IL SEQUESTRO E L'AFFIDAMENTO IN CUSTODIA  

  • Alcune violazioni del Codice della Strada comportano, quale sanzione amministrativa accessoria, la confisca del veicolo e, in tali circostanze, l'organo accertatore ne dispone il sequestro.
  • Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.
  • Il Prefetto, esaminati gli atti e gli eventuali ricorsi, dispone il dissequestro o emette il provvedimento di confisca del mezzo.
  • In caso di sequestro il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare e/o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818,00 a euro 7.276,00 nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto nel deposito del cosiddetto "custode acquirente".
  • Il mancato ritiro del veicolo dalla depositeria da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 del Codice della Strada o da parte dell'autore della violazione, entro 10 giorni dal sequestro, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede contestualmente al verbale di sequestro; il termine di dieci giorni decorre dalla data della notifica del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo accertatore ne dispone sempre la rimozione ed il trasporto presso il deposito del custode acquirente dove è custodito per trenta giorni . Trascorso tale periodo, il proprietario deve chiederne l'affidamento in custodia entro i successivi dieci giorni.
  • Ogni variazione del luogo di custodia dovrà essere formalmente autorizzata dall'Ufficio o Comando che ha provveduto al sequestro.

Chi può fare la richiesta

  • Il ricorso avverso il sequestro può essere presentato dal trasgressore, dal proprietario o da altro soggetto legittimato ai sensi dell'art.196 C.d.S., che abbia ricevuto la notifica del relativo verbale. I soggetti interessati possono ricorrere al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, chiarendo i motivi per i quali si ritiene che il sequestro sia ingiusto o errato.
  • In caso di accoglimento del ricorso viene disposto il dissequestro del veicolo, in caso di rigetto, invece, il veicolo è confiscato.
  • Se il sequestro è stato operato a seguito di una violazione del Codice della Strada costituente reato, per la quale è prevista la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, il ricorso dovrà essere presentato all'Autorità Giudiziaria, così come disposto dall'art. 224 ter C.d.S.. La confisca del veicolo sarà adottata dal Prefetto, alla definizione del procedimento penale, a seguito di trasmissione, da parte della cancelleria del Giudice, del la sentenza o del decreto penale di condanna divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale.

Per le modalità di ricorso avverso il verbale di accertamento consultare l'apposita sezione " Ricorsi per violazioni al Codice della Strada " tenendo conto che, se il verbale non è oblabile in misura ridotta, l'opposizione deve essere effettuata esclusivamente contro l'ordinanza ingiunzione del Prefetto.

Cosa fare 

Sequestro operato per mancanza di copertura assicurativa

  • Quando il sequestro è stato effettuato per la violazione dell'art.193 C.d.S. (mancanza di copertura assicurativa R.C.), il proprietario potrà rientrare in possesso del veicolo provvedendo agli adempimenti previsti da detto articolo di legge.
  • Il dissequestro deve essere richiesto all'Ufficio o Comando accertatore solo previa dimostrazione di aver effettuato tutti i seguenti adempimenti:
    • pagamento della sanzione indicata sul verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta, pari a euro 841,00) entro sessanta giorni dalla notifica;
    • pagamento del premio assicurativo (il contratto deve essere di durata annuale e il periodo di copertura assicurativa deve essere di almeno sei mesi)
    • pagamento delle eventuali spese di trasporto e custodia in depositeria.
  • In alternativa il proprietario, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale di accertamento, può chiedere al Comando che ha accertato l'infrazione di demolire e di radiare dalla circolazione il veicolo. In tal caso la sanzione è ridotta ad un quarto. Il Comando accertatore restituirà all'interessato i documenti di circolazione per effettuare le necessarie operazioni, previo versamento di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale indicata nel verbale. Ad avvenuta demolizione, certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo della sanzione. In caso di rottamazione non è richiesto il pagamento del premio assicurativo.

IMPORTANTE: Quando il veicolo intestato al conducente circola con documenti assicurativi falsi o contraffatti la confisca del veicolo è obbligatoria e il pagamento della sanzione pecuniaria è ingiunto con provvedimento del Prefetto.

Riferimenti normativi
  • Legge 24.11.1981 n. 689
  • Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni (Codice della Strada)
  • D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada)
Ultimo aggiornamento
Martedì 24 Settembre 2024, ore 12:16