SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO DI VEICOLI
Il sequestro/fermo amministrativo del veicolo può avvenire nella maggior parte dei casi per mancanza della copertura assicurativa (R.C.) e/o per mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo. Il ricorso può essere presentato dal conducente o dal proprietario del veicolo al Prefetto o, in alternativa, al Giudice di pace, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale relativo alla violazione.
Il Prefetto decide entro 120 giorni dal completamento dell'istruttoria. Se il verbale è archiviato viene disposto immediatamente il dissequestro del mezzo. Contro l'ordinanza di rigetto del ricorso può essere proposto ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica della stessa.
Chi può fare ricorso
Chiunque abbia avuto il sequestro del veicolo perchè privo di copertura assicurativa RC (art.193 C.d.S.) e/o per mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo e negli altri casi in cui il C.d.S. prevede quale sanzione accessoria un fermo amministrativo e/o sequestro amministrativo del veicolo.
In alternativa, il ricorso può essere prodotto al Giudice di pace territorialmente competente.
Cosa fare per il dissequestro del veicolo, avvenuto a seguito della violazione dell'art.193 del C.d.S.
Deve essere presentata istanza in carta libera direttamente al COMANDO che ha disposto il sequestro e solo dopo aver effettuato i seguenti pagamenti:
pagamento della sanzione registrata sul verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta);
pagamento del premio assicurativo (il premio assicurativo deve avere il contratto annuale e il periodo di copertura assicurativa deve essere minimo di sei mesi)
Il dissequestro del veicolo deve essere richiesto dal trasgressore (intestatario del verbale di contestazione) oppure dal proprietario del veicolo.
In caso di rottamazione del veicolo sequestrato l'interessato dovrà farne richiesta al COMANDO che ha riscontrato l'infrazione entro trenta giorni dalla data della contestazione della violazione . L'interessato, per rottamare il veicolo, dovrà versare una cauzione pari all'importo della sanzione indicato sul verbale. La cauzione versata, decurtata di un quarto, verrà restituita dopo la distruzione del veicolo. Le spese di rottamazione e di custodia verranno addebitate all'interessato. In caso di rottamazione non è richiesto il pagamento del premio assicurativo.
Cosa fare per la restituzione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo
Deve essere presentata istanza in carta libera direttamente al COMANDO che ha disposto il fermo e in caso di deposito presso un custode giudiziale dopo aver effettuato il pagamento delle spese di custodia.
La restituzione del veicolo deve essere richiesta dal trasgressore (intestatario del verbale di contestazione) oppure dal proprietario del mezzo.
Luogo di custodia del veicolo
In caso di fermo o sequestro amministrativo il veicolo può essere affidato in custodia al proprietario o al trasgressore o a persona scelta dal proprietario a condizione che l'affidatario abbia un luogo idoneo dove tenerlo. Per luogo idoneo si intende un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.
La richiesta, in carta semplice, di affido in custodia deve essere presentata al comando che ha effettuato il sequestro o il fermo. Il trasporto e il deposito sono interamente a carico dell'interessato.
RATEIZZAZIONE
La rateizzazione della sanzione, registrata sull'ordinanza-ingiunzione (da un minimo di 3 a un massimo di 30 rate mensili), può essere richiesta alla Prefettura con domanda in carta semplice. La domanda (vedi modello A richiesta di rateizzazione) comprende un'autocertificazione del richiedente, relativa alla sua situazione economica.
IMPORTANTE Se entro 60 giorni dalla data di contestazione della violazione non viene presentato ricorso e/o non viene effettuato il pagamento della sanzione amministrativa, la Prefettura dispone: la confisca del veicolo ove prevista e/o l'ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria per quelle violazioni al C.d.S. per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
- Lunedì dalle 10:00 alle 12:00
- Martedì dalle 10:00 alle 12:00
- Mercoledì dalle 10:00 alle 12:00
- Giovedì dalle 10:00 alle 12:00
- Venerdì dalle 10:00 alle 12:00