SOSPENSIONE

Il Prefetto irroga la sospensione della patente:

  • a titolo di sanzione amministrativa in conseguenza di violazione di norma di comportamento. (art.218 del Codice della Strada).Al riguardo si evidenzia che alcune norme di comportamento del Codice della Strada prevedono che la sospensione della patente venga irrogata solo nel caso di infrazione ripetuta almeno due volte in un biennio;
  • a titolo di sanzione amministrativa accessoria in conseguenza dell'accertamento di reati (da parte della Autorità Giudiziaria art.224 del Codice della Strada);
  • a titolo di misura provvisoria/cautelare nelle fattispecie individuate dall'ordinamento come " ipotesi di reato " oppure nei casi di violazione di norme di comportamento del Codice della strada da cui consegua un sinistro stradale con lesioni personali ad altri soggetti coinvolti (art.223 del Codice della Strada);

A seguito di violazione dell'art.186, dell'art.186 bis e/o dell'art.187 del Codice della Strada il Prefetto con proprio decreto dispone a carico del trasgressore, oltre che un periodo di sospensione della patente entro i limiti di durata previsti dall'ordinamento, anche un obbligo di revisione dell'idoneità psicofisica alla guida da svolgersi presso una Commissione Medica Provinciale, organo della Azienda Sanitaria Locale , di cui all'art. 330 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Dall'inottemperanza a tale obbligo scaturisce, ai sensi dell'art.128/2 del Codice della Strada la sospensione della patente a tempo indetermino fino ad esito favorevole della revisione .

Cessata la sospensione il trasgressore avrà l'obbligo di munirsi presso un Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile, in sostituzione della patente ritirata, di nuovo titolo di guida conforme nella validità alle prescrizioni della Commissione Medica.

SANZIONI ACCESSORIE A CARICO DI SOGGETTI TITOLARI DI PATENTE ESTERA

Ai titolari di patente estera che commettano violazioni sanzionate dal Codice della Strada con la sospensione o la revoca della patente il Prefetto, ai sensi del'art.135/5-6 o dell'art.136 ter C.d.S, irrogherà la sanzione accessoria edittale nella forma dell'inibizione alla guida sul territorio italiano.

Ultimo aggiornamento
Giovedì 5 Settembre 2024, ore 17:27