A - Fondazioni e associazioni di nuova costituzione
Fondazioni e Associazioni di nuova costituzione devono presentare alla Prefettura, per il tramite del legale rappresentante individuato nell'atto costitutivo, la seguente documentazione:
- domanda di iscrizione [vedi modello 1], sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, in bollo da € 16,00 (sono esenti gli enti ONLUS e di Volontariato);
- due copie, di cui una autentica in bollo, dell'atto costitutivo e dello Statuto, redatti per atto pubblico in presenza di notaio, cui allegare perizia giurata di parte qualora l'ente sia titolare di beni immobili;
- una relazione illustrativa in merito all'attività che l'Ente intende svolgere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;
- una relazione sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Ente (cd. budget di previsione), sottoscritta dal legale rappresentante, cui allegare certificazione bancaria comprovante l'esistenza, in capo all'Ente stesso, di un patrimonio mobiliare;
- elenco dei componenti gli organi direttivi dell'Ente, sottoscritto dal legale rappresentante, corredato dai relativi dati anagrafici e codici fiscali; in caso di Associazioni, indicare anche il numero dei soci;
- gli enti che intendano qualificarsi come ONLUS sono tenuti ad allegare copia dell'istanza di iscrizione all'anagrafe delle ONLUS presentata all'Agenzia delle Entrate , corredata da protocollo di deposito e codice fiscale dell'Ente.
Gli enti che hanno presentato domanda di iscrizione in qualità di ONLUS sono inoltre tenuti, decorsi quaranta giorni dalla presentazione della relativa istanza all'Agenzia delle Entrate, a comunicare alla Prefettura di Isernia l'avvenuta iscrizione nell'anagrafe ONLUS (anche tramite dichiarazione sostitutiva di avvenuta iscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, D.M.E.F. n. 266 del 18 luglio 2003): in caso contrario, l'iscrizione presso il Registro delle Persone Giuridiche non potrà perfezionarsi.
Si ricorda infine che il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso d'ufficio dal Prefetto nel caso in cui il soggetto abilitato alla presentazione della domanda, senza giustificato motivo, non dia seguito alle disposizioni testamentarie.
B - Associazioni già costituite che intendono chiedere il riconoscimento
Le associazioni non riconosciute, costituite con scrittura privata registrata o con atto pubblico, che in un momento successivo della loro esistenza intendano richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, devono presentare alla Prefettura, per il tramite del legale rappresentante pro-tempore, la seguente documentazione:
- domanda di iscrizione [vedi modello 1], sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, in bollo da € 16,00 (sono esenti gli enti ONLUS e di Volontariato);
- due copie, di cui una autentica in bollo, del verbale dell'assemblea straordinaria dell'Ente, redatto in forma di atto pubblico in presenza di notaio, da cui risulti la volontà di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica, indicando la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la sede, i soggetti nominati a ricoprire le cariche sociali e gli altri requisiti previsti dall'art. 16 del Codice Civile; al verbale dovrà essere allegato lo Statuto dell'Associazione ed eventuale perizia giurata di parte, qualora l'ente sia titolare di beni immobili ;
- una relazione illustrativa in merito all'attività svolta dall'Ente nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;
- una relazione sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Ente , sottoscritta dal legale rappresentante, cui allegare una certificazione bancaria comprovante l'esistenza, in capo all'Ente, di un patrimonio mobiliare;
- copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio o comunque nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento;
- elenco dei componenti gli organi direttivi dell'Ente, sottoscritto dal legale rappresentante, corredato dai relativi dati anagrafici e codici fiscali, indicando anche il numero dei soci;
- le associazioni che intendano qualificarsi come ONLUS sono tenute ad allegare copia dell' istanza di iscrizione all'anagrafe delle ONLUS presentata all'Agenzia delle Entrate , corredata da protocollo di deposito e codice fiscale dell'Ente.
Le associazioni che hanno presentato domanda di iscrizione in qualità di ONLUS sono inoltre tenute, decorsi quaranta giorni dalla presentazione della relativa istanza all'Agenzia delle Entrate, a comunicare alla Prefettura di Isernia l'avvenuta iscrizione nell'anagrafe ONLUS (anche tramite dichiarazione sostitutiva di avvenuta iscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, D.M.E.F. n. 266 del 18 luglio 2003): in caso contrario, l'iscrizione presso il Registro delle Persone Giuridiche non potrà perfezionarsi.