Presso il Ministero dell'Interno è istituito il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti per assicurare a chiunque abbia subìto danni derivanti da fatti di criminalità organizzata di tipo mafioso il pagamento delle somme liquidate in giudizio con sentenza a titolo di risarcimento danni, di provvisionale e di rimborso delle spese di giudizio, attraverso l'intervento diretto dello Stato.

Il Prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la liquidazione delle somme richieste e, ove necessario, integra la documentazione istruttoria. Il Prefetto esprime un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo e trasmette tutta la documentazione al Ministero dell'Interno - Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà, che delibera sulle domande. 

Chi può fare la richiesta

Tutti coloro che hanno subìto danni in conseguenza di reati di tipo mafioso, siano essi persone fisiche (o i loro eredi) o enti (pubblici o privati esclusivamente per le spese di giudizio).

Presupposti e requisiti dell'istante per l'accesso al Fondo:

  1. avere ottenuto in proprio favore, successivamente al 30 settembre 1982, una sentenza definitiva di condanna al risarcimento e/o alla rifusione delle spese di costituzione e difesa nei confronti di soggetti imputati dei reati indicati all'art. 4, comma 1 della legge 512/99 (delitto di cui all'art. 416-bis c.p.; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis; delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso), ovvero una sentenza, anche non definitiva, di condanna al pagamento di una provvisionale per i medesimi reati, ovvero una sentenza civile di liquidazione del danno derivato dalla consumazione dei predetti reati, accertati in giudizio penale;
  2. non aver riportato condanne, con sentenza definitiva, o avere in corso un procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) del codice di procedura penale, né essere destinatario di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31.5.1965, n. 575, applicata in via definitiva o avere in corso procedimenti relativi all'applicazione della stessa.

 Come presentare la domanda

La domanda di accesso al Fondo, in carta semplice, unitamente alla documentazione richiesta deve essere presentata direttamente o tramite posta elettronica certificata o inviata con plico raccomandato con avviso di ricevimento al Prefetto della provincia di residenza del richiedente, ovvero in quella in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha emesso la sentenza.

Documentazione richiesta

  1. Domanda per l'accesso al fondo di solidarietà
  2. Copia autentica dell'estratto della sentenza
Ultimo aggiornamento
Giovedì 5 Settembre 2024, ore 12:09