Gare sportive su aree pubbliche

Il Prefetto dispone la  sospensione temporanea della circolazione in occasione dello svolgimento di competizioni sportive su strada statali o provinciali (gare podistiche, di auto, di moto, di pattine e di animali), su richiesta degli organizzatori delle gare.

Art. 9 del Codice della Strada modificato dalla Legge 9/2002 e art. 2, 6, e 7 del Codice della Strada. L’Ente organizzatore di una manifestazione o gara sportiva competitiva presenta la domanda di autorizzazione alla manifestazione all’Ente proprietario della Strada. 

Se la strada è solo comunale il Sindaco provvede ad emettere una ordinanza di autorizzazione e di chiusura delle strade. 

Se la strada oggetto della richiesta della manifestazione interessa strade comunali e provinciali l’autorizzazione viene data dal Sindaco se è interessato un solo Comune; in questo caso la Provincia rilascia il proprio nulla osta e il Prefetto emana ordinanza di sospensione temporanea o totale della circolazione.

Quando sono interessati più Comuni e le strade sono comunali e provinciali , l’autorizzazione alla manifestazione viene data dalla Provincia previo nulla osta dei Comuni interessati e il Prefetto emana ordinanza di sospensione temporanea o totale della circolazione.  

Quando la gara interessa più Provincie, l’autorizzazione viene data dalla Provincia nella quale la gara parte o transita per prima però sono nell’ambito regionale e successivamente il Prefetto dispone l’ordinanza di sospensione temporanea o totale della circolazione solo per il suo territorio previo nulla osta della Provincia. 

All'istanza di sospensione della circolazione, da  presentare alla Prefettura-U.T.G. almeno 30 giorni prima della competizione sportiva, devono essere allegati:

  1. autorizzazione allo svolgimento della gara rilasciata dall'Ente territorialmente competente
  2. planimetria del percorso della gara sportiva 
  3. domanda

 

Allegati:

  • Modello di domanda chiusura strada

 

Ufficio
VICEPREFETTO AGGIUNTO: Dott. Gianmaria MENEGHINI
Email: gianmaria.meneghini@interno.it

RILASCIO NULLA OSTA CHIUSURA STRADE

Ricevimento del pubblico: dal 14/02/2022 solo il Martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Ricevimento delle telefonate per l’utenza esterna non istituzionale Lunedì e Mercoledì dalle 11.00 alle 12.30, Giovedì - Venerdì dalle 9.00 alle 10.30. Non si ricevono telefonate il Martedì.
Responsabile del procedimento: Gianmaria Meneghini
Addetto: P. Guarnieri
Orari di ricevimento: Il Martedì dalle 09:30 alle 12:30
Ubicazione dell'Ufficio: Stanza 31
Email dell'ufficio:

Lotterie

Lo svolgimento delle lotterie è subordinata alla preventiva presentazione da parte dei rappresentanti legali degli enti organizzatori di una comunicazione, almeno trenta giorni prima dalla data di svolgimento, al Prefetto competente per territorio, al Sindaco del Comune in cui si svolgerà l'estrazione e agli Uffici regionali dei Monopoli di Stato.

Le manifestazioni che possono essere autorizzate sono:

a) lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;

b) lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2 purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a).

Eventuali variazioni delle modalità di effettuazione della manifestazione debbono essere segnalate al Prefetto e al Sindaco in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.

Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza delle condizioni e/o necessità descritte ai punti a) e b).

Il controllo sul loro regolare svolgimento è rimesso al Comune, il cui incaricato, designato dal Sindaco, presenzia alle operazioni di chiusura, delle quali redige processo verbale inviato, in copia, al Prefetto.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Alla comunicazione, oltre ad una adeguata specificazione delle esigenze finanziarie sottese alla organizzazione della manifestazione, va allegata la seguente documentazione:

  • per le lotterie:
    1. il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
  • per le tombole:             
    1. il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
    2. la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del Comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore.
  • per le pesche o banchi di beneficenza:
    1. nella comunicazione l'ente deve indicare il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.

 

Allegati:

  • Modello di domanda per le lotterie

 

Riferimenti normativi

  • R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933
  • Legge 27 dicembre 1997, n.449
  • D.P.R. 430/2001
  • Legge 24 novembre 2003, n. 326
Toponomastica

Il Prefetto autorizza l'attribuzione della denominazione a  nuove strade e la variazione del nome di quelle già esistenti, nonché l'apposizione di targhe e monumenti commemorativi.

A tal fine l'Amministrazione comunale deve presentare un' istanza allegando la delibera della giunta comunale concernente l'oggetto della richiesta, la planimetria dell'area territoriale interessata ed il curriculum vitae della persona alla quale si intende dedicare la strada.

Il Prefetto esprime un parere al Ministero dell'Istruzione in merito all'intitolazione di nuovi istituti scolastici o nel caso di fusione degli stessi.
 

Riferimenti normativi

  • R.D. L.  n. 1158 del 10 maggio 1923
  • Legge n. 1188 del 23 giugno 1927


 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 23 Agosto 2024, ore 14:30
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