Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesione.

  1. Sospensione della patente per violazione alle norme di comportamento
  2. Sospensione della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale
  3. Sospensione della patente per sentenza del giudice (art. 224 C.d.S)
SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.)

La violazione di alcune norme del C.d.S. comporta, come sanzione accessoria, la sospensione del documento di guida .

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento di sospensione della patente e indica il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S.
 

PERMESSO DI GUIDA
 

L'art. 42 della Legge n. 120/2010, nel modificare il 2° comma dell'art. 218 del C.d.S., ha previsto che, entro cinque giorni dal ritiro, il conducente a cui è stata ritirata la patente, può presentare istanza al Prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di   cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'istanza (Modello allegato) può essere prodotta, ai sensi delle vigenti disposizioni ministeriali, solo nel caso in cui la commessa violazione non investa aspetti di carattere penale e/o dalla commessa violazione non sia derivato un incidente. Il Prefetto, nei quindici giorni successivi al ricevimento del rapporto , emana l'ordinanza   di   sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, e' determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché   al   pericolo   che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.   Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza prodotta dal conducente ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal Prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso (come indicato nelle istruzioni allegate).

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/1) 

La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio 
 

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/2)


In alcuni casi la violazione di norme del C.d.S. riveste un carattere penale. La sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria e cautelare.


 Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/3)

 

2a/1 )    ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE


 

Articolo del C.d.S.


 

Contenuto della violazione 

 

 

Art.6


 

Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto.


 

Art.10


 

Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell' autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme.


 

Art.62 Massa limite

 Art.86


 

Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista
 Art.104
Sagome e masse limite delle macchine agricole  

 
Art.114
Circolazione su strade delle macchine operatrici

 

 Art.116


 

Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori

Art.117


 

Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S.(solo per i neopatentati)


 

Art.125


 

Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta.


 

Art.142/9


 

Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h(neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate)


 

Art.143


 

Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate


 

Art. 148


 

Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9,10,11,12,13,14.


 

Art.168


 

Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose


 

Art.176


 

Invertire il senso di marcia in autostrada,  percorrere il senso di marcia opposto oppure circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma.


 

Art.179


 

Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti.


 

Art. 213


 

Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro.


 

Art. 214


 

Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.


 

Art. 217


 

Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione.


 

 

2a/2 )  ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE COMMESSE ALMENO IN DUE OCCASIONI NEL CORSO DI UN BIENNIO

 

Articolo


 

Contenuto della violazione


 


Art.145


 


Violare gli obblighi relativi alla precedenza.


 


Art. 146


 


Non osservare il segnale del semaforo o dell'agente del traffico che vietano la marcia.


 

Art.147


 


Violare le norme di comportamento da osservare in presenza di un passaggio a livello


 


Art.148


 


Effettuare una manovra di sorpasso violando le modalità previste dal comma 3.


 

Art.149


 

Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza.


 

Art.150


 

Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade di montagna.


 


 Art.172


 


Mancato uso delle cinture di sicurezza.


 



 

2a/3 )   ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE


 

Articolo


 

Contenuto della violazione


 

Art. 9,9 bis e 9 ter


 

Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate.


 

Art.186


 

Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica (sospensione aggravata per i recidivi)


 

Art.187


 

Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti


 

Art.189


 

Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali


 

Cosa fare

Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal Prefetto.

Si consiglia di contattare la Prefettura-U.T.G. per le modalità di restituzione della patente.

La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)

 

SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (art.223 C.d.S)

La patente di guida è sottoposta a sospensione quando, da una violazione delle norme del Codice della Strada, a seguito di incidente stradale, derivino lesioni alle persone

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, sentito il parere del competente Ufficio del Ministero dei Trasporti, in presenza di elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida, fino al massimo di un anno.

Cosa fare

Avverso il provvedimento di sospensione della patente (art. 223 comma 2) è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti, entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento.

 

SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA DEL GIUDICE (art.224C.d.S)

Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall' autorità giudiziaria.

Cosa fare

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)


 

Ultimo aggiornamento
Giovedì 20 Giugno 2024, ore 18:12
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