Per combattere efficacemente il fenomeno dell'estorsione è previsto un fondo di solidarietà.
Il Fondo di solidarietà offre un'elargizione agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che risultino vittime di estorsione o di situazioni di intimidazione anche ambientale.
Chi può fare la richiesta
- La parte offesa, per il tramite del Prefetto della Provincia, ove si è consumato il delitto ovvero si è verificato l'evento lesivo.
- con il consenso dell'interessato, gli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, purché iscritte nell'apposito albo tenuto dal Prefetto, nonché il Consiglio nazionale del relativo ordine professionale o una delle Associazioni nazionali di categoria rappresentate nel C.N.E.L.;
- gli altri soggetti (terzi danneggiati dall'evento lesivo) diversi da quelli di cui sopra;
- i superstiti della vittima (coniuge e figli; genitori; fratelli e sorelle; convivente more uxorio e altri soggetti conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona);
- il soggetto dichiarato fallito (ferme restando le condizioni di cui all'art. 4 della legge n. 44/1999), previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento - da acquisire, a cura della Prefettura, ai fini della concessione del beneficio economico - a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto n. 267/1942, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio3, né sia indagato o imputato per gli stessi reati;
- l'imprenditore di fatto e il collaboratore nell'impresa familiare, con eventuale cointestazione.
L'elargizione del fondo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura con proprio decreto commissariale.
L'elargizione viene concessa senza obbligo di restituzione, in favore delle vittime, a titolo di ristoro del danno patrimoniale subito e comunque non superiore ad euro 1.549.370,70.
E' prevista, altresì, la concessione di una provvisionale, fino alla misura massima del 70% (art. 17 della Legge 44/99) ed eventualmente della concessione dell'intero importo dell'elargizione, anche prima dell'emanazione della sentenza conclusiva del giudizio penale (circolare commissariale del 1° ottobre 2015).
Requisiti per ottenere la concessione dell'elargizione:
- esercitare un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione ed avere subito un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale;
- non aver aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive, anche dopo la presentazione della domanda;
- non aver concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;
- non risultare, al tempo dell'evento e successivamente, sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, né destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze, salvi gli effetti della riabilitazione;
- aver riferito all'autorità giudiziaria il delitto dal quale è derivato il danno ovvero, nel caso di intimidazione anche ambientale con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.
Cosa fare
- La domanda deve essere presentata entro il termine di 24 mesi dalla denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari siano emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue ad un delitto commesso per finalità estorsive (art. 17, comma 1, D.P.R. n. 60/2014).
- In caso di intimidazione ambientale, la domanda deve essere presentata entro il termine di 1 anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia (art. 13, comma 4, legge 44/99).
- I termini di cui ai precedenti punti sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di ritorsione, il P.M. abbia disposto le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive.
La presentazione dell'istanza ai sensi della Legge n.44/99, a decorrere dal 13 giugno 2016, deve avvenire utilizzando esclusivamente il portale per la compilazione e l'invio on line delle domande per l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura, collegandosi al seguente link: https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/home.php ed attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la trasmissione della domanda contenute nel "Manuale utente" e "Manuale Multimediale". (Ivi è anche reperibile la normativa di riferimento).
Documentazione richiesta
La documentazione necessaria per la presentazione della domanda è indicata nella piattaforma informatica e quindi individuabile nel corso della compilazione on line dell'istanza.
Si rimanda alle istruzioni del suddetto "Manuale utente".
Per ulteriori approfondimenti visita il sito del Ministero dell'Interno - Commissario Straordinario .
È disponibile il nuovo vademecum sui benefici di legge a favore delle vittime dell'estorsione e dell'usura. (edizione aggiornata al maggio 2018)