Presso la Prefettura è istituita la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. La Commissione, come prevede l'art. 142 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6.5.1940, n. 635):

  • Esprime un parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti (c.d. parere di fattibilità);
  •  verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati (c.d. verifica dell'agibilità).

Chi può fare la richiesta

Gestori di locali pubblici e organizzatori di manifestazioni pubbliche possono presentare domanda per la verifica di agibilità e/o il parere di fattibilità tramite il Comune competente al rilascio della licenza di agibilità e di esercizio.

Cosa fare

Le relative domande, da parte di gestori di locali pubblici e organizzatori di manifestazioni pubbliche, devono essere indirizzate al Sindaco del Comune ove ha sede il locale o l'impianto competente a rilasciare la licenza di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.) e di esercizio (art. 68 T.U.L.P.S.), ove prevista, che provvederà ad inoltrarle alla Commissione Provinciale di Vigilanza. Nel trasmettere la domanda il Comune dovrà indicare la sussistenza di eventuale vincolo soggetto alla competenza della Soprintendenza e dovrà acquisirne il parere in via preventiva.

Le suddette domande devono contenere le seguenti indicazioni:

  1. Tipo di richiesta:
    • a. Esame progetto per parere preventivo di fattibilità. Specificare se si tratta di:
      • nuova realizzazione;
      • variazione allo stato attuale;
      • adeguamento alle norme vigenti;
      • integrazione a precedente progetto;
      • attuazione di precedenti prescrizioni.
    • b. Sopralluogo per verifica dell'agibilità.
  2. Tipo di attività (con riferimento al Decreto del Ministro dell'Interno 19.8.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" -, S.O. n. 149 alla G.U., S.G. n. 214 del 12.9.1996 - art. 1 per i locali di pubblico spettacolo e al Decreto 18.3.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" -, S.O. n. 61 alla G.U., S.G. n. 85 dell'11.4.1996 - art. 1 per gli impianti sportivi).
  3. Dati relativi al proprietario (o al responsabile legale dell'attività, se l'immobile è condotto in locazione):
    • Nome e cognome;
    • data e luogo di nascita;
    • residenza;
    • recapito telefonico.
  4. Nome, cognome e recapito telefonico del progettista.
  5. Eventuali riferimenti a precedenti atti della C.P.V.L.P.S. (citare n. di protocollo e data).
  6. Elenco dei documenti tecnici allegati alla domanda.

Documentazione richiesta

  1. RELAZIONE TECNICA GENERALE
  2. ELABORATI GRAFICI
  3. PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO
  4. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'AGIBILITA'
  5. PARERE RILASCIATO DA PARTE DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO PER LE ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO 65B E 65C - ART. 3 D.P.R. 151/11
  6. DOCUMENTAZIONE PER PARTICOLARI MANIFESTAZIONI
  7. RELAZIONE, CON RELATIVI ALLEGATI, ATTESTANTE LA PUNTUALE ATTUAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PREVISTE DALLA CIRCOLARE A FIRMA DEL CAPO DI GABINETTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 11001/1/110(10) DEL 18.7.2018

 

1. RELAZIONE TECNICA GENERALE

La relazione deve indicare:

  1. il tipo di attività di spettacolo, di intrattenimento o sportiva ( con riferimento al Decreto del Ministro dell'Interno 19.8.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" - S.O. n.149 alla G.U.,S.G. n. 214 del 12.9.1996 - art. 1 per i locali di pubblico spettacolo e al Decreto 18.3.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi - S.O. n. 61 alla G.U., S.G. n. 85 dell'11.4.1996 - art. 1 per gli impianti sportivi);
  2. l'elenco della normativa vigente presa a riferimento dalla progettazione;
  3. l'ubicazione del locale, con riferimento all'area prescelta, agli insediamenti ed edifici circostanti e alle attività che vi si svolgono (così come descritto successivamente nella scheda elaborati grafici)
  4. le separazioni e comunicazioni con altre attività;
  5. per gli impianti sportivi dovranno essere indicati percorsi separati fra pubblico e atleti con specifica delle caratteristiche tecniche degli elementi di separazione;
  6. gli accessi per mezzi di soccorso;
  7. l'andamento planivolumetrico dell'edificio, precisando la sua altezza totale in gronda e la quota del piano in cui è localizzata l'attività;
  8. le normative tecniche di settore utilizzate per i vari impianti (UNI,CEI, DIN,EN etc);
  9. se l'immobile o l'area interessata siano sottoposti a vincolo di tutela storico-artistica o paesaggistica;
  10. la descrizione di:
    • isolamento: caratteristiche degli elementi di separazione e compartimentazione orizzontale e verticale rispetto ad edifici o locali adiacenti;
    • vie di esodo: caratteristiche geometriche e strutturali dei collegamenti orizzontali verticali (corridoi,scale,ascensori, montacarichi,ecc.) specificandone le dimensioni;
    • strutture: caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti orizzontali e verticali;
    • materiali di arredo :caratteristiche dei materiali per arredi, scene, sipari, tendaggi, schermi, poltrone, rivestimenti di pareti e pavimenti, controsoffitti, loro modalità di posa in opera e classe di reazione al fuoco.
  11. dal punto di vista statico e sismico (riferimento al d.m. 17.1.2018 e relativa Circolare esplicativa n. 7 del 21.1.2019), la relazione dovrà riportare, i principali parametri progettuali riferiti alla normativa antisismica vigente.
    Nel caso di nuove costruzioni saranno evidenziate la Classe d'uso, la vita nominale, i parametri dello spettro sismico di progetto, i carichi di utilizzo previsti dei vari ambienti (in relazione alle varie destinazioni d'uso), caratteristiche degli elementi strutturali secondari (tamponamenti, scale parapetti, pedane,...) oltre a strutture accessorie (tribune, palchi, torri faro, strutture di sostegno impiantistiche, carichi sospesi, ...).
    Nel caso si tratti di progetti di relativi ad edifici esistenti (o loro porzioni), si dovranno descrivere le strutture portanti esistenti (verticali e orizzontali) riferite all'intero edificio, specificando le attuali destinazioni d'uso e i relativi carichi di esercizio, lo stato di conservazione, i quadri fessurativi eventualmente presenti, lo stato generale di manutenzione e di sicurezza statica dell'edificio, allegando, se disponibile, la documentazione progettuale d'origine ed i relativi collaudi statici (deposito presso l'Ufficio Settore Sismica). Contestualmente si descriveranno gli interventi di progetto specificando se si tratta di interventi locali o di riparazione, interventi di miglioramento o di adeguamento, ai sensi del d.m. 17.1.2018. Tale scelta dovrà essere adeguatamente motivata.
    Se la costruzione dell'edificio è antecedente alla classificazione sismica del territorio oppure risulta verificata rispetto a parametri non in linea con la protezione sismica richiesta per gli edifici di Classe III o risulta privo di agibilità ai fini del pubblico spettacolo, si dovrà, in linea generale, prevedere l'adeguamento sismico riferito almeno all'Unità strutturale relativa agli ambienti per i quali si richiede la valutazione. Nel caso di edifici "vincolati" o di particolare valore storico ed architettonico si dovrà tener conto di quanto stabilito dalle Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale approvate dal Consiglio Superiore dei lavori Pubblici (2011)
  12. La relazione deve inoltre fornire dettagliate informazioni relative a:
    • il calcolo della capienza del locale o impianto sportivo, elaborato sulla base delle vigenti norme di sicurezza (superficie e vie di esodo) e di igiene( in base al volume del locale, al numero dei servizi igienici e metri cubi d'aria, garantiti dall'impianto);
    • servizi igienici, con specifici riferimenti a quanto prescritto dalla circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale Servizi Antincendi, n. 16 del 15.2.1951 e al d.m. 14.6.1989 n. 236 relativamente al superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
    • impianti di ventilazione e/o condizionamento: dovrà essere fornita l'indicazione del volume dei locali, del numero dei ricambi d'aria orari e dei metri cubi di aria esterna per persona e per ora, altezze delle prese d'aria e punti di espulsione;
    • impianti di riscaldamento.
    • impianti di estinzione degli incendi:
      1. le caratteristiche geometriche e idrauliche;
      2. il tipo, il numero e la posizione degli idranti, dei naspi o delle testine di erogazione; tipo di approvvigionamento;
      3. se da acquedotto cittadino dovrà essere indicata la pressione di esercizio e la frequenza di interruzione del servizio dichiarata dall'azienda fornitrice;
      4. caratteristiche della riserva idrica antincendi;
      5. caratteristiche dell'impianto di pompaggio e della sua alimentazione;
      6. posizione e le caratteristiche degli estintori, il loro numero totale e con riferimento alle singole categorie.
    • impianti di produzione calore funzionanti a combustibile solido, liquido e gassoso: dimostrazione del rispetto delle specifiche norme di prevenzione incendi;
    • aree impianti a rischio specifico:
      1. l'ubicazione, accesso, caratteristiche geometriche;
      2. classe di resistenza al fuoco delle strutture;
      3. superfici di ventilazione.
    • impianti speciali per la sicurezza antincendio:
      1. norme tecniche di settore utilizzate
      2. schemi di funzionamento.

N.B.: Si ricorda che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ivi compresi quelli destinati a locali di pubblico spettacolo, ovvero alla loro ristrutturazione, devono essere conformi alla vigente normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (L. 9.1.1989, n. 13 e d.m. 14.6.1989, n. 236 - in G.U., S.G. n. 145 del 23.6.1989, S.O. n. 47 - nonchè L. 5.2.1992, n. 104 - in G.U., S.G., n. 39 del 17.2.1992, S.O. n. 30);

Si raccomanda di specificare con chiarezza la motivazione dell'istanza, (tipo di parere richiesto) e il tipo di attività che si intende svolgere.
Occorre inoltre indicare anche i vari recapiti, nonché eventuali precedenti già esaminati dalla Commissione Provinciale di Vigilanza.

 

2.ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici (quotati, datati, firmati e timbrati dal professionista abilitato che li ha redatti e vistati dal legale rappresentante dell'attività), dovranno comprendere:

Planimetria scala 1:2000 - 1:500 riportante:

  • l'area interessata dall'attività esistente o in progetto nel contesto della viabilità pubblica;
  • le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 100 mt. dal perimetro dell'edificio o dall'attività sottoposta ad esame;
  • la presenza di eventuali infrastrutture o di impianti di rilievo (elettrodotti, ferrovie, gasdotti ecc.), con indicazione della loro distanza dall'attività nel punto più prossimo;
  • percorsi d avvicinamento dei mezzi di soccorso.

Planimetria quotata scala 1:500 rappresentante:

  • l'area occupata dall'attività;
  • le destinazioni dei locali o degli edifici sovrastanti e sottostanti, a confine o prossimi (attività commerciali, artigianali, industriali, attività aperte al pubblico, a rischio specifico, cabine di trasformazione dell'energia elettrica, di riduzione o misurazione del gas, depositi di materiali combustibili, di liquidi infiammabili od esplosivi).

Sezioni quotate trasversali e longitudinali in scala 1:500, che evidenzino:

  • il profilo dei corpi di fabbrica e degli edifici circostanti;
  • destinazione e distanza dall'attività in esame.

Piante, sezioni, prospetti in scala 1:100 degli interni, che descrivano:

  • la destinazione di uso dei singoli locali;
  • le dimensioni e superfici;
  • l'altezza in gronda dell'edificio rispetto al piano percorribile dai mezzi di soccorso e le quote dei singoli piani, nonché l'altezza libera interna di ciascun piano.

Planimetria in scala 1:50 per le sale destinate al pubblico indicante:

  • la disposizione degli arredi;
  • il numero totale dei settori e dei posti, la distanza tra le file di poltrone, il numero di file e di posti di ciascun settore;
  • la larghezza dei corridoi di esodo.

Dalle tavole allegate dovrà essere agevolmente rilevabile:

  • l'indicazione delle caratteristiche degli elementi strutturali, di separazione e di compartimentazione (orizzontali e verticali), tipo di materiali, spessore e loro resistenza al fuoco ("REI");
  • le caratteristiche degli elementi di chiusura dei vani di collegamento interno degli ingressi e delle uscite di sicurezza: materiale costituente, senso di apertura, tenuta o resistenza al fuoco, tipo di congegno di autochiusura, dotazione di maniglioni antipanico per l'apertura a spinta;
  • l'individuazione grafica delle vie di esodo, delle scale, delle uscite di sicurezza, dei corridoi, con l'indicazione della larghezza trasversale nelle sezioni di minore ampiezza ("moduli");
  • le caratteristiche geometriche (quote e dimensioni) dei "luoghi sicuri" (terrazze, cortili, ecc.);
  • la posizione e le dimensioni delle superfici di aerazione e di scarico dei fumi e del calore;
  • la posizione, l'ubicazione ed il tipo di presidi antincendio fissi, automatici o manuali;
  • la localizzazione e le capacità della riserva idrica e delle sostanze estinguenti;
  • la posizione e le caratteristiche degli estintori;
  • la localizzazione degli elementi degli impianti di rilevazione e di allarme;
  • la posizione dei punti luce di emergenza;
  • la posizione dell'interruttore generale di corrente.

Per l'impiantistica , dovrà essere reso evidente:

  • il percorso della rete di distribuzione dei combustibili liquidi o gassosi e la posizione del misuratore del gas;
  • la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile, liquido o gassoso;
  • il percorso delle canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione e la posizione delle serrande tagliafuoco;
  • la posizione dei serbatoi, fuori terra od interrati (per questi ultimi dovrà essere indicata la profondità d'interramento rispetto alla generatrice superiore);
  • relativamente all'impiantistica elettrica si rimanda al successivo punto 3.

Per le strutture (riferimento al d.m. 17.1.2018 e relativa Circolare esplicativa n. 7 del 21.1.2019):

  • Nuove realizzazioni - progetto "definitivo" dell'edificio illustrante le caratteristiche principali degli elementi strutturali. Fondazioni, strutture in elevazione, solai, coperture., elementi non strutturali principali.
  • Interventi su strutture esistenti -progetto architettonico completo con stato sovrapposto (giallo/rosso), con indicazione degli interventi sulle strutture (pareti, solai, coperture ecc.).. Il progetto deve essere sufficientemente dettagliato ed in scala opportuna (piante , sezioni, particolari costruttivi, ...). Devono essere descritte le caratteristiche strutturali dell'edificio e delle strutture portanti, con esplicito riferimento agli accertamenti tecnici effettuati (saggi ispettivi, prove sui materiali, prove di carico, ...), i carichi di esercizio previsti e le relative destinazioni d'uso, carichi appesi ed elementi secondari (non strutturali) di particolare interesse. Documentazione fotografica.

Pianta e sezione, in scala 1:50, dei locali ed impianti a rischio specifico (depositi dei liquidi infiammabili e delle sostanze facilmente combustibili, centrali termiche, gruppi elettrogeni, sale motori, ecc.) indicanti:

  • l'altezza e la superficie in pianta, le dimensioni orizzontali e verticali interne, la dimensione d'ingombro degli impianti e la loro distanza dalle pareti, la posizione e caratteristiche geometriche delle aperture di aerazione;
  • le caratteristiche delle strutture verticali od orizzontali, spessore e resistenza al fuoco;
  • le caratteristiche degli elementi di chiusura (dimensioni, tenuta e resistenza al fuoco, sistemi di chiusura o autochiusura, presenza di maniglioni antipanico per l'apertura a spinta).

N.B.: I progetti di ristrutturazione, di trasformazione o di adeguamento alle norme che prevedono:

  • variazione di altezza, di superficie o di volume;
  • modifiche alle strutture, agli elementi di chiusura o di separazione;
  • modifiche distributive o di destinazione;

devono essere integrati con elaborati grafici dello stato iniziale e dello stato sovrapposto in "giallo rosso".

I progetti di impianti sportivi dove si indentono effettuare manifestazioni di carattere sportivo con presenza di pubblico devono contenere gli elementi atti a dimostrare l'ottemperanza alle seguenti norme di settore: d.m. 18.3.1996, norme CONI vigenti norme delle federazioni sportive(in alternativa dovranno essere presentati i pareri CONI competenti).

 

3. PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO

Nel caso di nuova realizzazione, trasformazione o ampliamento di impianti esistenti, dovrà essere prodotta idonea documentazione di progetto redatta secondo le norme di buona tecnica e in particolare secondo la vigente guida CEI 0-2 fasc. 6758.

La documentazione dovrà essere tale da consentire un'idonea valutazione dell'impianto progettato, la sua realizzazione da parte dell'installatore in conformità alla regola d'arte e il suo regolare funzionamento in relazione all'uso e all'ambiente specifico.

In caso di modifica o ampliamenti di impianti elettrici preesistenti, la cui documentazione di progetto fosse già stata presentata alla C.P.V.L.P.S., dovrà essere fornita la documentazione di progetto sopraindicata limitatamente agli interventi effettuati. Nella relazione tecnica e negli elaborati grafici, dovranno essere ben evidenziati le modifiche e gli ampliamenti effettuati (in particolare, le modifiche e gli ampliamenti dovranno poter essere individuati anche attraverso uno schema a blocchi dell'intero impianto elettrico, sul quale siano evidenziati i blocchi oggetto degli interventi). Infine dovrà essere verificata accuratamente la compatibilità delle nuove parti di impianto con l'impianto preesistente.

In particolare, la documentazione di progetto da presentare in sede di verifica di fattibilità corrisponde a quella relativa al "Progetto definitivo", come definito nella citata guida CEI 0-2 e dovrà comprendere almeno:

  • a. relazione tecnica , conforme all'art. 3.4.2 della guida CEI 0-2. In particolare, dovrà essere precisato, con riferimento alle vigenti norme di buona tecnica:
    • la classificazione del sistema elettrico secondo la tensione nominale e il modo di collegamento a terra, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;
    • la modalità di protezione delle condutture dalle sovracorrenti, con specifico riferimento al potere di interruzione dei dispositivi di interruzione, al coordinamento della corrente nominale degli stessi con le portate dei conduttori nelle relative condizioni di posa, al coordinamento dell'energia passante degli stessi con le sezioni e le caratteristiche dei conduttori;
    • i criteri progettuali e le particolarità impiantistiche in relazione alla classe del compartimento antincendio e le modalità di installazione delle condutture con particolare riferimento alla propagazione degli incendi (compartimentazione) e alla emissione di gas tossici;
    • i sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;
    • le caratteristiche degli impianti di sicurezza (illuminazione, allarme, rivelazione, impianti di estinzione incendi, ecc.) con particolare riferimento a: caratteristiche dell'intervento, autonomia, segnalazioni di intervento, prestazioni illuminotecniche, indipendenza da altri impianti, ubicazione delle sorgenti di alimentazione centralizzate, resistenza al fuoco delle condutture, ecc.
  • b. schemi elettrici . In particolare sono richiesti, in conformità alle vigenti norme di buona tecnica:
    • schema elettrico generale (preferibilmente schema a blocchi o schema unifilare), conforme all'art. 3.4.3.1 della guida CEI 0-2;
    • disegno planimetrico, di norma in scala 1:50, indicante l'ubicazione delle apparecchiature e componenti elettriche (quali quadri, apparecchiature, apparecchi illuminanti, prese) e il percorso delle condutture, conformi all'art. 3.4.3.2 della guida CEI 0-2;
    • disegno planimetrico, di norma in scala 1:50, indicante l'ubicazione degli utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza e il percorso delle relative condutture.
  • c. relazione illustrativa dei calcoli preliminari , come definita all'art. 3.4.4 della guida CEI 0-2;
  • d. relazione di valutazione dei rischi di fulminazione della struttura , secondo le vigenti norme (EN 62305-Z) CEI 81-10/2 ed eventuale progetto dell'impianto di protezione, se necessario.

 

4. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'AGIBILITA' ai fini della richiesta di agibilità/sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Terminato l'intervento di nuova realizzazione o di ristrutturazione, dovrà essere presentata, sempre per il tramite del Comune, la richiesta di verifica dell'agibilità del locale o impianto sportivo.

Alla richiesta dovranno essere allegati:

  1. Planimetria , indicante lo stato di fatto del locale, quale risulta alla fine dei lavori effettuati, con indicazione degli arredi fissi, dei percorsi di esodo, delle uscite comprese quelle di sicurezza, dei servizi igienici e dei posti riservati ai disabili con i relativi percorsi. La stessa deve riportare le eventuali variazioni rispetto alle planimetrie approvate in sede di esame progetto.
  2. Impianti elettrici :
    • Verbale di collaudo dell'impianto elettrico da parte di professionista abilitato ed iscritto ad Albo professionale, nell'ambito delle proprie competenze. Il verbale di collaudo dovrà espressamente fare riferimento al "progetto esecutivo" dell'impianto elettrico, che sarà allegato allo stesso verbale di collaudo. Il "progetto esecutivo" è inteso quello così definito al punto 2.2. della guida CEI 0-2 fasc. 6758 ed è composto dalla documentazione indicata al punto 3.5 della stessa guida CEI. In caso di modifiche progettuali rispetto a quanto indicato nel "progetto definitivo" sottoposto alla Commissione di Vigilanza nei Luoghi di Pubblico Spettacolo in fase di verifica di fattibilità, dovrà essere presentata una relazione illustrativa di tali modifiche.
    • Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico o dichiarazione di rispondenza ai sensi del d.m. 37/08;
    • Certificazioni dei quadri CEI EN 61439;
    • Ove la struttura non sia autoprotetta, copia dell'ultimo verbale dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/01.;
    • In caso di impianto di messa a terra e/o di protezione contro le scariche atmosferiche messi in servizio da oltre 2 anni copia dell'ultimo verbale di verifica da parte di uno dei soggetti previsti all'art. 4 comma 2 del D.P.R. 462/01;
    • Copia dell'ultimo verbale di verifica di terra ai sensi del D.P.R. 462/01;
    • Nel caso di impianti messi in servizio prima di due anni, comunicazione di messa in servizio dell'impianto di terra ed, eventualmente, dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/01.
  3. Autocertificazione o dichiarazione di tecnico abilitato attestante la conformità edilizia della struttura in oggetto
  4. Verifiche strutturali delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi
    • Nel caso di nuove costruzioni , adeguamento miglioramento sismico di edifici esistenti dovrà essere necessariamente prodotto il certificato di collaudo statico e conformità alla normativa sismica, redatto da professionista abilitato, delle strutture complessive indicando esplicitamente i carichi di esercizio previsti per i vari ambienti. Nel certificato di collaudo deve essere fatto esplicito riferimento agli elementi secondari e non strutturali (tamponature, palchi, soppalchi, tribune, gradinate, torri faro, scale, parapetti, ecc.). Devono anche essere riportate le eventuali prescrizioni d'uso previste.
      I valori dei relativi carichi e sovraccarichi nonché i tutti parametri di calcolo e verifica devono essere riferiti alle norme tecniche di cui al d.m. 17.1.2018. Nel caso di edifici "vincolati" o di particolare valore storico ed architettonico si dovrà tener conto di quanto stabilito dalle Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale approvate dal Consiglio Superiore dei lavori Pubblici (2011);
    • Interventi sull'esistente non rientranti nell'adeguamento sismico o nel miglioramento sismico. E' il caso dell'esecuzione di interventi di carattere locale o di riparazione come opere di consolidamento (ad esempio rinforzo solai o murature), di sostituzione dei solai o delle coperture (ad esempio rifacimento di copertura), altre opere localizzate anche nuove (ad esempio nuovo palcoscenico, ...), si dovrà produrre il Certificato di Collaudo delle opere eseguite depositato presso l'Ufficio del Settore Sismica ovvero attestazione di deposito della Relazione di Fine Lavori redatta dal Direttore dei Lavori, in funzione dell'importanza dell'opera.
      In ogni caso il collaudatore statico, nominato dal committente, non dovrà aver preso parte né alla progettazione (architettonica, strutturale, impiantistica, ...) né alla Direzione dei lavori. Si applica quanto disposto dall'art. 67 del D.P.R. 380/2001.
  5. Certificazioni (rilasciate da enti, laboratori, professionisti autorizzati).
    • Certificazioni sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali di separazione e di compartimentazione (su modello CERT REI del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco);
    • dichiarazione di corrispondenza in opera degli elementi costruttivi e/o separanti con quelli certificati (su mod. DICH.CORRISP del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco);
    • dichiarazione di corretta posa in opera dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, intonaci, lastre) per elementi costruttivi portanti e/o separanti (su mod. DICH.RIV.PROT. del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
    • relazione Valutativa della resistenza al fuoco di elementi costruttivi e/o separanti (su mod. REL.VAL.REI del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
    • certificazioni sulla reazione al fuoco dei materiali di arredamento e rivestimento impiegati e dichiarazione della loro corretta posa in opera (su mod. DICH.POSA OPERA del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco);
    • calcolo del carico di incendio;
    • collaudo dell'impianto di aerazione con verifica dei metri cubi d'aria per persona/ora garantiti in base alla capienza richiesta;
    • verbale di prova a pressione dei serbatoi;
    • verbale di collaudo degli impianti di distribuzione del gas;
    • dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte relative agli impianti di produzione calore, di ventilazione e condizionamento da parte dell'installatore;
    • dichiarazione CE di conformità delle apparecchiature di sicurezza ;
    • verbale di prova di funzionamento (per gli impianti già esistenti) o collaudo(per i nuovi impianti) dell'impianto idrico antincendio, dell'impianto di rilevazione fumi e dell'impianto evacuazione e calore.

 

PARTICOLARI MANIFESTAZIONI

1. SPETTACOLI IN EDIFICI NON AVENTI LE CARATTERISTICHE TIPICHE DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (scuole, capannoni industriali, esercizi commerciali, ecc.):

In questi casi, la Commissione, tramite il Comune e su richiesta del proprietario dell'immobile o di chi ne abbia la disponibilità non occasionale, fornisce un parere sul progetto e conseguentemente verifica, con sopralluogo, l'agibilità della struttura con riferimento a quello specifico allestimento.

A tal fine, è richiesta la presentazione dell'intera documentazione tecnica elencata nelle pagine che precedono sia per quanto riguarda il parere sul progetto che la verifica dell'agibilità.

Relativamente all'impianto elettrico, dovranno inoltre essere forniti:

  • Per il parere sul progetto:
    1. verbale di collaudo dell'impianto elettrico fisso della struttura;
    2. progetto dell'impianto elettrico temporaneo.
  • Per la verifica dell'agibilità:
    1. collaudo dell'impianto elettrico temporaneo;
    2. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico temporaneo con gli allegati di legge;
    3. dichiarazione in merito alla compatibilità dell'impianto elettrico temporaneo allestito con quello fisso.
    4. eventuale certificazione dei gruppi elettrogeni per gli impianti temporanei.

2. MANIFESTAZIONI VARIE ALL'APERTO (in particolare concerti):

E' richiesta la presentazione dell'intera documentazione tecnica elencata nelle pagine che precedono sia per quanto riguarda il parere sul progetto che la verifica dell' agibilità.

Per quanto riguarda lo specifico, la documentazione da presentare per il parere sul progetto dovrà indicare:

  1. la delimitazione dell'area destinata all'iniziativa;
  2. relazioni e calcoli delle strutture previste per lo stazionamento del pubblico e per l'esibizione degli artisti (tribune, palchi, pedane, gazebo, torre mixer, strutture di sostegno degli impianti sonori e d'illuminazione) indicanti i carichi accidentali previsti, con particolare attenzione alla pressione del vento, ed il tipo di ancoraggio delle varie strutture allestite (picchetti, plinti, zavorre ecc.).
    Nel caso in cui nella relazione di calcolo siano evidenziate condizioni particolari ai fini dell'utilizzo in sicurezza delle strutture (limiti di velocità del vento, accumuli d'acqua o di neve sui teloni di copertura, ecc.) si dovranno indicare quali metodologie adottare e quali apparecchiature (ad esempio l'anemometro) dovranno essere presenti, indicando il posizionamento delle stesse in pianta.
  3. Relazione paesaggistica per aree a vincolo ambientale;
  4. dovrà essere indicato il numero e l'ubicazione dei servizi igienici.

In sede di sopralluogo di verifica dell'agibilità dovrà essere inoltre resa disponibile, oltre alla documentazione elencata nelle pagine che precedono relative agli impianti elettrici, il certificato di collaudo e corretto montaggio di tutte le strutture allestite (per il pubblico e per gli artisti), redatto da professionista abilitato, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, costruzione o montaggio delle strutture, con indicazione specifica delle tipologie di ancoraggio delle strutture e dell'ottemperanza alle disposizioni limitative all'utilizzo di cui al punto 2.

 

CONTROLLI PERIODICI - VERIFICHE STATICHE E SISMICHE

E' facoltà della Commissione Provinciale di Vigilanza richiedere l'aggiornamento del Certificato di Collaudo e/o d'idoneità statica rilasciato da professionista abilitato, dopo 10 anni dall'emissione del certificato precedente. Tale indicazione temporale è da considerarsi prescrittiva per gli impianti sportivi ai sensi dell'art. 3 comma 5 del d.m. 18.3.1996. In tali casi la certificazione da produrre, redatta ai sensi del d.m. 17.1.2018,   dovrà contenere:

RELAZIONE TECNICA contenente almeno:

  • Descrizione dell'inquadramento e ubicazione del locale di pubblico spettacolo sia esso edificio isolato che in aggregato con altri, comprensivo della descrizione schematica delle strutture portanti (fondazioni, strutture in elevazione, solai, coperture, elementi di tamponamento e tramezzatura, altri elementi non strutturali significativi, ...). Dovranno essere indicate le destinazioni d'uso e i carichi di esercizio previsti per i vari solai ed ambienti.
  • Valutazione generale e motivata sulle condizioni statiche globali dell'edificio e/o dell'unità strutturale dove è ubicata l'attività di pubblico spettacolo. Dovranno essere riportati, con foto e commenti, i rilievi e i saggi eseguiti, le eventuali prove sui materiali e le prove di carico, se ritenute utili.
  • Valutazione dell'efficienza statica dei singoli elementi strutturali principali, strettamente relativi al locale di pubblico spettacolo: solai di calpestio e copertura, scale di accesso e vie di fuga, parapetti, aree comuni o di possibile affollamento, carichi appesi,.... Tali verifiche dovranno essere di tipo analitico, riferite alle norme attualmente vigenti, basate su saggi e rilievi e, dove disponibile dai disegni costruttivi originali. Ciò al fine di valutare le resistenze dei materiali, le dimensioni geometriche e compositive degli elementi strutturali considerati. Eventuali prove, previa giustificata motivazione, di carico potranno essere considerate sostitutive di alcune verifiche e/o saggi ispettivi. Le verifiche statiche dovranno risultare tutte positive.
  • Valutazione della sicurezza, ai sensi del d.m. 17.1.2018 nel casi si tratti di edifici rientranti tra quelli previsti all'art. 3 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 e successive mm. e ii. La valutazione della sicurezza, accertata la piena efficienza per quanto riguarda le azioni statiche, dovrà esprimere con chiarezza l'entità massima delle azioni (sismiche) che la struttura è capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle norme tecniche . Si potrà fare riferimento all'indice di rischio sismico.
    Nel caso di valori di capacità inferiori al 65% dell'azione sismica di progetto sarà necessario procedere ad adeguamento sismico da programmare nel periodo di ritorno calcolato per terremoto di collasso.
    Dovranno essere messe in evidenza tutte le eventuali limitazioni all'uso connesse alla mancata verifica positiva degli elementi strutturali analizzati.
    Nelle zone a maggior rischio sismico dovranno essere analizzati, anche in forma sintetica, le principali vulnerabilità dell'edificio.
    Nel caso di strutture relativamente nuove per le quali la documentazione già presente in atti sia sostanzialmente completa, non occorrerà produrre o riprodurre ulteriori elaborati se non una valutazione sullo stato di manutenzione ed efficienza statica delle strutture.
    Nel caso di edifici "vincolati" o di particolare valore storico ed architettonico si dovrà tener conto di quanto stabilito dalle Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale approvate dal Consiglio Superiore dei lavori Pubblici (2011)

DOCUMENTAZIONE GRAFICA, sufficientemente dettagliata ed in scala opportuna, nella quale siano descritte le caratteristiche strutturali dell'edificio e delle strutture portanti, nella quale si faccia esplicito riferimento agli accertamenti tecnici effettuati, siano indicati gli elementi sottoposti a verifica o a prova di carico, i carichi di esercizio previsti. La completezza della documentazione grafica (piante ai vari livelli, sezioni, particolari costruttivi) dovrà essere rapportata al materiale progettuale già disponibile (progetto originario) e particolarmente esaustiva nel caso di carenza di atti progettuali precedenti. Nel caso di strutture relativamente nuove per le quali la documentazione già presente in atti sia sostanzialmente completa, non occorrerà produrre o riprodurre ulteriori elaborati.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA completa finalizzata alla descrizione delle strutture portanti, ai saggi ed accertamenti effettuati, agli elementi sottoposti a verifica.

CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA e VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SISMICA, che,  tenendo conto di quanto emerso dagli accertamenti e verifiche effettuate, nonché di eventuali precedenti accertamenti e, dove possibile, del progetto originale, accerti l'efficienza statica e sismica delle strutture, singolarmente e nel loro insieme. Dovranno essere messe chiaramente in evidenza eventuali limitazioni di carico o dell'uso, in relazione da quanto emerso dalle verifiche e dagli accertamenti.
La documentazione dovrà essere redatta e sottoscritta da tecnico abilitato, nel rispetto delle competenze professionali stabilite dalla legge. Il collaudatore, nominato dal committente, non dovrà aver preso parte né alla progettazione (architettonica, strutturale, impiantistica, ...) né alla Direzione dei lavori. Si applica quanto disposto dall'art. 67 del D.P.R. 380/2001.
Il contenuto della documentazione richiesta e il livello di approfondimento potranno essere commisurati all'importanza e alle dimensioni dell'edificio considerato, nonché alla documentazione già presente in atti.
Si potrà fare riferimento ad accertamenti, saggi e prove di carico già eseguiti negli anni precedenti purché sia dimostrato che non siano cambiate le caratteristiche geometriche e meccaniche degli elementi strutturali coinvolti.

Riferimenti normativi
  • Art. 19 D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977
  • Art. 80 del T.U.L.P.S
  • Artt. 141 e 142 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.
  • D.P.C.M. 1/3/1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
  • D.P.C.M. 12.3.1994 (Istituzione del Dipartimento dello Spettacolo)
  • D.P.C.M. 8.9.1994 (Determinazione dei criteri per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche)
  • D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S.
  • Decreto del Ministero dell'Interno 25.8.1989 (norme per la sicurezza, per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi
  • Decreto del Ministero dell'Interno datato 22.2.1996 n. 261 regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e di trattenimento
  • Decreto del Ministero dell'Interno del 12.4.1996 sulle regole tecniche di prevenzione incendi per gli impianti termici alimentati da combustibili gassosi
  • Decreto legge 30.9.1994 n. 562
  • Decreto Ministero dell'Interno 18/3/1996 n. 61 "Norme per la costruzione e la sicurezza degli impianti sportivi", coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte con decreto del Ministro dell'Interno del 06 Giugno 2005
  • Decreto Ministero dell'Interno del 19/8/1996 n. 149 sull'approvazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
  • Legge 9.1.1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"
  • D.P.R. 24.7.1996 n. 503
  • d.m. 17.1.2018 e circolare esplicativa n. 7 del 21.1.2019
  • D. Lgs. 222/2016
  • Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo di Gabinetto del 18 luglio 2018
Ultimo aggiornamento
Giovedì 5 Settembre 2024, ore 17:23