DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
Per informazioni sull'unità organizzativa vedasi la sottosezione "Disposizioni e Circolari"

Il rilascio della documentazione antimafia, comunicazione e informazione, è disciplinato dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15.11.2012, n. 218, dal D. Lgs 13.10.2014, n. 153 e dalla legge 06.08.2015, n. 121.

La documentazione antimafia, comunicazione e informazione, può essere acquisita:

- dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti;
- dagli enti e dalle aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico;
- dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006;

La normativa attualmente vigente non prevede il rilascio della documentazione antimafia su istanza di soggetti privati, siano essi persone fisiche o giuridiche. La documentazione antimafia, inoltre, non è necessaria nei rapporti contrattuali tra soggetti privati.

QUANDO NON ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
La documentazione antimafia (comunicazione o informazione) non deve essere acquisita nei seguenti casi ( art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011):
1. per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui all'art. 83, comma 1 del D. Lgs. 159/2011;
2. per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui al numero 1. ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzione di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011;
3. per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
4. per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
5. per provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 Euro;


PROCEDURA PER L’ ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
La documentazione antimafia deve essere acquisita:
- attraverso la consultazione dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della legge 190/2012 (c.d. white list provinciali).

I soggetti previsti dall'art. 83, commi 1 e 2, hanno l'obbligo di acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti presso ciascuna Prefettura.
L'ISCRIZIONE NELLE WHITE LIST PROVINCIALI, pertanto, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o sub contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, devono comunicare alla Prefettura territorialmente competente, esclusivamente con modalità telematica, gli estremi identificativi delle imprese in relazione alle quali hanno acquisito la documentazione antimafia tramite la consultazione degli elenchi.
Le predette comunicazioni dovranno essere trasmesse all'indirizzo  protocollo.prefmn@pec.interno.it 

L’ISCRIZIONE NELLE WHITE LIST PROVINCIALI MANTIENE LA PROPRIA EFFICACIA ANCHE DOPO LA DATA DI VALIDITA' QUANDO DALLA CONSULTAZIONE DEGLI ELENCHI L’IMPRESA RISULTI IN FASE DI RINNOVO (messaggio: in fase di Aggiornamento).

-mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA) da parte dei soggetti preventivamente accreditati.

La Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art. 96 del D. Lgs. 159/2011, regolamentata dal D.P.C.M. 30.10.2014, n. 193 e divenuta operativa dal 7 gennaio 2016 costituisce lo strumento attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni/Stazioni Appaltanti possono richiedere la documentazione antimafia.

Gli Enti già in possesso di credenziali di accesso all'applicativo informatico “Si.Ce.Ant. – Sistema Certificazione Antimafia” sono già abilitati all'accesso alla BDNA. Le richieste di documentazione antimafia, comunicazioni e informazioni, dovranno essere effettuate attraverso la consultazione della medesima.

Gli Enti che ancora non possiedono le credenziali di accesso dovranno rivolgere specifica richiesta alla Prefettura territorialmente competente in relazione alla sede.
Le richieste di concessione delle credenziali, da effettuarsi utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale di questa Prefettura, dovranno pervenire esclusivamente all'indirizzo protocollo.prefmn@pec.interno.it 


TERMINI PER IL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
Ai sensi dell’art. 88 del d. Lgs. 159/2011 il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA. Qualora dalla consultazione della BDNA emergano elementi suscettibili di opportuni approfondimenti il Prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia la comunicazione antimafia nel termine di 30 giorni dalla data della consultazione. Decorso detto termine le amministrazioni interessate procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione ex art. 89 D. Lgs 159/2011 e sotto condizione risolutiva.

Ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 il rilascio dell’informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA. Qualora dalla consultazione della BDNA emergano elementi suscettibili di opportuni approfondimenti il Prefetto dispone le necessarie verifiche nel termine di 30 giorni dalla data della consultazione o, nei casi di particolare complessità e previa comunicazione all'amministrazione interessata, nei successivi 45 giorni. Decorso detto termine, ovvero immediatamente nei casi d’urgenza, i soggetti richiedenti procedono anche in assenza dell’informazione antimafia e sotto condizione risolutiva.


VALIDITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
La comunicazione e l'informazione antimafia hanno rispettivamente la validità di 6 e 12 mesi, salvo il caso di intervenute variazioni nell'assetto societario.

A tale proposito i legali rappresentanti delle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni in corso di validità hanno l'obbligo di comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica, trasmettendo copia dell'atto o contratto che determina tali modifiche e, in caso di variazione degli organi sociali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi resa dai soggetti subentrati nelle cariche.

La violazione dell’obbligo di comunicazione delle variazioni societarie è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 60.000 Euro.

Gli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti presso questa Prefettura ai sensi della legge 190/2012 (c.d. white list provinciali) sono consultabili sul sito web istituzionale.


AUTOCERTIFICAZIONE
La comunicazione antimafia può essere sostituita da apposita dichiarazione - sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 D.P.R. 445/2000 – con la quale l’interessato attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 nei casi di:

- contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarate urgenti;
- provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
- attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla P.A. competente;
- attività sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al Regolamento approvato con D.P.R. n. 300/1992 e successive modificazioni.


EFFETTI DELL’INFORMAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA
Ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis del D. Lgs. 159/2011, al Prefetto che adotti un’informazione antimafia interdittiva spetta il compito di verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 10, del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 114.
L’eventuale rescissione dei contratti o la revoca delle concessioni è pertanto subordinata all'espletamento del procedimento diretto alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 32 del D.L. n. 90/2014, inteso ad accertare la presenza di preminenti interessi pubblici da tutelare.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

Comunicazioni

Dal 07 gennaio 2016 la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) per il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia è pienamente operativa.

Così come previsto dagli artt. 87 e 90 del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni la comunicazione e l'informazione antimafia sono conseguite mediante consultazione della B.D.N. A. da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente autorizzati.

PERTANTO LE RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA DOVRANNO PERVENIRE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO LA BDNA. NON SARÀ DATO ESITO/SEGUITO ALLE RICHIESTE NON PERVENUTE PER IL TRAMITE DELLA B.D.N.A

  1. ACCREDITAMENTO ALLA DIRETTA CONSULTAZIONE DELLA B.D.N.A.

    MODALITA' DI ACCREDITAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

    Gli Uffici indicati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 che hanno sede in provincia di Mantova debbono chiedere all'Ufficio Antimafia gli accrediti per la consultazione della Banca dati nazionale del rispettivo personale, attraverso la modulistica scaricabile dall'apposita sezione contenuta nel sito della Prefettura di Mantova alla voce   Banca dati nazionale unica antimafia .
    La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159 del 06/09/2011 (art. 84, co. 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) 

     
  2. RICHIESTA RILASCIO COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

    CHI PUO' FARE LA RICHIESTA (art. 83 commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)

    La comunicazione antimafia deve essere acquisita dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 76 del D. Lgs. 163/2006.

     

LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA ( art. 84 comma 2 del D. Lgs. 159/2011)

La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

 

COME FARE LA RICHIESTA (art. 87 comma 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)

La comunicazione antimafia è acquisita mediante diretta consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis.

In tali casi la comunicazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'art. 2508 del C.C.

Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la comunicazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 hanno sede.

 

QUANDO FARE LA RICHIESTA

La comunicazione antimafia deve essere richiesta nei seguenti casi:

  1. Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio
  2. concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
  3. concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a 150.000,00 € e inferiore alla soglia comunitaria
  4. Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
  5. licenze per detenzione o porti d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti
  6. Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
  7. contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a 5.225.000,00 € (IVA esclusa);
  8. contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a 209.000,00 € (IVA esclusa);
  9. per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):

La documentazione antimafia (comunicazione o informazione antimafia) NON È RICHIESTA NEI SEGUENTI casi (art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii):

  1.  per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 art. 83 D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii;
  2. per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii;
  3. per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
  4. per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
  5. per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

COMPETENZA AL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (art. 87 commi 1 e 2 del D. Lgs. 159/2011)

La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati.

Le comunicazioni antimafia dovranno essere acquisite dagli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti esclusivamente mediante la consultazione della Banca dati nazionale. I soggetti aventi sede a Mantova o provincia , indicati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella Banca Dati Nazionale tutti i dati relativi alla richiesta di comunicazione antimafia indicati dall'art. 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.

Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.

Il rilascio della comunicazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale, quando non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di possibili cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

La comunicazione antimafia è rilasciata dal Prefetto nei seguenti casi:

  1. qualora dalla consultazione della banca dati nazionale emerga la possibile sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 ss.mm.ii.;
  2. qualora la consultazione della banca dati nazionale sia eseguita per un soggetto che risulti non censito.

In tali casi, il Prefetto effettuerà le opportune verifiche.

Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito negativo, il Prefetto rilascerà la comunicazione antimafia liberatoria attestando il rilascio mediante il collegamento alla Banca dati nazionale.

Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito positivo, il Prefetto rilascerà la comunicazione antimafia interdittiva.


TERMINI PER IL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della ((banca dati nazionale unica)) quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è' emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.

Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro 30 giorni dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.

Decorso il termine suddetto, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D. Lgs. 159/2011.

In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La revoca e il recesso si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.

Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g) può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria.

Le comunicazioni antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione.

AUTOCERTIFICAZIONE IN LUOGO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (ART. 89 D. LGS. 159/2011)

I contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.

La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano le attività indicate dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 89.

Gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti potranno richiedere le verifiche, a campione, delle suddette dichiarazioni tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia.

La comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione anche nel caso in cui la Banca dati nazionale unica antimafia non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 • D. Lgs. 15/11/2012, n. 218 • D. Lgs. 13/10/2014, n. 153

Allegati:

  • Modello 1 - Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA
  • Modello 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione

ANTIMAFIA

Si riceve su appuntamento il Martedì dalle ore 9.00 alle 12.00
Addetto: Funzionario :
Addetti : A. Carra
Orari di ricevimento: Il Martedì dalle 09:00 alle 12:00
Ubicazione dell'Ufficio: Secondo piano stanza 12
Email dell'ufficio:


Telefono:


Per le comunicazioni tramite posta elettronica certificata fare riferimento all'indirizzo P.E.C. della Prefettura, pubblicato nello home page.
 

Informazioni

Dal 07 gennaio 2016 la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) per il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia è pienamente operativa.

Così come previsto dagli artt. 87 e 90 del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni la comunicazione e l'informazione antimafia sono conseguite mediante consultazione della B.D.N. A. da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente autorizzati.

PERTANTO LE RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA DOVRANNO PERVENIRE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO LA BDNA. NON SARÀ DATO ESITO/SEGUITO ALLE RICHIESTE NON PERVENUTE PER IL TRAMITE DELLA B.D.N.A

  1. ACCREDITAMENTO ALLA DIRETTA CONSULTAZIONE DELLA B.D.N.A.

MODALITA' DI ACCREDITAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Gli Uffici indicati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 che hanno sede in provincia di Mantova debbono chiedere all'Ufficio Antimafia gli accrediti per la consultazione della Banca dati nazionale del rispettivo personale, attraverso la modulistica scaricabile dall'apposita sezione contenuta nel sito della Prefettura di Mantova alla voce  "Certificazione antimafia/Accreditamento Banca Dati Nazionale Antimafia. ".

L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 D. Lgs. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 (art. 84, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.)

  • RICHIESTA RILASCIO INFORMAZIONE ANTIMAFIA
  1.  

CHI PUO' FARE LA RICHIESTA (art. 83 commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)

La comunicazione antimafia deve essere acquisita dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici , anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stat o o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 76 del D. Lgs. 163/2006.

QUANDO FARE LA RICHIESTA

LA RICHIESTA DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA DEVE ESSERE EFFETTUATA ATTRAVERSO LA B.D.N.A. AL MOMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO OVVERO TRENTA GIORNI PRIMA DELLA STIPULA DEL SUBCONTRATTO (Art. 91, comma 3 D. Lgs. 159/11)

I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:

  1. in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge di attuazione delle direttive comunitarie. In particolare:
  • in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.225.000,00 , IVA esclusa;
  • in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 209.000,00 , IVA esclusa;
  • in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 209.000,00 , IVA esclusa per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2014/24/UE e 2014/25/UE modificate con regolamenti UE 2014/2170 e 2015/2171;3. per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00; OPERE E LAVORI PUBBLICI :    pari o superiore a                  € 5.225.000,00;    Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 15 Direttiva 2014//25/UE)    L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA È CONSEGUITA MEDIANTE CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI ALL' ART. 97, COMMA 1, DEBITAMENTE AUTORIZZATI, SALVO I CASI DI CUI ALL' ART. 92, COMMI 2 E 3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE MEDIANTE LA BANCA DATI NAZIONALE I soggetti di cui all'art. 97,comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella Banca Dati Nazionale tutti i dati relativi alla richiesta d'informazione antimafia indicati dagli artt. 91, comma 4 del D. Lgs. 159/2011 e 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.Per l'inserimento dei dati suddetti nella Banca Dati Nazionale, i soggetti elencati dall'art. 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011 dovranno acquisire:
  • Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.
  • La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la Banca Dati Nazionale al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero 30 giorni prima della stipula del subcontratto.
  • COME FARE LA RICHIESTA (art. 87 comma 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)
  • FORNITURE E SERVIZI : pari o superiore a                           €      418.000,00
  • 4. per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali applicare la direttiva 2014/25/UE (come modificata dal Regolamento UE n. 2015/2171):  
  • 2.  per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;
  1. la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa ;
  2. la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
  3. la dichiarazione sostitutiva relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 159/2011 e riferita anche ai loro familiari conviventi.

Per " familiari conviventi ": si intende "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, purché maggiorenni.

Per Consiglio di Amministrazione: si intende il Presidente del C.d.A, l'Amministratore Delegato e i Consiglieri.

Per componenti del collegio sindacale : si intendono i Sindaci effettivi e supplenti .

L'art. 85, comma 2 bis del D. Lgs. 159/2011 prevede, inoltre, che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall'art.2477 del C.C., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1 , lett. b) del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231.

La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve riportare l'indicazione del Direttore Tecnico, ove previsto (art. 85, co. 2 D. Lgs. 159/2011).

Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell'art. 91, comma 5 del D. Lgs. 159/2011, i Procuratori generali, i Procuratori speciali e i loro familiari conviventi .

Per Procuratori generali e speciali: s'intendono coloro che, sulla base dei poteri conferiti loro, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.

I Procuratori titolari di tali poteri dovranno essere specificati al momento della presentazione della richiesta nel campo "note appalto" della Banca dati.

Dovranno essere specificati anche i familiari conviventi.

Nel caso di società fiduciarie

I controlli antimafia si estendono anche ai fiducianti.

Ai fini di un corretto inserimento della richiesta nella Banca dati, i dati anagrafici dei fiducianti dovranno essere inseriti nel campo "note appalto" della Banca dati.

Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la documentazione deve essere integrata con:

  1. dichiarazione del Rappresentante Legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A.;
  2. copia delle dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla C.C.I.A.A. riferite alle suddette società consorziate.
  3. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi

In tali casi l'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'art. 2508 del C.C.

Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, l'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 hanno sede.

AL FINE DEL'ACQUISIZIONE DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA ATTRAVERSO LA B.D.N.A. I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 97 DEL D. Lgs. 159/2011 DOVRANNO INDICARE:  

1.a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;

2.b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;

3.c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione;

4.d) le complete generalità dell'interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, il numero del codice fiscale e della partiva IVA, nonché le complete generalità degli altri soggetti di cui all' articolo 85 ;

5.e) nel caso di società consortili o di consorzi, le complete generalità dei consorziati che detengono una quota superiore al 10 per cento del capitale o del fondo consortile e quelli che detengono una partecipazione inferiore al 10 per cento e che hanno stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera nei confronti della pubblica amministrazione;

6.g) elenco componenti dell'organo di vigilanza di cui al Lgs. 231/2001, completo di generalità (ove presente) (art. 85, comma 2 bis del D. Lgs. 159/2011);

7.i) generalità complete dei familiari conviventi di maggiore età di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (art. 85, co. 3 D. Lgs. 159/2011).

  RIFERIMENTI NORMATIVI

  • D. Lgs. 06/09/2011, n. 159;    
  • D. Lgs. 15/11/2012, n. 218  
  • D. Lgs. 13/10/2014, n. 153;
  • Legge 06/08/2015, n. 121;
  • D.P.C.M. 30/10/2014, n. 193.

Decorso il termine suddetto, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D. Lgs. 159/2011.

In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La revoca e il recesso si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.

Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g) può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria.

Le comunicazioni antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione.

Autocertificazioni

allegati :

Modello 1 - Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA
Modello 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Data
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 16 Ottobre 2024, ore 10:15