La violazione di alcune norme del C.d.S. comporta, come sanzione accessoria, la sospensione del documento di guida .
Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento di sospensione della patente e indica il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S.
PERMESSO DI GUIDA
L'art. 42 della Legge n. 120/2010, nel modificare il 2° comma dell'art. 218 del C.d.S., ha previsto che, entro cinque giorni dal ritiro, il conducente a cui è stata ritirata la patente, può presentare istanza al Prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'istanza (Modello allegato) può essere prodotta, ai sensi delle vigenti disposizioni ministeriali, solo nel caso in cui la commessa violazione non investa aspetti di carattere penale e/o dalla commessa violazione non sia derivato un incidente. Il Prefetto, nei quindici giorni successivi al ricevimento del rapporto , emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, e' determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza prodotta dal conducente ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal Prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso (come indicato nelle istruzioni allegate).
Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/1)
La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio
Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/2)
In alcuni casi la violazione di norme del C.d.S. riveste un carattere penale. La sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria e cautelare.
Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/3)
2a/1 ) ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE
Articolo del C.d.S.
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Contenuto della violazione
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Art.6
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Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto.
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Art.10
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Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell' autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme.
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Art.62 | Massa limite |
Art.86
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Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista |
Art.104 | Sagome e masse limite delle macchine agricole |
Art.114 | Circolazione su strade delle macchine operatrici |
Art.116
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Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori |
Art.117
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Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S.(solo per i neopatentati)
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Art.125
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Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta.
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Art.142/9
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Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h(neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate)
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Art.143
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Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate
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Art. 148
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Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9,10,11,12,13,14.
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Art.168
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Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose
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Art.176
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Invertire il senso di marcia in autostrada, percorrere il senso di marcia opposto oppure circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma.
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Art.179
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Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti.
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Art. 213
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Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro.
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Art. 214
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Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
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Art. 217
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Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione.
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2a/2 ) ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE COMMESSE ALMENO IN DUE OCCASIONI NEL CORSO DI UN BIENNIO
Articolo
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Contenuto della violazione
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Art.147
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Art.149
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Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza.
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Art.150
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Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade di montagna.
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2a/3 ) ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE
Articolo
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Contenuto della violazione
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Art. 9,9 bis e 9 ter
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Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate.
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Art.186
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Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica (sospensione aggravata per i recidivi)
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Art.187
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Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti
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Art.189
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Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali
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Cosa fare
Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal Prefetto.
Si consiglia di contattare la Prefettura-U.T.G. per le modalità di restituzione della patente.
La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)