Dal 07 gennaio 2016 la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) per il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia è pienamente operativa.
Così come previsto dagli artt. 87 e 90 del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni la comunicazione e l'informazione antimafia sono conseguite mediante consultazione della B.D.N. A. da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente autorizzati.
PERTANTO LE RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA DOVRANNO PERVENIRE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO LA BDNA. NON SARÀ DATO ESITO/SEGUITO ALLE RICHIESTE NON PERVENUTE PER IL TRAMITE DELLA B.D.N.A
- ACCREDITAMENTO ALLA DIRETTA CONSULTAZIONE DELLA B.D.N.A.
MODALITA' DI ACCREDITAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
Gli Uffici indicati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 che hanno sede in provincia di Mantova debbono chiedere all'Ufficio Antimafia gli accrediti per la consultazione della Banca dati nazionale del rispettivo personale, attraverso la modulistica scaricabile dall'apposita sezione contenuta nel sito della Prefettura di Mantova alla voce Banca dati nazionale unica antimafia .
La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159 del 06/09/2011 (art. 84, co. 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.)
- RICHIESTA RILASCIO COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
CHI PUO' FARE LA RICHIESTA (art. 83 commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)
La comunicazione antimafia deve essere acquisita dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 76 del D. Lgs. 163/2006.
LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA ( art. 84 comma 2 del D. Lgs. 159/2011)
La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
COME FARE LA RICHIESTA (art. 87 comma 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)
La comunicazione antimafia è acquisita mediante diretta consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis.
In tali casi la comunicazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'art. 2508 del C.C.
Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la comunicazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 hanno sede.
QUANDO FARE LA RICHIESTA
La comunicazione antimafia deve essere richiesta nei seguenti casi:
- Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio
- concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a 150.000,00 € e inferiore alla soglia comunitaria
- Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- licenze per detenzione o porti d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti
- Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a 5.225.000,00 € (IVA esclusa);
- contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a 209.000,00 € (IVA esclusa);
- per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):
La documentazione antimafia (comunicazione o informazione antimafia) NON È RICHIESTA NEI SEGUENTI casi (art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii):
- per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 art. 83 D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii;
- per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii;
- per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
- per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.
COMPETENZA AL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (art. 87 commi 1 e 2 del D. Lgs. 159/2011)
La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati.
Le comunicazioni antimafia dovranno essere acquisite dagli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti esclusivamente mediante la consultazione della Banca dati nazionale. I soggetti aventi sede a Mantova o provincia , indicati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella Banca Dati Nazionale tutti i dati relativi alla richiesta di comunicazione antimafia indicati dall'art. 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.
Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.
Il rilascio della comunicazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale, quando non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di possibili cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
La comunicazione antimafia è rilasciata dal Prefetto nei seguenti casi:
- qualora dalla consultazione della banca dati nazionale emerga la possibile sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 ss.mm.ii.;
- qualora la consultazione della banca dati nazionale sia eseguita per un soggetto che risulti non censito.
In tali casi, il Prefetto effettuerà le opportune verifiche.
Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito negativo, il Prefetto rilascerà la comunicazione antimafia liberatoria attestando il rilascio mediante il collegamento alla Banca dati nazionale.
Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito positivo, il Prefetto rilascerà la comunicazione antimafia interdittiva.
TERMINI PER IL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della ((banca dati nazionale unica)) quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è' emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.
Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro 30 giorni dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.
Decorso il termine suddetto, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D. Lgs. 159/2011.
In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.
Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g) può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria.
Le comunicazioni antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione.
AUTOCERTIFICAZIONE IN LUOGO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (ART. 89 D. LGS. 159/2011)
I contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.
La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano le attività indicate dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 89.
Gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti potranno richiedere le verifiche, a campione, delle suddette dichiarazioni tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia.
La comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione anche nel caso in cui la Banca dati nazionale unica antimafia non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 • D. Lgs. 15/11/2012, n. 218 • D. Lgs. 13/10/2014, n. 153
Allegati:
- Modello 1 - Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA
- Modello 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione
ANTIMAFIA
Si riceve su appuntamento il Martedì dalle ore 9.00 alle 12.00
Addetto: Funzionario :
Addetti : A. Carra
Orari di ricevimento: Il Martedì dalle 09:00 alle 12:00
Ubicazione dell'Ufficio: Secondo piano stanza 12
Email dell'ufficio:
Telefono:
Per le comunicazioni tramite posta elettronica certificata fare riferimento all'indirizzo P.E.C. della Prefettura, pubblicato nello home page.