L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 D. Lgs. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91 , comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 (art. 84, co. 3 D. Lgs.159/2011).
Chi può fare la richiesta
L'informazione antimafia deve essere richiesta alla Prefettura dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 76 del D. Lgs. 163/2006.
Non saranno istruite le istanze che perverranno da sogg. privati (persone fisiche o giuridiche).
Quando fare la richiesta
I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:
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in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture : pari o superiore a quello determinato dalla legge di attuazione delle direttive comunitarie.
In particolare:
- in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.000.000,00, IVA esclusa;
- in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 200.000,00, IVA esclusa;
- in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 200.000,00, IVA esclusa; per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009);
- per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00 ;
- per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00 ;
- per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali applicare la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):
OPERE E LAVORI PUBBLICI
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pari o superiore a € 5.000.000,00
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FORNITURE E SERVIZI
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pari o superiore a € 400.000,00
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Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività
(art. 20 Direttiva 2004/17/CE)
Per le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67 (art. 91, co. 7 D. Lgs. 159/2011).
La documentazione antimafia (comunicazione o informazione antimafia) non è richiesta nei seguenti casi (art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011):
- per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 art. 83 D. Lgs. 159/2011;
- per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui sopra ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011;
- per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
- per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.
Validità
L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione (art. 86, co. 2 D. Lgs. 159/2011), salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011).
Qualora siano intervenute modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa , i legali rappresentanti, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia.
I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011).
Dove fare la richiesta
L'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'art. 91, comma 1, primo e terzo punto D. Lgs. 159/2011 o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui al secondo punto dello stesso comma 1.
Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero , l'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti di lavori, servizi o forniture pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti indicati nell'art. 67 D. Lgs. 159/2011.
Documentazione necessaria
- Modello richiesta di informazioni antimafia;
- Copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente TUTTI i componenti che ricoprono cariche all'interno della società (per le società di capitali la visura dovrà riportare l'indicazione dei soci e dei titolari di diritti su quote e azioni) o dichiarazione sostitutiva del legale Rappresentante recante le medesime indicazioni;
- Generalità complete del direttore tecnico/direttori tecnici, (ove previsto);
- Elenco componenti dell'organo di vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001, completo di generalità (ove presente).
Nel caso di Società consortili o di Consorzi la richiesta è integrata con:
- dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A.;
- copia delle visure camerali integrali o dichiarazioni sostitutive dei Legali Rappresentanti recanti le medesime indicazioni, riferite alle suddette società consorziate.
La documentazione antimafia deve riportare sempre l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto (art. 85, co. 2 D. Lgs. 159/2011).
L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi (art. 85, co. 3 D. Lgs. 159/2011).