Dirigente: Dott. Federico Izzi
Responsabile del procedimento/Addetto: Sig.ra Rossella Borriello e Sig.ra Giovanna Favoriti
Orario di apertura la pubblico: Lunedì , Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Telefono: 0862 4381
Indirizzo di posta elettronica: protocollo.prefaq@pec.interno.it
Ricorsi per violazioni al codice della strada
Contro le "contravvenzioni" è possibile presentare ricorso al Prefetto di L'Aquila
Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stata ricevuta la "contravvenzione", l'interessato può scegliere tra la conciliazione amministrativa (pagamento della contravvenzione nella misura indicata sul verbale di accertamento della violazione) - quando è consentita - ed il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa.
Il ricorso è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.
Il ricorso al Prefetto avverso verbali di accertamento di violazioni di norme del Codice della Strada può essere presentato con le seguenti modalità:
- raccomandata a/r;
- deposito presso questa Prefettura di copia cartacea del ricorso;
- tramite posta elettronica certificata - all'indirizzo protocollo.prefaq@pec.interno.it , purché sottoscritto con firma digitale o, in alternativa, rechi in allegato, in formato pdf, il testo del gravame firmato.
Il pagamento in misura ridotta non è consentito:
- quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
- quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
- per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
- per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
- per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
- in caso di guida senza patente o con patente revocata, ritirata o sospesa;
- in caso di guida con patente estera non emessa da Stato dell'UE scaduta di validità, quando la residenza in Italia è stata acquisita da più di un anno;
- per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;
- in caso di inversione del senso di marcia in autostrada.
In questi casi, il verbale viene trasmesso entro 10 giorni alla Prefettura competente per il luogo della violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l'ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile.
Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alle prove in esso contenute.
- Ricorso non accolto: il Prefetto emette una ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale (la multa raddoppia);
Ricorso accolto: il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie - es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida.
Rateazione delle sanzioni per violazioni al codice della strada
Modalità di presentazione dell'istanza e presupposti per la rateazione dei verbali elevati per violazioni al codice della strada
ISTANZA DI RATEAZIONE DELLE SANZIONI
(art.202- bis C.d.S.)
L'istanza di rateazione può essere presentata entro 30 giorni dalla contestazione/notificazione solo in caso di verbale per violazioni del Codice della Strada, commesse nel territorio della provincia dell'Aquila, per i quali è ammesso il pagamento in misura ridotta di un importo complessivo superiore a €200,00 e unicamente se l'accertamento è stato compiuto da un organo di polizia statale (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza), mentre non può essere prodotta per violazioni accertate dalla Polizia Locale.
È possibile ottenere la rateazione in un massimo di dodici rate se l'importo non supera €2.000,00; ventiquattro rate se l'importo non supera €5.000,00; sessanta rate se l'importo supera €5.000,00. Ogni rata non può essere inferiore ad €100,00.
La rateazione non può essere chiesta in caso di reddito imponibile familiare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore all'importo di €10.628,16 elevato di €1.032,91 per ogni familiare convivente con l'interessato. L'istanza deve essere necessariamente corredata dalla Dichiarazione I.S.E.E. (ottenibile gratuitamente presso un CAF - Centro Assistenza Fiscale), datata e firmata dal CAF .
L'istanza implica la rinuncia a ricorrere al Commissario del Governo o al Giudice di Pace avverso il verbale di contestazione, e comporta, in caso di accoglimento, l'applicazione degli interessi legali previsti dalla legge (Art. 21 co. 1 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 s.m.i.).
Per ciascun verbale di importo superiore a €200,00 occorre compilare una distinta istanza di rateazione.
In caso di sequestro del veicolo per la violazione dell'art.193 C.d.S., ferma restando la possibilità di vendita del veicolo trascorsi 5 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale qualora l'interessato non abbia provveduto a prenderlo in consegna presso un luogo privato non soggetto a pubblico passaggio, l'organo accertatore non procederà comunque alla restituzione del veicolo fino al pagamento integrale della sanzione (ossia fino all'ultima rata prevista).
La rateazione può essere concessa per la sanzione in misura ridotta da pagarsi entro 60 giorni , e non per l'importo ulteriormente ridotto del 30% per il pagamento entro 5 giorni .
L'intera documentazione indicata nel modello di istanza allegato a questa pagina, deve essere trasmessa all'indirizzo P.E.C. protocollo.prefaq@pec.interno.it indicando nell'oggetto della e-mail ISTANZA RATEAZIONE C.d.S..
Chi può fare la richiesta:
Il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, che ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.
Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo).
Cosa fare:
Nel caso di ricorso, prima di pagare la sanzione si deve attendere la decisione del Prefetto.
Preavviso di violazione: Nei confronti del cd. preavviso di violazione (cioè l'atto lasciato sul parabrezza dal vigile urbano) non è ammesso subito il ricorso al Prefetto. L'interessato deve attendere la notifica del verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l'eventuale ricorso al Prefetto.
Quando può essere presentato il ricorso: Il ricorso può essere, ad esempio, proposto perché:
- i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;
- notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 90 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione.
A seconda dei casi anche perché:
- manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
- manca l'indicazione della norma violata;
- manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;
Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:
- mancanza di un segnale;
- fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;
- errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt'altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni od indicando altre prove).
È bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla "fiducia preferenziale" che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali.
Facoltatività. La tutela giurisdizionale contro i verbali di accertamento di violazioni del Codice della strada è immediatamente azionabile ed è alternativa alla proposizione del ricorso al Prefetto. Il ricorso può essere presentato all'organo accertatore o direttamente al Prefetto.
Termini: Il verbale di contravvenzione può essere impugnato dall'interessato (ricorso) entro sessanta giorni dalla contestazione (si ricorda che per "contestazione" - notifica - si intende sia la consegna immediata del verbale da parte dell'agente, sia l'invio per posta dello stesso verbale).
I termini entro i quali quest'ultimo deve emettere ordinanza ingiunzione i pagamenti è di 120 giorni dalla data in cui pervengono dall'organo accertatore il verbale gli atti e le informazioni utili alla decisione salvo eventuale interruzione dovuta alla richiesta di audizione dell'interessato.
Decorso tale termine senza che sia stata adottata ordinanza il ricorso si intende annullato.
Il provvedimento deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua adozione.
Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.
Riassumendo si può chiedere l'intervento del Giudice di Pace o subito in alternativa al ricorso al Prefetto o dopo il decreto ingiuntivo del Prefetto. Nel primo caso si contesta il verbale di violazione nel secondo caso si contesta il decreto del Prefetto.
Sottoscrizione del ricorso.
Il ricorso sottoscritto da persona che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento è dichiarato inammissibile.
Si ammette il ricorso presentato da procuratore legale se vi è allegato il relativo mandato.
Presentazione da parte di chi assuma la qualità di conducente al tempo della rilevazione dell'illecito.
Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo).
Quando è possibile il ricorso al giudice di pace.
È sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada.
Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.
Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto, sempre entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
Come si presenta il ricorso al giudice di pace.
Il ricorso, in carta semplice, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando la multa o copia dell'ordinanza-ingiunzione.
Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.
Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.
Come si conclude il procedimento del giudice di pace.
Il Giudice di pace accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione;
oppure
respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest'ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.
La sentenza del Giudice di pace è appellabile in Tribunale.
Attenzione:
Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, in base a quanto previsto all'art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile inviare (consigliamo con raccomandata con ricevuta di ritorno) all'autorità che ha emesso il verbale una lettera con fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico dell'avvenuta trascrizione.
In questo caso l'autorità deve infatti provvedere all'autoannullamento della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo proprietario.
Poiché tuttavia l'esito favorevole di tale procedura non può essere garantito in tutti i casi, è consigliabile presentare - anche in questa ipotesi - un regolare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
Documentazione richiesta:
Scritti difensivi e documenti sono presentati in carta semplice.
Accesso agli atti
Informazioni e modulistica
Documentazione da presentare:
Per i singoli richiedenti:
- La copia di un documento valido (patente, carta d'identità, passaporto, permesso di soggiorno provvisorio o cedolino del modello C3 con foto e credenziali. Se smarriti tutti i documenti, si accetta anche la denuncia di smarrimento degli stessi).
Per gli avvocati:
- La copia di un documento valido del richiedente per il quale si richiede l'accesso (patente, carta d'identità, passaporto, permesso di soggiorno provvisorio o cedolino del modello C3 con foto e credenziali. Se smarriti tutti i documenti, si accetta anche la denuncia di smarrimento degli stessi);
- La delega/procura dell'avvocato con la firma di entrambe le parti;
- La copia del tesserino d'iscrizione all'ordine degli avvocati.
Per le associazioni:
- La copia di un documento valido del richiedente per il quale si richiede l'accesso (patente, carta d'identità, passaporto, permesso di soggiorno provvisorio o cedolino del modello C3 con foto e credenziali. Se smarriti tutti i documenti, si accetta anche la denuncia di smarrimento degli stessi);
- La delega/procura con la firma di entrambe le parti.
Si prega inoltre di scaricare e compilare i moduli (pdf editabili) in allegato, inviando tutta la documentazione da una casella P.E.C. all'indirizzo protocollo.prefaq@pec.interno.it .
Riferimenti normativi:
- Legge 24.11.1981, n. 689
- Nuovo Codice della Strada