Addetti ai servizi di controllo attività di intrattenimento

Dirigente: Dott.ssa Paola MAURO

Addetto: Centonze Giovanni e Micaela Piazza

Orari di ricevimento:

  • Martedì dalle 10:00 alle 12:00
  • Giovedì  dalle 10:00 alle 12:00

Ubicazione dell’Ufficio Via Templari, 15 – Secondo  Piano 

PEC Ufficio : protocollo.prefle@pec.interno.it 

Telefono: 0832/693253 – 0832/693235 – 0832/693111

 

Il D. M. Interno 6 ottobre 2009, come mod. con D.M. Interno 30/06/2011, prevede che gli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo siano iscritti in un apposito elenco prefettizio.
L'iscrizione del personale avviene qualora sia accertato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa. La data di iscrizione ed il numero di iscrizione nell'elenco verranno comunicate al richiedente, così come l'eventuale divieto di impiego o la cancellazione per sopravvenuta carenza dei requisiti.
L'art. 3 comma 13 della legge n. 94/2009 prevede una sanzione amministrativa da €1.500 a €5.000 per chi svolge tali compiti in maniera difforme da quanto stabilito dalla legge e dal decreto attuativo, o chi impiega soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco oppure omette di dare al Prefetto la comunicazione di avvalersi del personale iscritto.
L'iscrizione nell'elenco istituito presso una qualsiasi prefettura autorizza il "buttafuori" a svolgere le attività di cui al D.M. 06/10/2009 in tutto il territorio nazionale, previa comunicazione, da parte di chi intende impiegarlo, alle prefetture e questure delle province in cui lo stesso deve operare.
Nell'espletamento dell'attività non si possono portare armi, né oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coazione fisica.


L'iscrizione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi nell'elenco prefettizio di cui al D.M. 06/10/2009 e s.m.i. può essere richiesta dai:
- titolari di istituti autorizzati ex art. 134 del T.U.L.L.P.S. (titolare di istituto di vigilanza o di investigazioni debitamente autorizzato dal Prefetto allo svolgimento dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo)
- gestori delle attività di intrattenimento e di spettacolo (gestore del locale ove si svolge l'attività di intrattenimento e spettacolo, qualora lo stesso intenda adibire proprio personale ai servizi di controllo).

L'istanza per ogni singolo operatore, di età non inferiore ai 18 anni, deve essere indirizzata alla Prefettura territorialmente competente, su carta intestata e in bollo da € 16,00, sia per l'iscrizione ( fac simile Mod. A - B) che per il rinnovo ( fac simile Mod. D - E ), e dovrà contenere i dati di seguito specificati:

1) dati anagrafici personali (data e luogo di nascita, comune di residenza, codice fiscale) del gestore/titolare dell'istituto autorizzato ex art. 134 T.U.L.L.P.S. con allegata copia del documento di identità del gestore/titolare precisando i dati relativi all'autorizzazione;
2) dati relativi alla società di gestione o all'istituto autorizzato (denominazione, sede legale ed eventuali sedi secondarie, numero di partita IVA), con l'indicazione dei dati relativi ai locali (denominazione, sede) presso i quali si intende impiegare l'addetto ai servizi di controllo.
 

Iscrizione elenco prefettizio

L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti(fotocopie leggibili fronte/retro):

-   per il cittadino comunitario: copia del documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto);

-  per il cittadino non comunitario (extra UE): copia del passaporto e del documento attestante la regolarità della permanenza sul territorio nazionale ( permesso di soggiorno, carta di soggiorno, ovvero copia della ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno se questo risulta scaduto e non è stato ancora rinnovato unitamente al titolo di cui è chiesto il rinnovo );

-  copia del codice fiscale;

-  copia dell'attestato di superamento del corso di formazione di cui all'art. 3 del citato d.m. Interno 06/10/2009 e s.m.i. (si precisa che ai fini dell'avvio dell'istruttoria di rito è possibile produrre un attestato di frequenza di superamento del corso rilasciato dall'Ente formatore riconosciuto, al quale dovrà seguire necessariamente copia dell'attestato finale rilasciato dall'Ente regionale competente);

-  certificato medico, di data non anteriore a sei mesi, in originale o copia conforme , rilasciato dal medico competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. o dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. con indicazione dell'idoneità a svolgere le mansioni di cui al d.m. 06/10/2009 e s.m.i. ( non saranno accettati i certificati privi dei requisiti richiesti e i certificati anamnestici );

- dichiarazione sostitutiva di autocertificazione in originale datata e sottoscritta dall'operatore,  attestante, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000,  la sussistenza dei requisiti di cui al d.m. 06/10/2009 e s.m.i., con l'indicazione del numero di utenza di telefonia mobile (Mod. F) .

-  copia del titolo di studio richiesto (diploma di scuola media inferiore): i cittadini italiani possono autocertificare il titolo di studio conseguito; i cittadini stranieri, comunitari e non comunitari, devono presentare una dichiarazione di valore, in originale, rilasciata dalla competente Rappresentanza Diplomatico-Consolare che attesti il livello di scolarizzazione.

-  copia del contratto di lavoro.

Revisione biennale elenco prefettizio

L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

  • - per il cittadino comunitario: copia del documento di riconoscimento in corso di validità ( carta di identità, passaporto );
  • - per il cittadino non comunitario (extra UE) copia del passaporto e del documento attestante la regolarità della permanenza sul territorio nazionale ( permesso di soggiorno, carta di soggiorno, ovvero copia della ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno se questo risulta scaduto e non è stato ancora rinnovato unitamente al titolo di cui è chiesto il rinnovo );
  • - certificato medico, di data non anteriore a sei mesi, in originale o copia conforme rilasciato dal medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 o dal Dipartimento di Prevenzione A.S.L. contenente l'indicazione dell'idoneità a svolgere le mansioni di cui al d.m. 06/10/2009 (non saranno accettati i certificati privi dei requisiti richiesti e i certificati anamnestici);
  • - dichiarazione sostitutiva di autocertificazione in originale datata e sottoscritta dall'operatore, attestante, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di cui al d.m. 06/10/2009, con l'indicazione del numero di utenza di telefonia mobile (Mod. F);
  • - copia del contratto di lavoro.

I gestori delle attività di intrattenimento possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell'art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.


L'elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo viene revisionato ogni due anni. Si richiama pertanto l'attenzione sull'onere di presentare la documentazione comprovante l'attualità dei requisiti almeno un mese prima della scadenza biennale, calcolata a far tempo dalla data di iscrizione nell'elenco.

Il mancato deposito di tale documentazione comporta la cancellazione dall'elenco prefettizio ed il conseguente divieto di svolgimento dei compiti di addetto ai servizi di controllo.


Ai fini dell'iscrizione si provvederà alla verifica del possesso, da parte dell'aspirante "buttafuori", dei requisiti di cui all'art. 1, comma 4, del d.m. 06.10.2009:

  1. a) Età non inferiore a diciotto anni;
  2. b) Buona salute fisica e mentale;
  3. c) Assenza - negli ultimi cinque anni - di denunce o condanne anche non definitive per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonché per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, e titolo XII del codice penale, nonché per i delitti di cui all'art. 380, comma 2, lettere f) ed h), del codice di procedura penale;
  4. d) Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o a D.A.SPO.;
  5. e) Non essere aderenti o non essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di discriminazione razziale, etnica o religiosa;
  6. f) Diploma di scuola media inferiore;
  7. g) Superamento del corso di formazione;
  8. h) Contratto di lavoro con il gestore del locale o con il titolare dell'istituto di vigilanza o investigazioni autorizzato all'impiego degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo.


Si precisa che il corso può essere stato frequentato anche in una Regione diversa da quella della provincia nella quale si effettua l'iscrizione.


Si applicano inoltre le disposizioni dettate in via generale per le autorizzazioni di polizia dall'art. 11 del TULPS.

Ultimo aggiornamento
Sabato 1 Giugno 2024, ore 11:49