Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni): l'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro). Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.
Per tutti gli eventuali chiarimenti in materia, si consiglia di consultare le seguenti FAQ:
MI E' STATA NOTIFICATA UNA CARTELLA ESATTORIALE, DI COSA SI TRATTA?
La cartella esattoriale viene emessa da un concessionario per la riscossione (es. AGENZIA ENTRATE) in caso mancato od errato pagamento nei termini previsti di sanzioni pecuniarie, tributi o altre tipologie di versamenti, dovute nei confronti di Pubbliche Amministrazioni od altri organi specificamente indicati.
Accertato il mancato od errato pagamento, l'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva iscrivendovi le somme dovute e non corrisposte.
Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente - individuato con riferimento alla provincia di residenza del debitore - notifica all'interessato un documento, denominato per l'appunto cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento.
L'ente destinatario delle somme è ben evidenziato sul frontespizio della cartella ( Vedi foto indicazioni Prefettura ), così come la somma da versare e la motivazione. È bene precisare che quest'ufficio risponde unicamente per le cartelle ove compare indicato come destinatario la Prefettura di Forlì-Cesena. Nel caso in cui l'ente impositore sia un'amministrazione comunale, il discarico dovrà essere richiesto al predetto ufficio.
COME RIESCO A RISALIRE ALLA VIOLAZIONE ALL'ORIGINE DELLA CARTELLA?
Molto spesso le cartelle esattoriali si riferiscono a sanzioni pecuniarie dovute per infrazioni amministrative come, ad esempio, violazione alle norme del Codice della Strada, del T.U.L.P.S. e in materia di assegni, oppure per il recupero di spese di giudizio e spese di custodia. Nel punto evidenziato vi è riportata la tipologia di violazione (Vedi foto indicazioni Prefettura Violazione )
CARTELLE ESATTORIALI ORIGINATE DA UNA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA
L'interessato che ha ricevuto un verbale relativo alla violazione del codice della strada ha 60 giorni di tempo per pagarla in misura ridotta. In alternativa può fare ricorso al Giudice di Pace (entro 30 giorni) o al Prefetto (entro 60 giorni).
Se però non pratica nessuna di queste opzioni, la multa diventa definitiva e non più impugnabile.
A questo punto l'Ente impositore cioè il titolare del credito richiesto, e che è indicato nella cartella stessa (es, Prefettura, Comune cc.), iscrive a ruolo la multa , delegando l'Agenzia Entrate Riscossione ad avviare il recupero coattivo del credito maturato.
Più specificamente, l'articolo 27, comma 1, della Legge 689/1981 stabilisce che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette,
COME POSSO CONSULTARE LA CARTELLA E VERIFICARE TUTTI I DATI DEL VERBALE O DI ALTRI DOCUMENTI INDICATI?
È possibile confrontare l'atto in proprio possesso con il seguente fac-simile di cartella esattoriale per individuare:
- da che verbale ha origine (numero di verbale es. SCV/000...);
- quale organo accertatore abbia redatto il provvedimento (es. C.N.A.I, Polizia stradale, Carabinieri od altre Forze di Polizia);
- la data di emissione da parte dell'organo (giorno, mese, anno);
- la data di notifica al destinatario (NOTIF...);
- importo della sanzione pecuniaria iscritta a ruolo;
- importo per le maggiorazioni previste per legge:
- importo totale da pagare.
NON MI RICORDO DI QUESTO VERBALE, SIETE SICURI CHE MI È STATO NOTIFICATO?
Nel caso l'interessato non si ricordi o non abbia conservato la documentazione relativa alla contestazione/notifica del verbale oggetto della cartella, potrà avere le debite informazioni ed eventualmente copia della relativa documentazione rivolgendosi ai seguenti uffici:
- Per verbali redatti da parte della Polstrada C.N.A.I (Centro Nazionale Accertamento Infrazioni, con sede a Roma) che opera in caso di violazioni inerenti l'eccessiva velocità nei tratti autostradali, l'interessato si dovrà rivolgere (telefonando, scrivendo o personalmente) alla Sezione di Polizia Stradale della propria provincia di residenza, in quanto tale organo ha l'obbligo di fornire tutti i chiarimenti del caso, nonché, su richiesta, anche la prova dell'avvenuta notifica tramite ricevuta postale dell'accertamento infrazionale in esame;
- Per verbali redatti da parte di una qualsiasi sezione di Polizia Stradale (solitamente di Forlì-Cesena o Ravenna) l'interessato si dovrà rivolgere (telefonando, scrivendo o personalmente) al predetto organo di polizia, non tenendo conto in questo caso della propria residenza;
NOTA BENE: Nei predetti due casi questa Prefettura non ha modo di fornire direttamente le informazioni sui verbali, poiché i ruoli vengono emessi direttamente dalla Polizia Stradale/C.N.A.I. e solo quest'ultimi hanno accesso alla documentazione inerente ai verbali, compresa prova della rispettiva notifica.
- Per verbali redatti dalle Stazioni/Compagnie di Carabinieri o altri organi di polizia (es. Guardia di Finanza) l'interessato può richiedere le relative informazioni direttamente all'ufficio ruoli, inoltrando una e-mail all'indirizzo protocollo.preffc@pec.interno.it, allegando copia della cartella e indicando anche il proprio numero di telefono ed un indirizzo di posta elettronica dove ricevere la documentazione richiesta;
- Qualora, invece, si riceva un SOLLECITO di pagamento della cartella esattoriale , con termine di pagamento di gg. 5 dal ricevimento dello stesso, e si ritenga di non aver ricevuto la cartella richiamata, l'interessato dovrà chiedere delucidazioni direttamente all'Agenzia delle Entrate che potrà fornire chiarimenti anche in ordine alla correttezza della notifica in questione.
L'IMPORTO INDICATO NELLA CARTELLA È ECCESSIVAMENTE ELEVATO
Come previsto dall'art. 203 del Codice della Strada, se entro i 60 giorni non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta né è stato proposto ricorso al Giudice di Pace competente per territorio o al Prefetto, il verbale diviene titolo esecutivo per la riscossione di un importo pari alla metà del massimo previsto per quella violazione, ovvero in misura piena (quella indicata nell'iniziale verbale era in misura ridotta).
Oltre all'importo così commisurato, vengono aggiunte le spese per il procedimento e gli interessi. E' prevista la maggiorazione di un decimo per ogni semestre di ritardo che inizia a decorrere dal 61° giorno successivo alla notifica della multa sino al giorno in cui la stessa viene iscritta a ruolo.
SONO ARRIVATE DUE CARTELLE, UNA NEI MIEI CONFRONTI E UN'ALTRA NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO DELL'AUTO, DEVO PAGARLE TUTTE E DUE?
Ai sensi dell'art. 196 del Codice della Strada, per i verbali di sanzioni amministrative non pagati nel termine previsto dalla vigente normativa, l'iscrizione a ruolo viene richiesta in solido nei confronti di conducente e proprietario o dei titolari di altri diritti sul mezzo che, ai sensi dell'art. 1292 del C.C., rispondono solidalmente delle infrazioni comminate.
Pertanto vengono emesse due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario o altro titolare di diritti sul mezzo che servì a compiere la violazione.
In questo caso poiché le cartelle sono relative ad un unico procedimento, una sola deve essere pagata . Se per errore vengono pagate da entrambi i contribuenti, il secondo pagante ottiene il rimborso dalla Società Concessionaria.
COSA SUCCEDE SE NON PAGO LA CARTELLA ESATTORIALE?
Se non viene esperito nessun ricorso avverso la cartella esattoriale e questa non viene pagata, l'esattore valuta le procedure da intraprendere per riscuotere il proprio credito. Ad esempio, può essere utilizzato lo strumento del fermo amministrativo dell'auto . Con questo provvedimento, denominato anche « ganasce fiscali », il mezzo non può più circolare, a pena di sanzioni amministrative e confisca del mezzo. Il fermo rimane a tempo illimitato fino a quando la sanzione non viene pagata.
LE CARTELLE ESATTORIALI HANNO UNA SCADENZA?
Il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali per multe stradali è di cinque anni . Significa che, se dopo la notifica della cartella, l'Agente della riscossione non avvia alcuna attività per cinque anni di seguito, la multa e la cartella non vanno più pagate.
Tuttavia, la notifica di qualsiasi atto di intimazione di pagamento interrompe tale termine di prescrizione, facendola decorrere nuovamente da capo. Lo stesso vale anche per l'iscrizione del fermo amministrativo sull'auto.
SE RITENGO CHE LA CARTELLA MI SIA STATA ELEVATA INGIUSTAMENTE COME POSSO RICHIEDERNE L' ANNULLAMENTO?
Contro la cartella esattoriale è possibile proporre ricorso al giudice di pace tassativamente entro 30 giorni dalla notifica della stessa, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 24 novembre 1981 n. 689.
È anche possibile fare ricorso in autotutela direttamente a quest'Ufficio, utilizzando il modulo predisposto (allegato 1). In questo caso questo ufficio ha gg. 30 di tempo per fornire risposta in merito o, se ritenuto opportuno, avviare il procedimento amministrativo (es chiedere informazioni agli organi competenti).
Lo sgravio della cartella in autotutela potrà essere richiesto a questa Prefettura -'Ufficio Territoriale del Governo, qualora il verbale sia stato elevato da un organo di Polizia statale (indicati nella cartella come POLIZIA STRADALE - CARABINIERI - GUARDIA DI FINANZA),
Diversamente, nel caso il verbale richiamato nella cartella sia stato elevato da parte della Polizia Municipale, il relativo discarico potrà essere richiesto in autotutela al predetto organo di Polizia.
I contribuenti potranno comunque avvalersi anche del modulo messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate per chiedere la sospensione della cartella esattoriale, che verrà poi inoltrata a questo Ufficio dal predetto ente, per le valutazioni di competenza.
HO GIÀ PAGATO IL VERBALE INDICATO NELLA CARTELLA STESSA
L'interessato può rivolgersi direttamente a questo Ufficio nei casi di avvenuto pagamento del verbale stesso, utilizzando il modello sopra richiamato. È necessario che contribuente sia in grado di dimostrare (es. tramite versamento su conto corrente postale o bonifico) l'avvenuto pagamento entro i termini di legge della sanzione pecuniaria iscritta a ruolo. In caso di assenza di tale documentazione si procederà comunque a svolgere gli accertamenti del caso presso i competenti organi di polizia.
HO OTTENUTO IL DISCARICO PARZIALE DELLA CARTELLA, COME POSSO FARE IL VERSAMENTO DEL NUOVO IMPORTO AGGIORNATO?
L'interessato potrà avere tutti i chiarimenti del caso telefonando al numero della Agenzia delle Entrate riservato ai contribuenti 06/0101 , attivo 24 ore su 24, oppure seguendo le indicazioni riportate nella cartella stessa al paragrafo " CONTATTARE L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE ".
Per ulteriori chiarimenti o richieste diverse da quelle contemplate nel modulo predisposto sopra citato, l'interessato potrà sempre formulare una richiesta libera, inoltrando una e-mail all'indirizzo protocollo.preffc@pec.interno.it allegando copia della cartella e indicando anche il proprio numero di telefono ed un indirizzo di posta elettronica dove ricevere la documentazione richiesta.
Documentazione richiesta:
- Domanda (vedi allegati Modello di domanda)
- Documentazione probatoria necessaria a verificare la fondatezza della richiesta di annullamento della cartella esattoriale di pagamento
- Lunedì dalle 10:00 alle 12:00
- Martedì dalle 10:00 alle 12:00
- Mercoledì dalle 10:00 alle 12:00
- Giovedì dalle 10:00 alle 12:00
- Venerdì dalle 10:00 alle 12:00