Dirigente dell'Area:      Dott.ssa Paola Mauro

Addetto al servizio:      Dott.ssa Ilaria Anglani

                                        Dott.ssa Ilaria Ciullo 

                                        Dott.ssa Angela Ritucci 

Apertura al pubblico: si riceve solo previo appuntamento telefonico

Telefoni: 0832/693497 - 0832/693417 - 0832/693449

Indirizzo P.E.C.: protocollo.prefle@pec.interno.it

Ubicazione dell'Ufficio: Via XXV Luglio 1 -  Terzo Piano 

 

La vigente normativa a sostegno delle vittime di estorsione e di usura consente il ristoro in favore degli operatori economici ovvero di coloro che esercitano una libera arte o professione che, dopo aver subìto danni a causa di tali attività delittuose, decidono di denunciare, collaborando con le Istituzioni. 

Un importante strumento per la realizzazione di tale obiettivo è rappresentato dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici. 

Nel caso di estorsione, il predetto Fondo prevede un’elargizione pecuniaria, senza obbligo di restituzione, in favore delle vittime, a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale patito. Pertanto, chi ha subito danni alla persona o alla propria impresa in conseguenza di episodi estorsivi può ricevere un’elargizione destinata alla ripresa dell’attività.  

DESTINATARI DELLE MISURE DI SOSTEGNO

Possono essere destinatari del sostegno economico previsto per le vittime di estorsione (elargizione), ai sensi dell’art. 3 della L. 23 febbraio 1999, n. 44,  esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.

Possono, inoltre, proporre istanza di accesso al Fondo: 

  • gli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà alle vittime del racket (art. 6 della Legge n. 44 del 1999), per i danni subiti in conseguenza di delitti commessi al fine di costringerli a cessare dalle attività svolte nell’ambito di dette associazioni o, comunque, per ritorsione a tali attività. 
  • Gli appartenenti alle associazioni od organizzazioni citate, potranno, altresì, ottenere il ristoro del danno da mancato guadagno, patito quali esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, in conseguenza dei delitti citati, ovvero di situazioni di intimidazione anche ambientale, determinate dalla perdurante 9appartenenza all'associazione o all'organizzazione (art. 6, co. 1, lett. b), Legge n. 44/1999). 
  • i c.d. terzi danneggiati, ai sensi dell’art. 7 della Legge 44 del 1999, ossia gli altri soggetti, diversi da quelli di cui sopra, per il ristoro dei danni patiti in ragione dell’attività estorsiva subita dalla vittima c.d. “principale”. 

Nel caso in cui la vittima di richieste estorsive, l’appartenente ad associazioni e organizzazioni di solidarietà o il terzo danneggiato precedentemente citati, perdano la vita l’elargizione è concessa ai superstiti della vittima (nell’ordine: coniuge e figli; genitori; fratelli e sorelle; convivente more uxorio e altri soggetti, diversi da quelli precedentemente elencati, conviventi nei tre anni precedenti l’evento), a condizione che la utilizzino in un’attività economica ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza.

 

I BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE

L’istante può chiedere la concessione di un’elargizione commisurata: 

  • al danno subito a beni mobili o immobili, 
  • al mancato guadagno in cui è incorsa l’attività economica, a seguito di eventi estorsivi ed intimidatori, 
  • al ristoro delle lesioni personali provocate dal reato, direttamente alla vittima o anche a terzi (che in questo caso dovranno proporre apposita istanza a nome proprio). 

Si precisa che l’elargizione è corrisposta “in misura dell’intero ammontare del danno” dovendosi intendere per danno, ai sensi dell’art. 10 della citata Legge “il danno a beni mobili o immobili, comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno” nonché il danno conseguente a lesioni personali. 

Nelle more della definizione del procedimento, l’istante può richiedere una provvisionale fino alla misura massima del 70%. 

 

Requisiti per la concessione dell’elargizione

L’istante deve dichiarare:

  • di essere vittima di richieste estorsive ai sensi dell’articolo 3 o dell’articolo 6 della Legge 23 febbraio 1999, n. 44, ovvero di essere legittimato ai sensi degli articoli 7 (terzo danneggiato) e 8 (superstiti) della medesima Legge; 
  • di non aver aderito alle richieste estorsive o di aver cessato di aderire, specificandone la data; 
  • di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), della Legge 23 febbraio 1999, n. 44, aver riferito all’autorità giudiziaria o di polizia tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza, ovvero che ricorrono le condizioni di cui all’articolo 4, comma 2, della predetta Legge; 
  • nei casi previsti dall’art. 6 della Legge 23 febbraio 1999, n. 44, di ritenere che il danno conseguente al delitto o a situazioni di intimidazione ambientale è stato cagionato per il raggiungimento delle finalità indicate dall’art. 6, comma 1, lett. a) e b) della stessa Legge;   
  • di avere, eventualmente, presentato istanza per l’accesso ai benefici previsti dalla Legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni, recante “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” indicando se, per lo stesso evento lesivo, siano state percepite provvidenze e per quale ammontare; 
  • ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 44/1999 di impegnarsi a dichiarare di non aver ricevuto contributi/rimborsi/risarcimenti a qualunque titolo da parte di agenzie assicurative o di altri enti o amministrazioni pubbliche e, nell’ipotesi in cui riceva tali benefici nel corso dell’istruttoria, a darne tempestiva comunicazione alla Prefettura; 
  • ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 44/1999, di impegnarsi al corretto reimpiego, in attività economiche di tipo imprenditoriale, della somma che eventualmente riceverà a titolo di elargizione.

 

Concessione elargizione: la concessione è deliberata dal Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura ed è disposta con decreto del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, presso il Ministero dell’Interno - Roma. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’istanza volta ad ottenere la concessione dell’elargizione può essere presentata dall’interessato (anche a mezzo di un rappresentate a ciò delegato) oppure tramite il Consiglio nazionale del proprio ordine professionale, dall’Associazione nazionale di categoria rappresentata nel C.N.E.L. o un’organizzazione antiracket e antiusura iscritta nell’apposito albo disciplinato dal Decreto del Ministro dell’Interno n. 220/2007, al Prefetto della provincia ove si è verificato l’evento lesivo ovvero di è consumato il delitto. 

La domanda per la concessione dell’elargizione è presentata, per il tramite della Prefettura – UTG, entro cinque anni a decorrere dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l’evento lesivo consegue a un delitto commesso per finalità estorsive (art. 13, comma 3, della Legge n. 44/1999, come modificato, da ultimo, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112  di conversione del d.l. 22 giugno 2023, n. 75). 

Per i danni conseguenti ad intimidazione ambientale (v. cap. 6), la domanda è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un annodalla data in cui hanno avuto inizio le condotte delittuose riconducibili a finalità estorsive (art. 13 comma 4, Legge n. 44/1999).

 

Per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo è necessario avvalersi unicamente dell’apposita piattaforma elettronica (S.T.E.P.) per l’invio online dell’istanza e per la gestione informatizzata del rapporto con l’Amministrazione, attenendosi alle istruzioni contenute nel relativo “Manuale utente”.

Eventuali interventi da parte della Prefetture possono essere richiesti tramite la casella di posta elettronica step.assistenza@interno.it

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

Sulla piattaforma informatica S.T.E.P. è disponibile uno specifico modulo, da compilare in tutti i campi presenti. La documentazione necessaria ai fini della compilazione della domanda è indicata nella stessa piattaforma, nel corso dell'espletamento della procedura on line di presentazione dell’istanza.

Ogni ulteriore utile indicazione è reperibile consultando il “Manuale utente” nonché il “Vademecum” predisposto dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

IPOTESI DI REVOCA

La concessione dell'elargizione è revocata:

  • se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte;
  • se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima;
  • se la condizione che la vittima abbia aderito o cessato di aderire alle richieste estorsive non permane nel triennio successivo al decreto di concessione;
  • ai terzi danneggiati non si applicano le previsioni di cui ai punti 1) e 3).

PER ASSISTENZA gli interessati potranno rivolgersi al personale dell'Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale di questa Prefettura; alle Associazioni antiracket e alle Fondazioni e/o Associazioni antiusura iscritte nell’apposito registro prefettizio, che possono anche essere delegate a presentare istanza per conto della vittima. 

 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti visita la pagina del sito del Ministero dell'Interno

 

Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 16 Luglio 2024, ore 10:34