DOVE SIAMO:

Sede della Prefettura via XXV Luglio 73100 LECCE

I Piano - Stanze 29 e 30; riceviamo dal lunedì  al giovedì mattina (10,00 - 12,00) ma sempre previo contatto telefonico  con l'Ufficio e quindi su appuntamento 

CHI SIAMO:

Responsabile del procedimento: Vice Prefetto Dott.Valter SPADAFINA

Funz. Assistente Sociale:  Dott.ssa Giorgina Maria Marsano email giorgina.marsano@interno.it tel: 0832693406

                                           Dott.ssa Stefania Tommaso email stefnia.tommaso@interno.it tel: 0832693398

DI COSA CI OCCUPIAMO: 

Applicazione dell'art. 75 D.P.R. 309/1990 , così come modificato dalla L. 49/2006 (Fini-Giovanardi) e dalla L. 79/2014

IN PARTICOLARE: 

Il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale è vietato dalla legge,sia per i maggiorenni che per i minorenni.

Non esiste una quantità "minima" consentita.

Il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, contestato dalle Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale) ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 309/90 e succ. mod., prevede l'avvio di un procedimento amministrativo , per il quale l'autorità competente è il Prefetto della provincia di residenza.

Se, al momento della contestazione, la persona segnalata ha la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia possono procedere all' immediato ritiro della patente di guida per trenta giorni (se si tratta di ciclomotore, viene ritirato il certificato di idoneità tecnica); al termine dei 30 gg la patente potrà essere restituita presso la Prefettura di residenza direttamente all'interessato o ad un suo delegato.

Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale. Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste dalla legge.

La contestazione ex art. 75 D.P.R. 309/90 e succ. mod. comporta:

  • La segnalazione da parte degli Organi di Pubblica Sicurezza al Nucleo Operativo per le Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura competente; entro 30 gg dalla contestazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive;
  • Le analisi sulla sostanza sequestrata per accertarne l'effettiva natura stupefacente. L'esito degli accertamenti effettuati viene notificato all'interessato dalle Forze dell'Ordine competenti per territorio; dalla data di notifica, l'interessato ha quindici giorni di tempo per chiederne eventualmente la revisione (a proprie spese);

3.      La convocazione a colloquio , con ordinanza del Prefetto che ritiene fondato l'accertamento sulla base dei precedenti passaggi, avviene attraverso l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo (di residenza o di domicilio, anche legale, oppure on line ) fornito dall'interessato all'atto della contestazione immediata o direttamente all'Ufficio N.O.T.. Il soggetto domiciliato in provincia diversa da quella competente per residenza, può essere autorizzato a svolgere il colloquio previsto presso la Prefettura di temporaneo domicilio, a seguito di istanza da inviare al Prefetto di residenza. I convocati minorenni devono essere accompagnati al colloquio da almeno un potestà genitoriale.

  1. Il colloquio , che si svolge con l'ausilio dell'esperienza professionale di un'assistente sociale, è uno "spazio" in cui, partendo dalla segnalazione, si forniscono informazioni sul procedimento in corso e sulle conseguenze legali a cui va incontro chi fa uso di sostanze; ci si sofferma sull'ascolto della persona nella sua specificità al fine di accertare le ragioni della violazione ed individuare azioni di prevenzione, riabilitazione e recupero del soggetto creando altresì raccordi con i servizi del territorio. Presentarsi al colloquio è obbligatorio e, nel caso di impossibilità, è indispensabile giustificare l'assenza con adeguata documentazione attestante la natura e la durata dell'impedimento, con nota da inviare all'indirizzo protocollo.prefle@pec.interno.it , (previo contatto telefonico con l'ufficio) ,il non ottemperare a ciò comporta l'automatica applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.
  2. Una volta effettuato il colloquio, il procedimento amministrativo si conclude con un decreto del Prefetto che potrà consistere:

-        nell' invito formale a non fare più uso di sostanze stupefacenti , solo se si tratta di prima segnalazione per possesso di cannabinoidi e valutata la particolare tenuità della violazione ;

-        nell' applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 75 ossia: sospensione o divieto a conseguire patente di guida, passaporto, carta d'identità ai fini dell'espatrio, porto d'armi, permesso di soggiorno per motivi di turismo per i cittadini extracomunitari , con una durata, da uno a tre mesi nel caso di sostanze leggere ; da due mesi ad un anno nel caso di sostanze pesanti .

In sede di colloquio in Prefettura, l'interessato può valutare l'opportunità di avviare un programma preventivo - educativo e/o terapeutico e socio-riabilitativo, presso il Servizio Pubblico per le Dipendenze Patologiche della A.S.L., competente per territorio. La positiva conclusione del programma medesimo comporta l'immediata revoca (comma 11 art. 75) delle sanzioni applicate dal Prefetto e quindi, la restituzione anticipata dei documenti eventualmente sospesi. In tutti i casi in cui il N.O.T. viene a conoscenza dell'uso di sostanze stupefacenti ne dà comunicazione al Ser.T. competente per territorio (art. 121 D.P.R. 309/90) che è tenuto a contattare la persona per offrirgli un eventuale aiuto.

 Riferimenti normativi

  • L. 24/11/81 n.689
  • L. 26/06/1990 n.162
  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (ART.75 - ART.105 - ART.121 - ART.122 - ART.127)
  • L. 49/06  
  • L. 94/2009
  • L. 79/2014
     
Ultimo aggiornamento
Lunedì 3 Giugno 2024, ore 12:47