L'emissione di assegni a vuoto costituisce illecito amministrativo che viene punito con sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie.
Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell'informativa da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto, provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione.
Non è ammessa audizione personale.
Per i soli assegni senza provvista, la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni.
La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente mediante quietanza del portatore con firma autentica ovvero con attestazione dell'istituto trattario comprovante il versamento dell'importo dovuto.
Allegati
- modello A fac-simile ricorso
- modello B - richiesta pagamento rateale sanzione pecuniaria
Il Prefetto, valutate le deduzioni pervenute, dispone con ordinanza-ingiunzione, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ovvero l'archiviazione del procedimento
La sanzione amministrativa pecuniaria viene graduata in relazione al valore nominale dell'assegno.
Chi può fare il ricorso
Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento
Cosa fare
Avverso l'Ordinanza Ingiuntiva del Prefetto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Giudice di Pace competente per territorio (vedi il modello A fac-simile di ricorso)
L'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria (vedi il modello B richiesta pagamento rateale della sanzione pecuniaria)
Ufficio
VICEPREFETTO AGGIUNTO: Dott. Gianmaria MENEGHINI
Email: gianmaria.meneghini@interno.it
EMISSIONE ASSEGNI A VUOTO
Ricevimento del pubblico: dal 14/02/2022 solo il Martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Ricevimento delle telefonate per l’utenza esterna non istituzionale Lunedì e Mercoledì dalle 11.00 alle 12.30, Giovedì - Venerdì dalle 9.00 alle 10.30. Non si ricevono telefonate il Martedì.
Responsabile del procedimento: Gianmaria Meneghini
Addetto: P. Di Francesco
Orari di ricevimento:
- Martedì dalle 09:30 alle 12:30
- Mercoledì
- Giovedì
- Venerdì
Ubicazione dell'Ufficio: Stanza 22
Email dell'ufficio:
Telefono:
Riferimenti normativi
- Legge 24 novembre 1981, n. 689
- Legge 15 dicembre 1990, n. 386
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507