MODELLI G.A.P." - Abrogazione obbligo di compilazione.

Con riferimento all'obbligo di compilazione dei moduli "Gare di appalto", cc.dd. "Modelli G.A.P.", a suo tempo introdotto in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co.7, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, si evidenzia quanto segue.

In conseguenza della cessazione delle funzioni dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, disposto con decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345 e l'attribuzione delle competenze di tale Organo al Ministro dell'Interno e al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, detto obbligo deve essere considerato implicitamente abrogato.

Quanto sopra anche per effetto dell'assetto normativo successivamente sopravvenuto.

Con il D.Lgs.n.163/2006, in particolare, sono stati costituiti l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ed il relativo Osservatorio, cui, con specifici Protocolli d'intesa, il Ministero dell'Interno aveva già ricondotto gli obblighi di comunicazione da parte delle stazioni appaltanti.

Con il D.L. n.90/2014, inoltre, all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici è subentrata l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Alla luce dell'evoluzione sopradescritta, pertanto, la ratio sottesa all'originaria previsione dell'all'art.1, del citato decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, deve ritenersi oggi soddisfatta dalle procedure dettate dall'art.7, comma 8, del decreto legislativo n.163/2006 e dagli obblighi di trasparenza posti in capo alle stazioni pubbliche appaltanti, previsti dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012.

L'obbligo di comunicazione dei "modelli G.A.P." alla Prefettura non è pertanto più vigente.

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Ultimo aggiornamento
Martedì 20 Agosto 2024, ore 16:33