Rinnovo del decreto di riconoscimento della qualifica

La qualifica di guardia giurata particolare è riconosciuta dal Prefetto a chi esercita attività di vigilanza e custodia su beni mobili ed immobili

La domanda di rinnovo del decreto di riconoscimento della qualifica di Guardia Particolare Giurata  deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza del decreto di rilascio.

Il decreto può essere consegnato direttamente all'interessato o altra persona munita di delega e di fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario del decreto.

Dirigente: Dott. Sergio Di Iorio

Orario di apertura al pubblico: Ufficio U.R.P.:
LUN - MERC- VEN  dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Telefono: 0862/438397

Indirizzo di posta elettronica: protocollo.prefaq@pec.interno.it

Chi può fare la richiesta

Esclusivamente il datore di lavoro (istituto di vigilanza / investigazione o privato) della  guardia particolare giurata  che richiede il rinnovo.

Cosa fare

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata alla Prefettura-U.T.G. della provincia ove la Guardia Giurata svolge l'attività.

Il datore di lavoro dovrà dichiarare che sono ancora attivi il rapporto di lavoro e le iscrizioni previdenziali e assicurative.

Nel caso di Aziende faunistico-venatorie il datore di lavoro dovrà dichiarare di essere titolare della concessione.

Documentazione richiesta

  1. domanda, in bollo € 16.00 (vedi il modello C)
  2. originale del decreto del Prefetto in scadenza
  3. dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato , conforme al modello allegato e da presentare insieme all'istanza, attestante la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia, il titolo di studio, la posizione agli effetti degli obblighi militari, eventuali condanne e carichi pendenti 
    (vedi il modello di autocertificazione)
  4.  marca da bollo da € 16.00 da applicare sul decreto di rinnovo
     

Riferimenti normativi

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 133 e seguenti);
  • Regolamento di esecuzione del Testo Unico (Regio Decreto 6.5.1940 n. 635, articolo 249 e seguenti).
Ultimo aggiornamento
Lunedì 4 Marzo 2024, ore 12:22