Addetto: Sig.ra Fabiana POGNI
Orari di ricevimento: Dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 12:30
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Indirizzo di posta elettronica certificata : protocollo.prefli@pec.interno.it
Dal 07/01/2016 è pienamente operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, di conseguenza gli Enti Pubblici/Stazioni appaltanti e, più in generale, i soggetti di cui all'art. 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati, dovranno acquisire la certificazione antimafia (comunicazione ed informazione antimafia) mediante la consultazione della predetta della Banca dati.
Le richieste di documentazione antimafia che perverranno a questa Prefettura mediante modalità differenti saranno restituite.
MODALITA' DI ACCREDITAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
I soggetti aventi sede a Livorno o Provincia, indicati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, potranno chiedere all'Ufficio Antimafia (Area 1) gli accrediti per la consultazione della Banca dati nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dall'apposita sezione contenuta nel sito della Prefettura di Livorno alla voce "Banca Dati Nazionale Unica" --> "B.D.N.A - Modalità per la richiesta delle credenziali di accesso"
LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (art. 84 comma 2 del D.L.gs 159/2011)
La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
Cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia (art. 67, commi 1 e 8 del D. Lgs. 159/2011):
LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA, TRAMITE LA B.D.N.A., VA RICHIESTA PER OTTENERE:
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).
È vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute scopo di eludere l'applicazione della predetta normativa.
LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA, TRAMITE LA B.D.N.A., NON VA RICHIESTA NEI SEGUENTI CASI (art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011):
COMPETENZA AL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (art. 87 commi 1 e 2 del D. Lgs. 159/2011)
La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati.
Le comunicazioni antimafia dovranno essere acquisite dagli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti esclusivamente mediante la consultazione della Banca dati nazionale.
La comunicazione antimafia è rilasciata dal Prefetto, competente per territorio, soltanto nei seguenti casi:
In tali casi, competente è il Prefetto della provincia in cui hanno:
PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (artt. 23 e 24 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193)
I soggetti aventi sede a Livorno o provincia, indicati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella Banca dati nazionale tutti i dati relativi alla richiesta di comunicazione antimafia indicati dall'art. 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.
Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.
Il rilascio della comunicazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale, quando non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
L'immediato rilascio della comunicazione antimafia non sarà possibile, qualora dalla consultazione della banca dati nazionale emergerà che l'impresa non è censita o la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011. In tali casi, il Prefetto effettuerà le opportune verifiche.
Nel caso in cui le verifiche antimafia diano esito positivo, il Prefetto rilascerà la comunicazione antimafia interdittiva.
TERMINI PER IL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro 30 giorni dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.
Decorso il termine suddetto, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D. Lgs. 159/2011.
In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all' articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all' articolo 83 , commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.
Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g) può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all' articolo 83 , commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria.
Le comunicazioni antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione.
AUTOCERTIFICAZIONE IN LUOGO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (art. 89 D. Lgs. 159/2011)
I contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.L.gs. n. 159/2011.
La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano le attività indicate dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 89.
In tutti i casi suddetti, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti, acquisita dal soggetto interessato (persona fisica o società) al rilascio della comunicazione antimafia la dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 potranno trasmettere tale dichiarazione sostitutiva a questa Prefettura che procederà alle verifiche a campione di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
La comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione anche nel caso in cui la Banca dati nazionale unica antimafia non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.
Addetto: Sig.ra Fabiana POGNI
Orari di ricevimento: Dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 12:30
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