COMMERCIO DI COSE ANTICHE E/O USATE: A SEGUITO DELL'ABROGAZIONE DELL'ART. 126 DEL T.U.L.P.S. CHE PREVEDEVA LA DICHIARAZIONE PREVENTIVA ALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ PERMANE L'OBBLIGO DI TENUTA DEL REGISTRO DELLE OPERAZIONI GIORNALIERE DI CUI ALL'ART. 128 DEL TULPS.
Il Ministero dell'Interno, con circolare del 21/03/2018 , a seguito dell'autorevole supporto consultivo del Consiglio di Stato, reso con parere n. 15 del 2 marzo 2018 , ha confermato l'obbligo di annotazione giornaliera delle transazioni sul registro delle operazioni di cui all'art. 128 del T.U.L.P.S. da parte degli esercenti il commercio di cose antiche o usate anche a seguito dell'abrogazione dell'art. 126 del T.U.L.P.S. - ad opera dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 222/2016 (c.d. SCIA-2) - che prevedeva l'obbligo di dichiarazione preventiva all'Autorità di Pubblica Sicurezza per l'avvio dell'attività, ora non più necessaria.