Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stata ricevuta la "contravvenzione", l'interessato può scegliere tra la conciliazione amministrativa (pagamento della contravvenzione nella misura indicata sul verbale di accertamento della violazione) - quando è consentita - ed il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa entro 60 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale di accertamento o alternativamente ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni.
Il ricorso è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.
Importante nel caso di ricorso, prima di pagare la sanzione si deve attendere la decisione del Prefetto o la decisione del Giudice di Pace.
Novità: ai sensi del Decreto Legge 21/06/2013 n. 69 è concesso al trasgressore, entro 5 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta con lo scontro del 30%.
Il pagamento effettuato con tale modalità esclude la possibilità di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
La possibilità di sconto però viene esclusa nei casi in cui sia prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida o la confisca del veicolo è anche nel caso di sanzioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta (articolo 192, 218, 216 del Codice della Strada).
Il pagamento in misura ridotta non è consentito :
- quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
- quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
- per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
- per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
- per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
- in caso di guida senza patente o con patente revocata, ritirata o sospesa;
- in caso di guida con patente estera non emessa da Stato dell'UE scaduta di validità, quando la residenza in Italia è stata acquisita da più di un anno;
- per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;
- in caso di inversione del senso di marcia in autostrada.
In questi casi, il verbale viene trasmesso entro 10 giorni al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l'ammontare della sanzione, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile.
Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alle prove in esso contenute.
- Ricorso non accolto : il Prefetto emette una ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale (la multa raddoppia);
- Ricorso accolto : il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie - es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida.
Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo).
Il ricorso può essere presentato direttamente all'organo accertatore o direttamente al Prefetto; detto ricorso può essere presentato anche con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 48 del decreto legislativo n. 82/2005 al comma 1 e comma 2 tramite posta certificata. Se il ricorso viene presentato tramite P.E.C. occorre che venga trasmesso con la firma digitale del ricorrente oppure allegando alla P.E.C. la copia integrale del ricorso debitamente sottoscritta dalla persona legittimata a presentare ricorso .
Il termine finale entro cui il Prefetto deve emettere ordinanza ingiunzione è di 210 giorni se il ricorso è depositato allo stesso e di 180 giorni se il ricorso è depositato presso il Comando accertatore salvo eventuali termini interruttivi dovuti alla richiesta di audizione da parte dell'interessato.
Decorso tale termine senza che sia stato adottata ordinanza - ingiunzione il ricorso si intende accolto.
Il provvedimento deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua adozione.
Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.
Sottoscrizione del ricorso . Il ricorso sottoscritto da persona che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento è dichiarato inammissibile.
Si ammette il ricorso presentato da procuratore legale se vi è allegato il relativo mandato.
Rateizzazione. (art. 202 bis del Codice della Strada). La normativa vigente ammette in la rateizzazione della sanzione prevista per l'oblazione del Codice della strada a beneficio di soggetti che versino in condizioni economiche disagiate per un importo superiore a 200 Euro.
Quando è possibile il ricorso al giudice di pace. Come sopraddetto è sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada.
Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.
Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto, ma in questo caso il termine è di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
Come si presenta il ricorso al giudice di pace. Il ricorso, in carta semplice, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando la multa o copia dell'ordinanza-ingiunzione.
Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.
Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate..
Come si conclude il procedimento del giudice di pace.
Dopo l'udienza il Giudice di pace può prendere, tramite sentenza, tre tipi di decisione.
- Accoglimento del ricorso con annullamento del verbale opposto.
- Accoglimento parziale del ricorso con la concessione al ricorrente del pagamento al minimo edittale.
- Mancato accoglimento del ricorso e in questo caso la somma che il trasgressore deve pagare si raddoppia
Il Giudice di Pace può compensare le spese oppure può condannare la parte soccombente al pagamento delle spese.
La sentenza del Giudice di pace è appellabile al Tribunale in composizione monocratica.
Allegati
- Modello 1 fac-simile ricorso violazioni al Codice della strada
Dirigente Area VICEPREFETTO A. : Dott. Gianmaria MENEGHINI
Email: gianmaria.meneghini@interno.it
RICORSI
Ricevimento del pubblico: dal 14/02/2022 solo il Martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Ricevimento delle telefonate per l’utenza esterna non istituzionale Lunedì e Mercoledì dalle 11.00 alle 12.30, Giovedì - Venerdì dalle 9.00 alle 10.30. Non si ricevono telefonate il Martedì.
Responsabile del procedimento: Gianmaria Meneghini
Addetto: F. Scipioni - F. Tosi - R. Bosio
Orari di ricevimento:
- Martedì dalle 09:30 alle 12:30
- Mercoledì
- Giovedì
Ubicazione dell'Ufficio: Stanza 33
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