Procedimento sanzionatorio per detenzione e consumo personale di sostanze stupefacenti

II procedimento amministrativo previsto dall'art.75 del D.P.R. 309/90, così come modificato dalla L. 49/2006, ha inizio dalla segnalazione delle Forze di Polizia a carico di coloro che vengono trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

E' previsto il ritiro immediato della patente di guida se, al momento dell'accertamento dell'illecito, l'interessato ha la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore; se si tratta di un ciclomotore è previsto il fermo amministrativo del mezzo.

Il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa.

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive.

Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.

Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste  dalla legge (art.75 comma 13 del D.P.R. 309/90).

A CHI E' RIVOLTO IL SERVIZIO

La persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti  è convocata presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura-U.T.G. per un colloquio che si svolgerà con l'ausilio dell'esperienza professionale di un'assistente sociale.

Se la persona segnalata è residente in provincia dell'Aquila, verrà convocata presso l'Ufficio N.O.T.-"Nucleo Operativo Tossicodipendenze" di questa Prefettura (se residente altrove sarà convocata dal N.O.T. della Prefettura di residenza) per sostenere un colloquio con un funzionario delegato dal Prefetto che valuterà la più opportuna modalità di definizione del procedimento sanzionatorio e, se del caso, formulerà l'invito a seguire un programma terapeutico-riabilitativo presso il Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze (SER.T.- A.S.L.) territorialmente competente o presso una struttura privata autorizzata.

Se il soggetto è minorenne il Prefetto convoca i genitori o chi ne esercita la potestà e li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenza.

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Iter del procedimento a carico del detentore di sostanze stupefacenti

Il procedimento amministrativo può avere diversi sviluppi: 

  1. Nel caso di particolare tenuità della violazione, se ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commettere nuove infrazioni, e limitatamente alla prima volta, sì può definire il procedimento con il formale invito (comma 14 ex art. 75 legge 309/90 e successive modifiche) a non far più uso di sostanze stupefacenti.
  2. Negli altri casi verranno irrogate, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative:


     

    • sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla
    • sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli
    • sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla
    • sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

    Se l'interessato, prima dello scadere del periodo sanzionatorio, ha concluso con esito positivo il programma terapeutico-riabilitativo, volontariamente intrapreso, il Prefetto revoca le sanzioni.


     

    L'intero procedimento amministrativo di competenza prefettizia ed il successivo inoltro dei dati relativi ai soggetti segnalati alla Direzione Centrale per la Documentazione del Ministero dell'Interno è coperto dalla tutela della privacy.


     
    Se il soggetto non si presenta al colloquio previsto , senza giustificate motivazioni, vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 75 del D.P.R.309/90 che prevedono la sospensione, minimo 1 mese massimo 12 mesi della patente di guida, carta d'identità ai fini della validità per l'espatrio, passaporto e porto d'armi.

In tutti i casi in cui il N.O.T. viene a conoscenza dell'uso di sostanze stupefacenti ne da comunicazione al Ser.T. competente per territorio. (art.121 D.P.R. 309/90) .

Riferimenti normativi

  • Legge 24 novembre 1981 n.689
  • Legge 26 giugno 1990 n.162
  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (ART.75 - ART.105 - ART.121 - ART.122 - ART.127)
  • Legge 21 febbraio 2006 n. 49
  • Decreto 12 luglio 1990 n.186
  • D.P.R. 5 giugno 1993 n.171
  • Legge 18 febbraio 1999 n.45

Ufficio: Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.)

Indirizzo: Corso Federico II n. 9/11

Per informazioni e/o rilascio di copie di atti è possibile contattare  l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) di questa Prefettura-U.T.G., Corso Federico II, 9/11 - L'Aquila:
orario di ufficio: Ufficio U.R.P.       (VEDI PAGINA)
tel. 0862/438397-347.

Dirigente dell'Area:
Dott. Federico Izzi - Telefono 0862_4381

Addetti al Servizio: 
Dott. Antonio Di Pillo - Funzionario Assistente Sociale  
Telefono 0862_438362

              

Dott.ssa Sabrina Pace - Funzionario Assistente Sociale  Telefono 0862_438309

 

Ufficio Amministrativo:
Sig.ra Maria Teresa Tuccella - Funzionario Statistico

Telefono 0862_438330

Fax: 0862 438666

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Ultimo aggiornamento
Giovedì 8 Febbraio 2024, ore 10:53