L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (a vuoto) sono illeciti amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie.

Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell'informativa  da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto, provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione.

Non è ammessa audizione personale.

La Prefettura, valutate le deduzioni una volta presentati gli atti, può emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e disporre, in eventuale aggiunta, una  sanzione accessoria ovvero l'archiviazione del procedimento

La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità dell'illecito.

Dirigente: Dott. Giuseppe Girolami, Viceprefetto Aggiunto

Responsabile del procedimento:

Addetti:  

Orario di apertura al pubblico:   VEDI U.R.P.

Telefoni: 0862 438354 - 438426

Fax: 0862 438666

Indirizzo di posta elettronica: depassegni.pref_laquila@interno.it

Poste elettronica certificata:  protocollo.prefaq@pec.interno.it

Chi può fare il ricorso

Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento

Cosa fare

Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al   Giudice di Pace competente per territorio per importo della sanzione fino ad Euro 15.493,00 (art. 6 D. Lgs. n. 150/2011 - vedi il modello A   fac-simile di ricorso). Per importi superiori l'opposizione si propone davanti al Tribunale.

L' interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate , può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria  (vedi il modello B richiesta pagamento rateale della sanzione pecuniaria)

Per i soli assegni senza provvista, la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni .

La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente  mediante quietanza del portatore con firma autentica ovvero con attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.

  • modella A - facsimile ricorso
     
  • richiesta pagamento rateale sanzione assegni a vuoto
     

Riferimenti normativi

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689
  • Legge 15 dicembre 1990, n. 386
  • Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507
Ultimo aggiornamento
Lunedì 22 Gennaio 2024, ore 09:42