- REQUISITI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO
Il permesso orario di guida previsto dall'art.218/2 del Codice della Strada può essere rilasciato quando vi siano le seguenti condizioni:
1) si tratti di sospensione della patente e non di revoca della stessa
2)la sospensione sia stabilita per un periodo determinato (non deve trattarsi, quindi, di sospensione a tempo indeterminato, come nel caso di cui all'art.128 C.d.S.)
3) la sospensione derivi da violazioni di carattere amministrativo e non da ipotesi di reato (es.186/2 lettere b) e c), 187, 189, 9 ter C.d.S.). In sostanza, deve trattarsi di sospensione quale sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell'art.218 C.d.S. e non di sospensione provvisoria ai sensi dell'art.223 C.d.S., o di applicazione della sospensione disposta dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.224 C.d.S.
(si veda in proposito anche la Circolare del Ministero dell'Interno n. 6535 del 22 aprile 2011)
n.b. Nel caso di violazione dell'art.186/2 a) è possibile il rilascio del permesso, non trattandosi di ipotesi di reato.
4) non deve essere derivato un incidente stradale dalla commessa violazione
5) il permesso di guida, adeguatamente motivato e documentato, può essere rilasciato per due tipologie di motivi (alternative):
- per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri;
- ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art.33 della legge 5 febbraio 1992 n.104.
Si specifica che non è possibile concedere il permesso per svolgere attività lavorativa, ove questa sia svolta mediante la guida di autoveicoli o motocicli (es. autista, autotrasportatore, taxista etc.) ma solo per raggiungere il posto di lavoro.
- MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
1) L'istanza di permesso va inoltrata utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito della Prefettura.
2) All'istanza deve essere allegata copia del verbale di contestazione e ritiro della patente e idonea documentazione che attesti lo svolgimento di attività lavorativa o il ricorrere di situazioni di cui alla legge 104/1992.
3) La domanda va inoltrata all'Ufficio Patenti:
mail: depenalizzazione.pref_livorno@interno.it
pec: depenalizzazione.prefli@pec.interno.it
4) Il permesso deve essere richiesto:
- per non oltre tre ore al giorno
- per determinate fasce orarie (liberamente decise dall'istante)
5) In base alle ore richieste, il periodo di sospensione è aumentato " di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è autorizzata la guida, arrotondato per eccesso "(art.218/2 C.d.S.).
6) Il rilascio del permesso non comporta acquiescenza al verbale o impossibilità di presentare ricorso al Prefetto, nei casi consentiti, oppure opposizione al Giudice di pace.
- RILASCIO DEL PERMESSO
1) È possibile pertanto guidare, negli orari richiesti e indicati nell'istanza, solo dal momento in cui l'ordinanza di sospensione è emanata e contestualmente rilasciato il permesso, portando con sé copia dell'ordinanza prefettizia. In caso contrario, si potrà incorrere nella violazione di cui all'art.218/6 C.d.S. (revoca della patente).