Opposizione a cartelle esattoriali

Dirigente: Dott. Giuseppe Girolami, Viceprefetto Aggiunto

Responsabile del procedimento: Sig.ra Donatella Ciocca

Addetti:  Sig.ra Rosanna D'Onofrio

Per informazioni e/o rilascio di copie di atti è possibile contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) di questa Prefettura-U.T.G., Corso Federico II, 9/11 - L'Aquila:

orario di ufficio: Ufficio U.R.P.       (VEDI PAGINA)
tel. 0862/438397-347

fax: 0862 438666

indirizzo di posta elettronica: urp.pref_laquila@interno.it

indirizzo di posta elettronica: depassegni.pref_laquila@interno.it


Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): protocollo.prefaq@pec.interno.it


Opposizione a cartelle esattoriali

Azioni proponibili :

  • 1) Ricorso ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/81, così come modificato dall'art.6 del D. Lgs. n.150, al Giudice di Pace o al Tribunale (per importi superiore a Euro 15.493) del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notifica della cartella per eccepire la mancata notifica dell' ordinanza ingiunzione o del verbale.

Per consolidata giurisprudenza è inammissibile il ricorso per motivi attinenti, nel merito, alla sussistenza o meno dell'infrazione contestata (per tutte, Cass.  S.U. n. 489/2000);

  • 2) opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., per eccepire il verificarsi di fatti estintivi verificatisi in epoca posteriore alla formazione del titolo esecutivo (omessa notifica della cartella, prescrizione, avvenuto pagamento, morte dell'autore della violazione...);
  • 3) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per eccepire vizi di regolarità formale della cartella o per addurre vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.

I rimedi di cui ai punti 2 e 3 devono essere proposti  con il patrocinio di un  legale.

Istanza di annullamento in autotutela *

Può essere rivolta alla Prefettura-U.T.G., Area 3 bis, anche tramite l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), in alternativa al ricorso di cui al punto 1), allegando idonea documentazione e copia della cartella ,meglio se con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)  o con e-mail anche non certifiicata solo in caso di:

  • avvenuto pagamento dell'importo indicato nel verbale (o nell'ordinanza) entro i termini;
  • mancata notifica del verbale o dell'ordinanza;
  • avvenuta prescrizione quinquennale a seguito di cartella notificata oltre 5 anni dalla data di notifica del verbale; eventuali ulteriori prescrizioni vanno eccepite nei confronti del Concessionario Equitalia;
  • decesso del contribuente (l'istanza può essere presentata da chiunque abbia interesse);

Anche in questo caso l'istanza non è proponibile per eccepire la sussistenza o meno dell'infrazione che ha dato luogo all'emissione della cartella in quanto tali eccezioni andavano sollevate con formale ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

L'istanza non  sospende i termini  per la formale opposizione.

N.B. Informazioni e/o copie di verbali redatti dalla Polizia Stradale (individuabili nella cartella esattoriale con la sigla "POLSTRADA") vanno richieste direttamente a tale Organo - tel. 0862/350428, 0862/35041(centralino) - , anche con posta  elettronica ai seguenti indirizzi:

polstradasez.aq@poliziadistato.it o uffverbali. sezpolstrada.aq@pecps.poliziadistato.it , con formale richiesta di accesso agli atti. Qualora detto Organo non sia in grado di documentrare la notifica del verbale, all'istanza dovrà essere allegata nota dello stesso Organo attestante l'impossibilità di documentare la notifica del verbale.

* Per cartelle esattoriali emesse dai Comuni a seguito di verbali redatti dalla   Polizia Municipale eventuali richieste di annullamento vanno rivolte direttamente all'Ente impositore (Comune) indicato sulla cartella.




 

Riferimenti normativi:

  • D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (artt., 203 e 206);
  • D.P.R. 16.12.1992, N. 495;
  • Legge 24.11.1981, n. 689.
Ultimo aggiornamento
Lunedì 22 Gennaio 2024, ore 11:24