SOSPENSIONI PATENTE DI GUIDA (ARTT. 218, 222, 223 del Codice della Strada).

Il Prefetto è competente ad emettere i provvedimenti di sospensioni della patente di guida quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del Codice della Strada con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesioni.

  1. sospensione cautelare e provvisoria ed è una sospensione amministrativa accessoria ad un illecito amministrativo.
  2. sospensione della patente di guida come sanzione amministrativa accessoria ad una sanzione penale.

Vediamo il primo tipo.

Il Prefetto deve sospendere la patente di guida per le violazioni al Codice della Strada e per un periodo determinato. Detto periodo è fissato nei limiti di un minimo e di un massimo stabiliti dal Codice della Strada per ogni singola norma (es. art. 142 9° comma - eccesso di velocità la sospensione è stabilita da un minimo di 1 mese a un massimo di 3 mesi.
Se le violazioni non hanno causato incidente stradale e non vi è l'ipotesi di reato, il trasgressore può ottenere, per motivi di lavoro ben documentati, un permesso di guida giornaliero per un massimo di 3 ore al giorno e il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida arrotondata per eccesso (art. 218 del Codice della Strada).

L'istanza deve essere presentata alla Prefettura competente per territorio entro 5 giorni dal ritiro della patente di guida secondo le seguenti modalità:

  1. Via pec. all'indirizzo: depenalizzazione.prefmn@pec.interno.it .
  2. A mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
  3. A mano all'Ufficio U.R.P..
  4. A mano presso gli sportelli dell'Ufficio Patenti negli orari di apertura del pubblico.

Se l'ordinanza di sospensione non è disposta nei 20 giorni decorrenti dalla data del ritiro del documento di guida il trasgressore, può ottenere, previa istanza la restituzione della patente di guida.
Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso al Giudice di Pace competente per territorio entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
Si specifica che i casi più ricorrenti sono la guida in stato di ebbrezza alcolica che il Legislatore specifica in 3 fasce con o senza incidente; come anche il caso di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope con o senza incidente.

In questo caso il Prefetto pu ò sospendere la patente di guida fino ad un massimo di 2 anni.
Il Permesso di Guida per un massimo di 3 ore giornaliere è previsto soltanto per la prima fascia perch é in questo caso non costituisce reato, per le rimanenti 2 fasce essendo le stesse di carattere penale non è previsto detto permesso.
Nel caso di incidente stradale con lesioni a terzi o in caso di morte, il Prefetto può sospendere la patente di guida fino ad un massimo di 3 anni.
Detta sospensione deve essere disposta in caso di evidente responsabilità e nell'immediatezza altrimenti non svolge la sua funzione cautelativa come è specificato dalle Circolari Ministeriali.
Avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida per incidente stradale è ammesso ricorso al Giudice di Pace competente per territorio entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

 Vediamo il secondo tipo.

In questo caso la sospensione di competenza del Prefetto è a seguito di sentenza penale di condanna. Si specifica che il Prefetto è un mero esecutore di una disposizione penale e pertanto è possibile fare ricorso ai Giudice di Pace solo per i vizi di legittimità.

REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA (ARTT. 128, 218, 120,186, 186 BIS, 187, e 176 del Codice della Strada)

II Prefetto, può revocare la patente di guida nei seguenti casi:

  1. Guida con patente sospesa
  2. Mancanza di requisiti moraii
  3. Guida con patente sospesa dalla Motorizzazione competente per territorio per mancanza dei requisiti psicofisici
  4. A seguito di sentenza penale di condanna ed in questo caso analogamente alla sentenza penale di condanna  alla  sospensione  sopra  menzionata  il  Prefetto  è  un  mero  esecutore  di  una  disposizione  



REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

II Prefetto dispone la revisione della Patente di Guida per guida in stato di ebbrezza alcolica (186 Codice della Strada) e in caso di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope (187 Codice della Strada).
Avverso detto provvedimento è possibile ricorso al T.A.R. competente per territorio.

Per le patenti estere la differenza rispetto a quelle Italiane consiste solamente in una inibizione alla guida e non è prevista la revisione.

NORMATIVA RIGUARDANTE LE PATENTI DI GUIDA ESTERE (ART. 116 15° e 17° comma e ART. 126 11° comma del Codice della Strada).

Le Patenti di Guida estere si dividono in Patenti Comunitarie (UÈ) e Patenti non Comunitarie (EXTRA UÈ).

Prima tipologia: Patenti dì Guida Comunitarie.

I titolari di Patenti Comunitarie hanno l'obbligo di convertire ìa propria patente di guida in patente Italiana (presso la Motorizzazione competente per territorio) entro 2 anni dalla data di residenza in Italia solo nel caso di patente con validità illimitata.
La conversione in questo caso prevede solo la visita medica.
Se le Forze dell' Ordine rilevano detta infrazione ritirano la patente di guida al trasgressore e la inviano al Prefetto che la trasmetterà, per gli adempimenti di competenza alla Motorizzazione.
I titolari di Patente Comunitaria con scadenza limitata residente in Italia da oltre 2 anni hanno l'obbligo di convertire la loro patente solo alla scadenza della validità, Anche in questo caso la conversione prevede solo la visita medica.
Anche in questo caso le Forze dell'Ordine rilevata l'infrazione trasmettono la patente di guida al Prefetto che la trasmetterà alla Motorizzazione.

Seconda tipologia: Patenti di Guida Extracomunitarie.

Per le Patenti di Guida Extracomunitarie vi sono 2 tipi di ipotesi:

  1. Stranieri titolari di Patente di Guida EXTRA UÈ convertibili in base agli accordi con I' Italia e residenti da oltre 1 anno, in questo caso la Patente è convertibile solo se è stata rilasciata o rinnovata prima che lo straniero avesse la residenza in Italia.
    Se le Forze dell'Ordine rilevano detta infrazione trasmettono la patente di guida al Prefetto che la trasmetterà alla Motorizzazione previa acquisizione del Certificato di Residenza dello straniero In caso di avvenuto rilascio della patente dopo l'acquisizione della residenza in Italia la patente non è convertibile. Se le Forze dell'Ordine rilevano detta infrazione la patente di guida tramite la Prefettura verrà inviata, per via Diplomatico - Consolare, all'autorità del paese che l'ha rilasciata. 
  2. Stranieri titolari di Patente di Guida EXTRA UÈ non convertibile e residente in Italia da oltre 1 anno. Se le Forze dell'Ordine rilevano detta infrazione la patente di guida tramite la Prefettura verrà inviata per via Diplomatico-Consolare alle Autorità del Paese che l'ha rilasciata.



 

Ufficio VICEPREFETTO AGGIUNTO: Dott. Gianmaria MENEGHINI
Email: gianmaria.meneghini@interno.it

PATENTI

Ricevimento del pubblico: dal 14/02/2022 solo il Martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Ricevimento delle telefonate per l’utenza esterna non istituzionale Lunedì e Mercoledì dalle 11.00 alle 12.30, Giovedì - Venerdì dalle 9.00 alle 10.30. Non si ricevono telefonate il Martedì.
Responsabile del procedimento: Gianmaria Meneghini
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Ultimo aggiornamento
Venerdì 23 Agosto 2024, ore 10:03