Vittime usura

Per prevenire e contrastare efficacemente il fenomeno, sono previsti due Fondi: uno di prevenzione e l'altro di solidarietà. 

Il Fondo di prevenzione, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mette a disposizione dei Confidi (strutture consortili e cooperative formate, a livello locale, da rappresentanti delle categorie economiche e produttive) e delle Fondazioni antiusura somme di denaro con le quali fornire alle banche garanzie sui prestiti concessi agli operatori economici, singoli e famiglie in difficoltà. Gli operatori economici (artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, ecc.) possono rivolgersi ai Confidi che abbiano costituito i fondi speciali antiusura. Le famiglie ed i singoli possono, invece, indirizzarsi alle Fondazioni antiusura, riconosciute ed iscritte in un apposito elenco del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Fondo di solidarietà, istituito presso il Ministero dell'Interno, offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che hanno denunciato gli usurai, l'occasione di reinserirsi nell'economia legale: un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni, il cui importo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati e, in casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subiti, debitamente documentati.

 

Chi può fare la richiesta per accedere al Fondo di solidarietà

La persona offesa, per il tramite del Prefetto della Provincia ove si è consumato il delittoovvero si è verificato l'evento lesivo.

Requisiti per ottenere il mutuo senza interessi:

  • esercitare attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica ovvero libera arte o professione; 
  • essere vittime del delitto di usura, con lo status di parte offesa nel relativo procedimento penale; 
  • assenza di condanne per il reato d'usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2 lett. a, del codice di procedura penale, o di misure di prevenzione personale o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 159/2011
  • non essere indagato o imputato per il reato d'usura ovvero essere stato proposto per detta misura;
  • in caso di soggetto dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati previsti dal titolo IV del R.D. 267/1942, ovvero per delitti contro la P.A., la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio.

 

Concessione mutuo: è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura con proprio decreto commissariale.

Il mutuo è senza interessi, rimborsabile in dieci anni.

In caso di documentata necessità ed urgenza, prima della definizione del procedimento   penale e previo parere favorevole del P.M., il mutuo può essere concesso anche nel corso delle indagini preliminari, in caso di concreti elementi acquisiti (concessione in via provvisoria).

 

Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione di mutuo e della concessione in via provvisoria, nonché al recupero delle somme già erogate nei seguenti casi: 

 

  • se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione;
  • se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo;
  • se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo.

 

 Cosa fare

La presentazione dell'istanza di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura, per il tramite della Prefettura-U.T.G. della provincia ove è avvenuto il reato, nel termine di 180 giorni decorrente dalla data della denuncia nei confronti dell'usuraio o dalla data in cui la persona offesa ha avuto notizia dell'inizio delle indagini.

Essa deve essere corredata da un piano di investimento per il reinserimento dell'usurato nell'economia legale e di un piano di restituzione dell'importo del mutuo. 

La presentazione dell'istanza ai sensi della Legge n.108/96, a decorrere dal 13 giugno 2016, deve avvenire utilizzando esclusivamente il portale per la compilazione e l'invio on line delle domande per l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura, collegandosi al seguente link: https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/home.php ed attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la trasmissione della domanda contenute nel "Manuale utente" e "Manuale Multimediale". (Ivi è anche reperibile la normativa di riferimento).

 A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione del mutuo, è prevista la sospensione - fino a un massimo di 300 giorni - dei termini degli adempimenti amministrativi per il pagamento dei ratei e mutui bancari ed ipotecari nonché ogni altro atto avente efficacia esecutiva, con scadenza entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

 

Documentazione richiesta

La documentazione necessaria per la presentazione della domanda è indicata nella piattaforma informatica e quindi individuabile nel corso della compilazione on line dell'istanza.

Si seguano le istruzioni del suddetto "Manuale utente".

Per ulteriori approfondimenti visita il sito del Ministero dell'Interno - Commissario Straordinario .

Di seguito è disponibile il nuovo vademecum sui benefici di legge a favore delle vittime dell'estorsione e dell'usura.


(edizione aggiornata al maggio 2018)

NOTA BENE

In attuazione dell'art. 5 dell'Accordo-Quadro , sottoscritto il 31 luglio 2007 tra Ministero dell'Interno, Banca d'Italia, ABI ed altri, sul sito del Ministero, è disponibile l'aggiornato elenco delle Banche aderenti al predetto Accordo-Quadro con l'indicazione dei Referenti aziendali e dei Referenti Regionali ABI .

Commissione regionale ABI a supporto dei Referenti per i finanziamenti:

 e-mail :   toscana@cr.abi.it

 Indirizzo: Via dei Pecori, 6/8 - 50123 Firenze - Tel. 055/2734489 e Fax. 055/2734405.

 

Organizzazione ufficio

Referente : dott.ssa Angela RINALDI , Funzionario amministrativo.
E-mail   angela.rinaldi@interno.it 

Orari di ricevimento: Dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 12:00.
Indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio: urp.pref_livorno@interno.it ;protocollo.prefli@pec.interno.it 
Telefoni: 0586/235424 0586/235425 

Riferimenti normativi
  • D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60
  • Legge 27 gennaio 2012, n. 3
  • Legge 26 febbraio 2011, n. 10
  • Legge 7 marzo 1996, n. 108
  • D.P.R. del 16 agosto 1999 n. 455
Ultimo aggiornamento
Venerdì 22 Marzo 2024, ore 09:58