Il Prefetto è competente a rilasciare l'autorizzazione per la detenzione e l'utilizzo di sostanze radioattive e macchine radiogene per uso industriale di cui alla cat. "B" (punto 2 allegato IX del D. Lgs. 241/2000).

L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione da parte della Prefettura-U.T.G. dei pareri  degli Organi competenti: Commissione Regionale per la Prevenzione dei Rischi da Radiazioni Ionizzanti della Regione Toscana, ARPAT Area Vasta Centro, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze e Azienda USL Toscana Centro - Dipartimento Prevenzione.

In caso di variazione del titolare della ditta o della sede dello stabilimento o delle caratteristiche delle sorgenti radioattive (qualitative e quantitative delle attività), dovrà essere richiesta al Prefetto una nuova autorizzazione.

Chi deve fare la richiesta

Chiunque intende detenere o utilizzare  sostanze radioattive e macchine radiogene per uso industriale di cui alla cat. "B" (punto 2 allegato IX del D. Lgs. 241/2000) deve richiedere al Prefetto la relativa autorizzazione.

Cosa fare

La domanda in bollo, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G. di Firenze, Area V - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico - Via Antonio Giacomini, 8 50132 - Firenze.

Copia della domanda e della documentazione tecnica devono essere trasmesse contemporaneamente dal richiedente agli Organi competenti ad esprimere il parere.

Inoltre, una copia dell'istanza e della documentazione, dovrà essere trasmessa all'indirizzo P.E.C.: protocollo.preffi@pec.interno.it .

Documentazione richiesta

  1. Istanza in bollo da € 16,00
  2. Relazione tecnica redatta da un esperto qualificato
  3. Marca da bollo da € 16,00 da apporre sull'autorizzazione, in caso di rilascio

Ogni variazione che intervenga nello stato di fatto o di diritto, dovrà essere comunicata tempestivamente alla Prefettura.

E' fatto obbligo al soggetto autorizzato di inoltrare, ogni sette anni a decorrere dalla data di rilascio del nulla osta, al Prefetto e agli Organi competenti che rilasciano i pareri tecnici, una relazione tecnica contenente l'aggiornamento, laddove necessario, della documentazione tecnica a suo tempo prodotta e i dati e gli elementi relativi agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione connessi con l'attività svolta.

In caso di cessazione di una pratica autorizzata con nulla osta prefettizio il titolare del decreto deve darne preventiva comunicazione, almeno trenta giorni prima della prevista cessazione, alla Prefettura e alle Amministrazioni competenti.

Riferimenti normativi
  • Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 modificato con Decreto Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704
  • D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185, art.102
  • Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230
  • Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 241
  • Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n. 257
  • Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 52
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 2 Ottobre 2024, ore 10:40