Prefettura di Lecce
Servizio Amministrazione Servizi Generali e Attività Contrattuale
Oggetto: Alloggi ex art.18 legge 12.07.1991 n.203. Elementi normativi e procedurali per l'assegnazione di alloggi ERP.- D.M. 185/2014 articolo 4 -
GENERALITA',
con Legge 12 luglio 1991, art. 18, n. 203, si è ha dato avvio ad un programma di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è "strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio".
- Con delibera del 20 dicembre 1991, il CIPE ha disposto che all'assegnazione degli alloggi in locazione o in godimento provvede il Prefetto competente per territorio (Provincia) previa comunicazione del segretario generale del CER del numero e le caratteristiche degli alloggi disponibili a seguito della progressiva realizzazione degli interventi del programma straordinario.
- Le Convenzioni, stipulate tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i soggetti affidatari e i comuni dove sono localizzati i progetti, definiscono le modalità di attuazione degli stessi, gli obblighi ed i divieti dei soggetti interessati (Comune, IACP, Soggetto Costruttore ecc..), l'erogazione dei finanziamenti, i collaudi degli interventi, la destinazione degli alloggi (ART.18), le controversie, la durata della convenzione e l'esecutività, ecc.
- Con Decreto n.185 del 8 maggio 2014 che ha modificato il D.M. n.215 del 10.05.2002, contenente lo schema di Avviso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Opere Pubbliche e per l'edilizia residenziale e le politiche abitative ha provveduto a delineare in dettaglio le competenze dei vari Organi coinvolti, comprese quelle delle Prefetture interessate, nonché le modalità di assegnazione di detti immobili, e cioè: i limiti di reddito, i criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata, la determinazione dei canoni di locazione ed i requisiti degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata.
DISPONIBILITA' DI ULTERIORI ALLOGGI
si riporta, qui di seguito, il contenuto del D.M. 185/2014 relativo all'art.4) :
Punto 4) art.4 "Una volta esaurita la graduatoria, nel caso risultassero disponibili alloggi di edilizia sovvenzionata, il Prefetto prende in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza dell'avviso di assegnazione e fino alla data della avvenuta ultimazione dei lavori da parte del soggetto attuatore. Nei successivi trenta giorni, sentita la Commissione, il Prefetto formula ulteriore graduatoria ed assegna gli alloggi secondo le disposizioni del presente decreto. In mancanza di assegnatari aventi diritto ai sensi dell'articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n.203, gli alloggi di edilizia sovvenzionata sono assegnati dal comune ai sensi di cui all'art.5, comma2, della legge 8 febbraio 2001, n.21 sulla base delle norme relative all'edilizia residenziale pubblica vigenti in ciascuna regione."
Punto 5) art.4 " Per gli alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata chi si rendessero liberi, per finita locazione o per qualsiasi altra causa, dopo la prima assegnazione, il soggetto che ne ha titolarità comunica al Prefetto ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale le politiche abitative, la disponibilità degli stessi. Il Prefetto per l'assegnazione, prende in considerazione eventuali domande in attesa di esito e procede d'ufficio, entro i successivi sessanta giorni, secondo le modalità del presente decreto. Trascorso inutilmente tale termine, l'alloggio rientra nella disponibilità del soggetto che ne ha titolarità per essere utilizzato in conformità della normativa vigente per l'edilizia agevolata dandone comunicazione alla Regione per la vigilanza sull'attuazione delle norme di competenza."
Punto 6) art.4 "Ai fini della prima assegnazione e delle successive rassegnazioni degli alloggi resisi disponibili per finita locazione, decadenza dei requisiti di ammissione o per qualsiasi altra causa, il Prefetto può prendere in considerazione la graduatorie già formulate in occasione di precedenti avvisi ed eventuali successivi ed eventuali successive domande in attesa di esito."
Si aggiunge che, nei casi di accertata sopravvenuta disponibilità a seguito delle circostanze di cui al comma 4, art.7 del D.M. 215/02, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (cessazione dall'incarico, decadenza degli assegnatari), la Prefettura UTG potrà procedere all' eventuale emanazione di nuovi Avvisi di Pubblicazione finalizzati all'assegnazione degli alloggi agli aventi titolo utilmente collocati in una nuova graduatoria da approvare, secondo quanto previsto dal comma 2, art. 1 del D.M. 215/02 come modificato dal D.M.185/2014.
Pertanto, nel caso di ulteriori disponibilità o di esaurimento della relativa graduatoria, ovvero di alloggi che si rendessero liberi in applicazione della suddetta normativa, la presentazione di nuove istanze sarà subordinata ai tempi ed alle modalità previste dall'Avviso che verrà redatto in conformità al succitato Schema riportato nel D.M. 185/del 8 maggio 2014.
In conclusione, ai fini dell'assegnazione degli alloggi in parola, la Prefettura provvederà alla pubblicazione del predetto Avviso, che conterrà anche i termini perentori di presentazione delle domande.