Gare sportive su aree pubbliche

Il Prefetto dispone la sospensione temporanea della circolazione in occasione di gare sportive.

Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche salvo autorizzazione ( art.  9 del Codice della Strada).

Per lo svolgimento di competizioni sportive, il Codice della Strada ( art.  9) prevede due diverse tipologie di provvedimenti:

 

  1. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA SPORTIVA SU STRADA

è rilasciata:

-   dalla  Provincia  quando il percorso interessa  due o più comuni 

-  dal Comune  quando il percorso interessa  un singolo comune  .

 

  1. ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE

Ai sensi dell' art.  9, comma 7 bis, del  C.d.S. , in combinato disposto con gli artt. 6 e 7 C.d.S. , la competenza ad adottare l'ordinanza di sospensione è:

del Prefetto, quando siano interessati i tratti di strada extraurbani (fuori dai centri abitati) e quelli che attraversano il centro abitato di natura non comunale ;

- del Sindaco, quando siano coinvolti i tratti di strada comunali che attraversano il centro abitato .

Cosa fare

  • Il  responsabile dell'organizzazione  inoltra, la richiesta di autorizzazione alla Provincia e per conoscenza al Prefetto;
  • quando la gara coinvolge  un singolo comune, all'interno del centro abitato , Il responsabile dell'organizzazione deve inoltrare sia la richiesta di autorizzazione al Comune interessato (Ufficio Mobilità e Traffico e Polizia Municipale)  e per conoscenza al Prefetto; 

Alla domanda devono essere allegati:

  • piano di sicurezza
  • piano sanitario
  • planimetria percorso di gara con la precisazione delle vie interessate
  • tabella di marcia
  • copia programma approvato dalla F.C.I. o dall'ente di promozione sportiva
  • copia polizza assicurativa

Tempi

La domanda deve essere inoltrata alla Prefettura  almeno 30 giorni prima della gara  .

ATTENZIONE:  a causa della situazione di emergenza dovuta all'epidemia da Covid 19, devono essere rispettate le relative norme emergenziali governative, regionali nonché quelle federali, in vigore al momento della gara. Al riguardo, la domanda dovrà contenere apposita dichiarazione di responsabilità con la quale si attesta che  non è prevista presenza di pubblico  e ne sarà garantita l'assenza nelle zone di partenza e di arrivo e nei tratti adiacenti.

Nella domanda, inoltre, dovrà essere dichiarato che la gara rientra fra quelle di  preminente interesse nazionale  inserita nel relativo calendario federale. Detta dichiarazione sarà contenuta anche nella nota accompagnatoria del programma di gara.

Alla domanda dovranno essere allegati anche il piano di sicurezza e il protocollo Covid con la apposita precisazione in entrambi che  non è prevista presenza di pubblico,  nonché il piano sanitario e gli altri documenti necessari alla Provincia per il rilascio dell'autorizzazione).

Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore (art.9 ter del Codice della Strada)

Per tutti casi di competizioni su strada al di fuori da quelli previsti dall' art.  9-bis del  C.d.S.    è vietato gareggiare in velocità con veicoli a motore  .

  1. Chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la  reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a 20.000  ( art.  9 ter, comma 1 del  C.d.S. ).
  2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la  pena della reclusione da sei a dieci anni  ; se ne deriva una lesione personale la  pena è della reclusione da due a cinque anni  ( art.  9 ter, comma 2 del  C.d.S. ).
  3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della  sospensione della patente da uno a tre anni  ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. 


La patente è sempre revocata  se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone.

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli  dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo ( art.  9 ter, comma 3 del  C.d.S. ).

 

- Circolari adottate dal Prefetto di Livorno:

  1. Circolare Prefetto agli Enti locali

- Circolari ministeriali di riferimento:

  1. Circolare del Ministero dell'Interno del 27.11.2019 n. 300/A/10164/19/116/1/1    (Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada - Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27/11/2002 e successive modificazioni e integrazione. Disposizioni per il rilascio dei titoli abilitativi e modalità di effettuazione delle scorte).
  2. Circolare 300/A/6989/20/116/1/1 del 29/09/2020 Ministero dell'Interno-Dipartimento di Pubblica Sicurezza "Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada- Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27/11/2020, e successive modificazioni e integrazioni
Organizzazione ufficio

Ricevimento: Per appuntamento
Email dell'ufficio: depenalizzazione.pref_livorno@interno.it 

Ultimo aggiornamento
Giovedì 26 Settembre 2024, ore 12:24