Sportello Unico Immigrazione

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione è istituito presso ogni Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, l'Ufficio coordina le attività di Prefettura, Questura e Ispettorato Territoriale del Lavoro ed è l'organo competente per:

 

  • Il rilascio del nulla osta all'ingresso di cittadini stranieri per ricongiungimento familiare
  • Il rilascio di nulla osta all'assunzione per lavoro subordinato e lavoro stagionale di cittadini stranieri extracomunitari e residenti all'estero, nell'ambito delle quote previste dal decreto flussi
  • Il rilascio del nulla osta all'assunzione per il lavoro in casi particolari, di cui all'  articolo 27 del Testo Unico Immigrazione (D. Lgs. 286/1998)
  • Il rilascio del permesso di soggiorno in seguito alla regolarizzazione di rapporti di lavoro irregolari, nell'ambito della procedura di emersione introdotta con il D.L. 34/2020 e ss.mm.
  • La conversione dei permessi di soggiorno per studio o tirocinio e per lavoro stagionale in quello per lavoro subordinato.


Per tutte le procedure, l'istanza deve essere presentata esclusivamente online ed è necessario essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

 

È possibile richiedere informazioni sulle procedure inviando una mail ed allegando la scansione di un documento di identità del richiedente in corso di validità a uno dei seguenti indirizzi mail:

immigrazione.pref_mantova@interno.it    per le procedure di ricongiungimento familiare, nulla osta al lavoro subordinato o stagionale, nulla osta al lavoro per casi particolari e conversione del permesso di soggiorno;

protocollo.prefmn@pec.interno.it   unicamente per le istanze di emersione dal lavoro irregolare presentate nel 2020;

L'invio di eventuale documentazione, ovvero istanze di accesso agli atti relative a procedimenti in corso presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione deve invece essere inviata all'indirizzo protocollo.prefmn@pec.interno.it  

Decreto Flussi - Rilascio del nulla osta all'assunzione per lavoro subordinato

Il rilascio di permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, stagionale o autonomo, viene disciplinato dai cosiddetti "decreti flussi", i quali prevedono delle quote di ingresso per cittadini extracomunitari che intendano prestare in Italia la loro attività lavorativa in presenza di un datore di lavoro che intenda procedere alla loro assunzione.

QUALI SONO I REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA DI RILASCIO DEL NULLA OSTA?

 

Il decreto flussi disciplina puntualmente i requisiti che il datore di lavoro deve rispettare per poter proporre la domanda.

A titolo esemplificativo,  si indicano i seguenti requisiti:

  • Il datore di lavoro che presenta la domanda di rilascio del nulla osta deve percepire un reddito minimo;
  • Il datore di lavoro deve indicare una sistemazione alloggiativa per il lavoratore di cui richiede l'ingresso, e tale alloggio deve rispettare i requisiti igienico-sanitari minimi, come riportati nel certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal competente Comune.
  • Il datore di lavoro deve indicare gli elementi essenziali del rapporto di lavoro (tra cui, ad esempio, inquadramento contrattuale, retribuzione, mansioni, contratto collettivo applicato, durata del contratto ecc.)
  • Assenza di motivi ostativi all'ingresso in Italia del lavoratore straniero.
  • Il datore di lavoro non deve essere stato condannato, negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva e compresa quella resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati previsti dall'art. 22 T.U. Immigrazione.

     

COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO?

 

La domanda per il rilascio del nulla osta può essere presentata esclusivamente in via telematica, da parte del datore di lavoro tramite questo portale a partire dalla data indicata dal decreto flussi.

Le domande presentate vengono esaminate dallo Sportello Unico secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Verificata la disponibilità delle quote, la conformità della proposta contrattuale relativa al rapporto di lavoro, l'assenza di precedenti penali ostativi e di cause di inammissibilità dello straniero nel territorio Schengen, lo Sportello Unico provvede all'invio del nulla osta alla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese di residenza del lavoratore la quale, al termine dell'istruttoria di competenza, provvede al rilascio del visto di ingresso per il lavoratore.

Entro otto giorni dall'ingresso in Italia , lo straniero deve comunicare, compilando il modulo in fondo alla pagina all'indirizzo protocollo.prefmn@pec.interno.it    l'avvenuto ingresso, allegando copia del visto, del timbro di ingresso e avendo cura di indicare nella mail la data di ingresso ed il valico di frontiera.

Nell'oggetto della mail andrà indicato il codice di registrazione della domanda (es. P-MN/L/Q/2022/00000) o il codice identificativo della domanda (es. MN000000)

Lo Sportello Unico procederà quindi alla convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno ed al rilascio della documentazione che il lavoratore dovrà trasmettere alla Questura di Mantova per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

SPECIALE DECRETO FLUSSI 2021 - D.L. 73/2022

Con esclusivo riferimento alle domande presentate per il Decreto Flussi 2021, il D.L. 73/2022 ha previsto che al momento della convocazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione per la registrazione del primo ingresso del lavoratore straniero, si dovrà verificare la seguente documentazione:

  • PER IL DATORE DI LAVORO
  • 2 marche da bollo;
  • Documento di identità in corso di validità (in originale e in copia);            
  • Asseverazione attestante la capacità reddituale del richiedente relativamente all'ultima dichiarazione dei redditi o all'ultimo bilancio d'esercizio, redatto da un professionista iscritto all'albo dei consulenti del lavoro ovvero da avvocati o commercialisti ed esperti contabili sottoposti agli oneri di cui all'art. 1 L. n. 12/1979; nonché, in alternativa, da organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. L'asseverazione non è richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo d'intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 44. (D.L. 73/2022).
  • Modello di tale asseverazione è riportato tra gli allegati di questa pagina;
  • Comunicazione obbligatoria di assunzione, ovvero denuncia di rapporto di lavoro I.N.P.S. o modello UNILAV di assunzione del lavoratore.                                
  • PER IL LAVORATORE
  • Passaporto in corso di validità su cui è stato apposto il visto per l'ingresso in Italia (in originale e in copia);
  • Codice fiscale provvisorio rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
  • Copia del titolo con cui lo straniero detiene l'alloggio;
  • Certificato di idoneità alloggiativa ovvero ricevuta attestante la richiesta del certificato (rilasciata dal Comune al soggetto ospitante).

Si evidenzia che la mancata presentazione allo Sportello Unico della documentazione richiesta in sede di convocazione comporta la revoca del nulla osta .




 

SPECIALE DECRETO FLUSSI 2022

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 29 dicembre 2022, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2022, prevede l'ammissione in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di  82.705 unità  (articolo 1 del D.P.C.M.).

Nell'ambito della quota massima indicata all'articolo 1, sono ammessi in Italia, per motivi di  lavoro non stagionale e di lavoro autonomo  , i cittadini non comunitari entro una quota di  38.705 unità  comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno  per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, di cui una quota di  30.105  ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori  dell'autotrasporto, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale  per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (articolo3 del decreto).

La  quota di 38.705  è così ripartita:

  1. Nell'ambito della quota indicata all'articolo 2, sono ammessi in Italia  1.000  cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  (art. 4 - comma 1 del D.P.C.M.)
  2. Nell'ambito della quota indicata all'articolo 2 è consentito l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di  100  lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela  (art. 4 - comma 2 del D.P.C.M.)
  3. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 2 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, del turistico alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale  30.105  cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione e in materia migratoria, così ripartiti  (articolo 3 - comma 1, lettera a  del D.P.C.M.):

a) 24.105  lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

b) 6.000  lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno  2023  entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria  (articolo 3 - comma 1, lettera b del D.P.C.M.):

Nell'ambito della quota prevista all'articolo 2, è altresì autorizzata la  conversione  in permessi di soggiorno per lavoro subordinato (articolo 4 - comma 3 del D.P.C.M.) di:

a) 4 400  permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

b) 2 000  permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

c)  200  permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Nell'ambito della quota di cui all'articolo 2, è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

a)  370  permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

b)  30  permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Sono inoltre ammessi in Italia per l'anno 2022, per motivi di  lavoro subordinato stagionale,  nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di  44.000  unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La quota di cui al comma 1 dell'articolo 6, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Georgia, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina  (articolo 3 - comma 1, lettera a del D.P.C.M.).


MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le istanze dovranno essere trasmesse, esclusivamente con modalità telematiche, per tutte le tipologie  di lavoro subordinato, stagionale e non, previste agli articoli 3, 4 e 6 del D.P.C.M.  , dalle ore 9,00 del 27 marzo 2023, sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale. Per le categorie dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) - cittadini di Paesi con i quali, nel corso dell'anno entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria - le istanze potranno essere trasmesse a partire dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione  dell'accordo di cooperazione sulla Gazzetta ufficiale.

Tutte le domande potranno essere presentate  fino a concorrenza delle quote previste o, comunque , fino al 31 dicembre 2023.

A partire dalle ore 9.00 del 30 gennaio 2023 e fino al 22 marzo 2023 è disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo  https://portaleservizi.dlci.interno.it   . Il sistema sarà disponibile con orario 08:00 - 20:00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi.

Prerequisito necessario per l'inoltro telematico delle domande è il possesso dell'identità SPID da parte di ogni utente.

In proposito, il Ministero dell'Interno ha adottato un meccanismo semplificato di accesso al portale ALI: ciascun richiedente è adesso abilitato ad accedere tramite SPID e a presentare le proprie domande senza la preventiva richiesta di profilazione alla Prefettura e senza incorrere nel limite massimo di cinque istanze.

La profilazione avviene ad opera del sistema informatico per le seguenti categorie di utenti:

  • Associazioni o organizzazioni professionali che hanno stipulato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il protocollo d'intesa di cui all'art. 44, comma 5 D.L. 73/2022;
  • Associazioni che fruiscono delle quote riservate per il lavoro subordinato stagionale ex art. 6, punto 4 del decreto flussi 2022;
  • Enti cui è riconosciuto il finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell'art. 14 l. 152/2001 e d.m. 193/2008, tab. D.

Le Direzioni Nazionali dei Patronati e delle Associazioni o Organizzazioni Professionali devono inviare gli elenchi degli operatori da abilitare (corredato da codice fiscale) agli indirizzi politicheimmigrazione@pecdlci.interno.it oppure politichemigratorie@pecdlci.interno.it .

All'atto della presentazione della domanda dovrà essere effettuato l' upload nelle apposite sezioni previste dal sistema della scansione dei documenti necessari per l'esame della domanda da parte dello Sportello Unico.

Tra la documentazione richiesta al datore di lavoro figura, in particolare l'asseverazione di cui all'art. 44 D.L. 73/2022 redatta in via esclusiva dai professionisti indicati dall'art. 1 L. 12/1979 (corredata da copia del tesserino della categoria di appartenenza del professionista) o dalle organizzazioni di datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato e volta ad attestare l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate in relazione alla capacità economica del datore di lavoro.

L'asseverazione non è richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo d'intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 44. (D.L. 73/2022).

Per le richieste di lavoratori subordinati a tempo determinato o indeterminato , il datore di lavoro richiedente abbia previamente verificato presso i locali Centri per l'Impiego l'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio ai sensi dell'art. 22, co. 2 TUI, allegato alla presentazione della domanda di nulla osta al lavoro un modello di autocertificazione (che si trova in fondo a questa pagina) con cui il datore di lavoro dichiara l'espletamento, da parte del Centro per l'Impiego della verifica di indisponibilità dei lavoratori già presenti sul territorio nazionale allorquando:

  1. a) Non vi sia riscontro da parte del Centro per l'impiego nel termine di quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda;
  2. b) Inidoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro ad esito negativo dell'attività di selezione del personale inviato dal Centro per l'Impiego;
  3. c) Mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito della convocazione da parte del datore di lavoro al colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l'Impiego, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla richiesta.

Detta verifica di indisponibilità dei lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta per le istanze di nulla osta al lavoro stagionale né per quelle di lavoratori che hanno completato percorsi di formazione all'estero.


  VICEPREFETTO AGGIUNTO: Dott.ssa Aurora ESPOSITO
 

SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE - NULLA OSTA LAVORO

Lo Sportello riceve l’utenza nei giorni di: mercoledi’ apertura solo per le convocazioni disposte dall’ufficio

Orari per le telefonate: Giovedi’ – Venerdi’ Dalle Ore 12:00 Alle Ore 13:30 Telefono: 0376/235470
Responsabile del procedimento: Aurora Esposito
Addetto: R. Meneghetti
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Via Principe Amedeo 30 - Mantova
Email dell'ufficio:


Telefono:


 

ATTENZIONE:

Causa frequenti congestioni delle linee, l'Ufficio non è sempre in grado di fornire risposte telefoniche.

Gli utenti che volessero rivolgere quesiti relativi allo Sportello Unico per l'Immigrazione possono scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.prefmn@pec.interno.it

Allegati:

  • Modulo richiesta convocazione per ingresso in Italia del Lavoratore
  • Novità relative al rilascio del nulla osta per lavoro subordinato introdotte dal D.L. 21 giugno 2022, n.73
  • ASSEVERAZIONE EX ART. 44, D.L. n. 73/2022
  • Modulo richiesta previa verifica al centro per l'impiego
     
Decreto Flussi - Conversione del permesso di soggiorno

Per i cittadini extracomunitari già titolari di un permesso di soggiorno, è possibile presentare allo Sportello Unico l'istanza con cui si richiede la conversione del permesso, ancora valido, in permesso per motivi di lavoro.

 

QUALI SONO I REQUISITI PER LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO?

 

  • Il richiedente deve essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, per motivi di studio, tirocinio, per lavoro stagionale o per minore età;
  • È necessario che il decreto flussi preveda una disponibilità di quote per la conversione dei permessi di soggiorno
  • Per la conversione del permesso da lavoro stagionale a lavoro subordinato, oltre ai requisiti sopra riportati, è necessario che il richiedente abbia svolto regolare attività lavorativa in Italia per almeno 3 mesi
  • La conversione del permesso per motivi di studio o per minore età, può essere richiesta al compimento del diciottesimo anno di età o in seguito al conseguimento del diploma di laurea o di un titolo post laurea in qualsiasi momento. La conversione di questi due permessi di soggiorno, avviene al di fuori delle quote previste dal decreto flussi.

     

COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO?

 

Il richiedente può inoltrare l'istanza di conversione del permesso di soggiorno esclusivamente online, tramite questo portale effettuando l'accesso tramite SPID.

Lo Sportello Unico procede all'esame delle richieste secondo l'ordine cronologico di presentazione, al termine dell'istruttoria, il richiedente verrà convocato presso lo Sportello Unico per il ritiro della richiesta di permesso di soggiorno da inoltrare, tramite kit postale, alla Questura di Mantova.

Eventuali richieste di informazioni relative alle istanze per la conversione del permesso di soggiorno, potranno essere inoltrate all'indirizzo immigrazione.pref_mantova@interno.it   , indicando nell'oggetto il codice di registrazione della domanda (P-MN/X/X/2022/00000) o l'identificativo della domanda (MN000000)


 

Ingresso per lavoro in casi particolari: art. 27 T.U. Immigrazione

L'art. 27 del T.U. Immigrazione disciplina i casi particolari in cui è possibile, per cittadini extracomunitari, fare ingresso in Italia ed ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote che vengono annualmente stabilite dal Governo con il cosiddetto Decreto Flussi .

I casi particolari in cui è consentito l'ingresso per motivi di lavoro sono tassativamente elencati dall'art. 27 del T.U. Immigrazione.


COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO?


La domanda di ingresso può essere presentata unicamente in modo telematico, tramite questo portale da parte del datore di lavoro.

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione dovrà acquisire il nulla osta all'ingresso del lavoratore da parte del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, il quale valuterà la conformità del contratto di lavoro proposto e la capacità reddituale del datore di lavoro, e della Questura di Mantova, che verificherà l'assenza di ragioni ostative al rilascio del nullaosta.

Al termine dell'Istruttoria, lo Sportello Unico invia il nullaosta alla competente rappresentanza diplomatico-consolare, presso la quale il lavoratore dovrà recarsi, nel termine di sei mesi dalla data di rilascio del nulla osta, per il ritiro del visto di ingresso.

Entro otto giorni dall'ingresso in Italia, lo straniero deve comunicare, compilando il modulo in fondo alla pagina, all'indirizzo protocollo.prefmn@pec.interno.it   l'avvenuto ingresso, allegando copia del visto, del timbro di ingresso e avendo cura di indicare nella mail la data di ingresso ed il valico di frontiera. Nell'oggetto della mail andrà indicato il codice di registrazione della domanda (es. P-MN/F/N/2022/00000) o il codice identificativo della domanda (MN000000).

Lo Sportello Unico provvederà quindi alla convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la consegna della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno da inoltrare alla Questura di Mantova.

Eventuali richieste di informazioni relative alle istanze per il rilascio del nulla osta, potranno essere inoltrate all'indirizzo immigrazione.pref_mantova@interno.it  

Notizie - Documenti - Pubblicazioni

Anno 2024

  • PIANO TERRITORIALE MANTOVA

 

Anno 2022

  • Novità relative al rilascio del nulla osta per lavoro subordinato introdotte dal D.L. 21 giugno 2022, n.73


 

 


 

 

Consiglio territoriale per l'immigrazione

Il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione  è un organismo collegiale, presieduto dal Prefetto,  che ha il  compito di monitorare, a livello provinciale, la presenza degli stranieri la capacità del territorio di assorbire i flussi migratori.

Il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione  attraverso la cooperazione sinergica con gli altri soggetti, istituzionali e non, presenti sul territorio  promuove iniziative di integrazione, formula proposte al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione per risolve problemi locali connessi al fenomeno migratorio.  

Il Prefetto nomina i componenti su designazione delle amministrazioni, organizzazioni, associazioni o enti interessati.

 Il Consiglio è composto da rappresentanti delle competenti amministrazioni locali dello stato, della regione, degli enti locali, della camera di commercio, degli enti localmente attivi nell'assistenza agli immigrati, delle organizzazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori extracomunitari.

Emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 D.L. 34/2020 e ss.mm.

La procedura di emersione dal lavoro irregolare, introdotta con il D.L. 34/2020, prevede la possibilità di regolarizzare rapporti di lavoro domestico o subordinato.


QUALI SONO I REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?

 

  • La domanda può essere presentata da cittadini italiani, da cittadini di uno Stato Membro UE o da stranieri presenti regolarmente sul territorio nazionale, titolari di permesso per soggiornanti UE di lungo periodo, sia in proprio sia quali rappresentanti legali di persone giuridiche;
  • Il rapporto di lavoro irregolare deve essere ricompreso nei settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o assistenza a persona non autosufficiente.
  • Il datore di lavoro deve essere percettore di un reddito minimo, pari ad € 30.000 annui se persona giuridica, 20.000 in caso di persona fisica unica componente del nucleo familiare o 27.000 in caso di persona fisica appartenente ad un nucleo familiare composto da più persone. Per assistenza alla propria persona o ad altra persona non autosufficiente, non è prevista una soglia minima reddituale per l'accesso alla procedura, ma lo stato di invalidità deve essere dimostrato mediante documentazione medica;
  • Il datore di lavoro non deve essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati previsti dall'art. 103, comma 8 del D.L. 34/2020;
  • Il lavoratore non deve rientrare in nessuna delle condizioni previste dall'art. 103 comma 10 del D.l.34/2020


COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO?


Il datore di lavoro può presentare la domanda esclusivamente online, tramite  questo portale entro il 25 agosto 2020, le domande presentate successivamente a tale data, saranno inammissibili.

Al momento di presentazione della domanda, il datore di lavoro dovrà procedere al versamento del contributo di € 500,00 mediante F24 indicando quale codice tributo REDT e quale anno di riferimento il 2020, inoltre dovrà procedere al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 mediante acquisto di marca da bollo.

Il procedimento prevede che l'Ispettorato Territoriale del Lavoro e la Questura di Mantova forniscano un parere preliminare all'emersione.

Ottenuti i pareri da parte delle altre Autorità, lo Sportello provvede a convocare le parti per l'esame dei seguenti documenti, da presentare in originale ed in copia in sede di convocazione :

 

  • Originale della marca da bollo indicata in domanda;
  • Documento di identità del datore di lavoro;
  • Ricevuta di pagamento del contributo di € 500,00;
  • Eventuale ricevuta di pagamento del contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale per il periodo di occupazione irregolare del lavoratore;
  • Dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2019 o, in caso di assistenza a persona non autosufficiente, documentazione medica attestante l'invalidità del datore di lavoro;
  • Copia del titolo con cui il lavoratore detiene l'alloggio (contratto di locazione o di comodato anche se non registrati, oppure dichiarazione di ospitalità presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza)
  • Certificato di idoneità igienico-sanitaria dell'alloggio del lavoratore;
  • Documento di identità valido per l'espatrio del lavoratore (nel caso in cui il lavoratore sia richiedente asilo, sarà necessario esibire la copia conforme del passaporto, rilasciata dalla competente Questura);
  • Originale o copia del documento eventualmente indicato nel mod. F24
  • Documentazione rilasciata da organismi pubblici e munita di data certa attestante la presenza del lavoratore in Italia in data antecedente l'8 marzo 2020 se lo straniero non è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.


Qualora la documentazione presentata dovesse essere incompleta o inidonea alla positiva definizione dell'istanza, lo Sportello procederà a richiedere documentazione integrativa alle parti, mediante la notifica alle parti del preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90. In detta ipotesi, le parti potranno inoltrare, entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto, la documentazione integrativa all'indirizzo protocollo.prefmn@pec.interno.it   indicando nell'oggetto il codice di registrazione della domanda (P-MN/L/N/2020/00000) o l'identificativo della domanda (MN000000). Il mancato invio della documentazione richiesta entro il termine di dieci giorni, comporterà il rigetto dell'istanza.

Nel caso in cui l'esame della documentazione prodotta allo Sportello Unico sia positivo, si procederà alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla consegna del modulo di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore.

Eventuali informazioni circa la procedura di emersione possono essere inoltrate all'indirizzo protocollo.prefmn@pec.interno.it   indicando nell'oggetto il codice di registrazione della domanda (P-MN/L/N/2020/00000) o l'identificativo della domanda (MN000000).



F.A.Q.


Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia un reddito sufficiente, è possibile integrare il reddito per raggiungere la soglia minima prevista?

Sì, ma solo nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona fisica e il rapporto di lavoro sia relativo a assistenza ai bisogni familiari o a persona non autosufficiente.


Da chi può essere integrato il reddito?

Il reddito del datore di lavoro può essere integrato da parenti o affini del datore di lavoro entro il secondo grado anche se non conviventi. In caso di integrazione del reddito, è necessario trasmettere allo Sportello Unico la dichiarazione dei redditi del soggetto integrante, copia di un suo documento di identità e la dichiarazione di disponibilità ad integrare il reddito del datore di lavoro (scaricabile qui )


Che cos'è il contributo forfettario per l'occupazione irregolare del lavoratore?

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia dichiarato di aver occupato il lavoratore prima di aver presentato la domanda di emersione, è dovuto il pagamento forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale per il periodo di occupazione irregolare del lavoratore.


A quanto ammonta l'importo del contributo forfettario?

Il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di 156,00 € per ogni mese o frazione di mese per cui abbia occupato irregolarmente il lavoratore come lavoratore domestico o come assistente a persona non autosufficiente. È dovuto il pagamento di 300,00 € per ogni mese o frazione di mese di occupazione irregolare del lavoratore nei settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse.


Come posso pagare il contributo forfettario?

Tramite mod. F24, indicando il codice tributo CFLD per lavoratori domestici (colf), CFAS per assistenti a persona non autosufficiente (badanti) e CFZP per lavoratori agricoli.


È possibile assumere il lavoratore nelle more della procedura?

La presentazione della domanda di emersione, consente di assumere regolarmente il lavoratore beneficiario della procedura anche prima della sua definizione.


Come posso inviare la documentazione integrativa che mi è stata richiesta dallo Sportello Unico?

La documentazione relativa alla procedura di emersione deve essere inoltrata esclusivamente all'indirizzo protocollo.prefmn@pec.interno.it   , indicando nell'oggetto il codice di registrazione della domanda (P-MN/L/N/2020/00000) o l'identificativo della domanda (MN000000)


A chi posso chiedere informazioni sullo stato della procedura?

Le richieste di informazioni possono essere inoltrate, allegando un documento di identità del richiedente, all'indirizzo protocollo.prefmn@pec.interno.it  , allegando un documento di identità del richiedente.

Data
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 14 Agosto 2024, ore 12:18