a patente di guida può essere revocata per:
- carenza dei requisiti morali (art. 120 C.d.S.)
- violazione a norme di comportamento al codice della strada (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi")
- sentenza di condanna (art. 224 C.d.S)
"REVOCA PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI ( art. 120 del C.d.S.)
Il Prefetto può disporre il provvedimento di revoca del documento di guida per carenza di requisiti morali nei confronti delle seguenti persone:
delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3.8.1988 n.327 e dalla legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all'art. 75, comma 1 lettera a), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 2009.
Il provvedimento di revoca della patente è disposto dal Prefetto del luogo di residenza della persona priva dei requisiti morali richiesti.
Decorsi tre anni dalla data di adozione del decreto di revoca della patente di guida, ed ottenuti i necessari provvedimenti riabilitativi, l'interessato può avviare la procedura per il conseguimento della nuova patente di guida con l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, titolare del procedimento, che richiederà direttamente alla Prefettura il nulla osta al conseguimento della nuova patente tramite apposita piattaforma informatica, a seguito dell'esame di teoria.
Cosa fare
Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare ricorso al Ministro dell'Interno (in bollo da 16,00 euro) , che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o alternativamente ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni.".
"REVOCA PER VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi").
Revoca per guida con patente sospesa (art. 218 del C.d.S.)
La patente di guida può essere revocata anche nel caso di guida con patente sospesa. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la revoca della stessa.
Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto.
L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca. (art. 219, comma 3°bis C.d.S.).
Revoca per servizio di piazza senza licenza (art.86 C.d.S.)
Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi, senza licenza, adibisca un veicolo a servizio di piazza, ove commetta tale violazione per due volte in tre anni.
Revoca per violazione art.176 C.d.S. comma 1/a : invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito.
Revoca per violazione art. 142/9°-bis e 12°: superare i limiti di velocità di oltre 60 km/h, quanto il titolare della patente incorra in tale violazione almeno due volte in un periodo di due anni
Revoca per violazione art. 128/2 C.d.S.: guidare senza essersi sottoposto alla visita in Commissione medica
Revoca per violazione artt. 213/8 e 214/8 C.d.S.: applicabile nei casi in cui il custode circoli o consenta la circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo".
"REVOCA PER SENTENZA DEL GIUDICE (art. 224 del C.d.S.)
Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria.
Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 del C.d.S., non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato (art. 219, comma 3 ter C.d.S.).".