Ricorsi avverso i provvedimenti del questore

I cittadini, portatori di interessi legittimi riconosciuti rilevanti,  possono proporre ricorso gerarchico al Prefetto avverso una serie di atti  non definitivi adottati da Questore della provincia, quali :

  1. i provvedimenti di diniego o di revoca di porto di fucile per uso sportivo o per uso caccia
  2. l'irrogazione del foglio di via obbligatorio ovvero il divieto di soggiorno in una o più località
  3. l'irrogazione del "divieto di assistere ad avvenimenti sportivi" (più noto come D.A.SPO.).

Chi può fare ricorso

Chiunque abbia interesse ad annullare o riformare l'atto del Questore.

Cosa fare

Il ricorso deve essere proposto  nel termine di trenta giorni dalla data della notifica o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento del Questore e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Il Prefetto può:

  • dichiarare inammissibile il ricorso se riconosce che non poteva essere proposto
  • assegnare al ricorrente un termine per la regolarizzazione, ove ravvisi una irregolarità sanabile
  • dichiarare il ricorso improcedibile, ove il ricorrente non provveda alla regolarizzazione
  • respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
  • accogliere per motivi di legittimità o di merito ed annullare o riformare l'atto impugnato

La decisione adottata viene notificata agli interessati.

Documentazione richiesta

  1. ricorso in bollo da 16
  2. eventuali atti o documenti a supporto dei motivi del ricorso

Riferimenti normativi

  • T.U.L.P.S.
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199     

 

ORDINE PUBBLICO

Si riceve su appuntamento il Martedì dalle ore 9.00 alle 12.00
Responsabile del procedimento: Dirigente Area I dott. Giorgio Spezzaferri
Addetto: sig.Nello Cocco - tel. 0376235487
Orari di ricevimento: Il Martedì dalle 09:00 alle 13:00
Ubicazione dell'Ufficio: Secondo piano a sinistra - suonare alla porta
Email dell'ufficio:


Telefoni:


 



 


 

Ricorsi per violazioni al codice della strada

Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stata ricevuta la "contravvenzione", l'interessato può scegliere tra la conciliazione amministrativa (pagamento della contravvenzione nella misura indicata sul verbale di accertamento della violazione) - quando è consentita - ed il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa entro 60 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale di accertamento o alternativamente ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni.


Il ricorso è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.


Importante nel caso di ricorso, prima di pagare la sanzione si deve attendere la decisione del Prefetto o la decisione del Giudice di Pace.


Novità: ai sensi del Decreto Legge 21/06/2013 n. 69 è concesso al trasgressore, entro 5 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta con lo scontro del 30%.


Il pagamento effettuato con tale modalità esclude la possibilità di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.


La possibilità di sconto però viene esclusa nei casi in cui sia prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida o la confisca del veicolo è anche nel caso di sanzioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta (articolo 192, 218, 216 del Codice della Strada).

 

Il pagamento in misura ridotta non è consentito :

  • quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
  • quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
  • per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
  • per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
  • per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
  • in caso di guida senza patente o con patente revocata, ritirata o sospesa;
  • in caso di guida con patente estera non emessa da Stato dell'UE scaduta di validità, quando la residenza in Italia è stata acquisita da più di un anno;
  • per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;
  • in caso di inversione del senso di marcia in autostrada. 

In questi casi, il verbale viene trasmesso entro 10 giorni al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l'ammontare della sanzione, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile.


Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alle prove in esso contenute.

  • Ricorso non accolto : il Prefetto emette una ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale (la multa raddoppia);
  • Ricorso accolto : il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie - es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida.

Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo).


Il ricorso può essere presentato direttamente all'organo accertatore o direttamente al Prefetto; detto ricorso può essere presentato anche con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 48 del decreto legislativo n. 82/2005 al comma 1 e comma 2 tramite posta certificata. Se il ricorso viene presentato tramite P.E.C. occorre che venga trasmesso con la firma digitale del ricorrente oppure allegando alla P.E.C. la copia integrale del ricorso debitamente sottoscritta dalla persona legittimata a presentare ricorso .   


Il termine finale entro cui il Prefetto deve emettere ordinanza ingiunzione è di 210 giorni se il ricorso è depositato allo stesso e di 180 giorni se il ricorso è depositato presso il Comando accertatore salvo eventuali termini interruttivi dovuti alla richiesta di audizione da parte dell'interessato.


Decorso tale termine senza che sia stato adottata ordinanza - ingiunzione il ricorso si intende accolto.


Il provvedimento deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua adozione.


Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.



Sottoscrizione del ricorso . Il ricorso sottoscritto da persona che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento è dichiarato inammissibile.


Si ammette il ricorso presentato da procuratore legale se vi è allegato il relativo mandato.


Rateizzazione. (art. 202 bis del Codice della Strada). La normativa vigente ammette in la rateizzazione della sanzione prevista per l'oblazione del Codice della strada a beneficio di soggetti che versino in condizioni economiche disagiate per un importo superiore a 200 Euro.      

Quando è possibile il ricorso al giudice di pace. Come sopraddetto è sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada.

 Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.

 Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto, ma in questo caso il termine è di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

Come si presenta il ricorso al giudice di pace. Il ricorso, in carta semplice, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando la multa o copia dell'ordinanza-ingiunzione.

 Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.

 Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate..

Come si conclude il procedimento del giudice di pace.

Dopo l'udienza il Giudice di pace può prendere, tramite sentenza, tre tipi di decisione.

  1. Accoglimento del ricorso con annullamento del verbale opposto.
  2. Accoglimento parziale del ricorso con la concessione al ricorrente del pagamento al minimo edittale.
  3. Mancato accoglimento del ricorso e in questo caso la somma che il trasgressore deve pagare si raddoppia

 Il Giudice di Pace può compensare le spese oppure può condannare la parte soccombente al pagamento delle spese.

La sentenza del Giudice di pace è appellabile al Tribunale in composizione monocratica.

Allegati

  • Modello 1 fac-simile ricorso violazioni al Codice della strada
     


 

Dirigente Area VICEPREFETTO A. :  Dott. Gianmaria MENEGHINI
Email: gianmaria.meneghini@interno.it

RICORSI

Ricevimento del pubblico: dal 14/02/2022 solo il Martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Ricevimento delle telefonate per l’utenza esterna non istituzionale Lunedì e Mercoledì dalle 11.00 alle 12.30, Giovedì - Venerdì dalle 9.00 alle 10.30. Non si ricevono telefonate il Martedì.
Responsabile del procedimento: Gianmaria Meneghini
Addetto: F. Scipioni - F. Tosi - R. Bosio
Orari di ricevimento:

  • Martedì dalle 09:30 alle 12:30
  • Mercoledì
  • Giovedì

Ubicazione dell'Ufficio: Stanza 33
Email dell'ufficio:


Telefoni:

Ricorsi avverso i provvedimenti del sindaco quale ufficiale del governo

I cittadini possono presentare ricorso gerarchico al Prefetto avverso i seguenti atti, non definitivi, adottati dal Sindaco:

  1.  diniego di iscrizione o di cancellazione  di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall'anagrafe della popolazione  residente
  2.  iscrizione d'ufficio all'anagrafe della popolazione residente o trasferimento della residenza
  3.  rifiuto di rilasciare un certificato anagrafico o rilascio di un certificato contenente errori

Chi può fare ricorso

Il destinatario del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe e, comunque,  chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.
 

Cosa fare

Il ricorso deve essere proposto  nel termine di trenta giorni dalla data della notifica  del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe alla Prefettura-U.T.G. della provincia  in cui ha sede il Comune che ha emesso l'atto.

Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Il Prefetto, compiuti i necessari accertamenti può:

  • sospendere gli effetti del provvedimento impugnato
  • respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
  • accogliere il ricorso ed annullare o riformare l'atto impugnato

Il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso è di 90 gg.

In proposito, si fa presente che , ai sensi del comma 7 dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificata dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, il termine potrà essere sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione delle informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa in sede di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dall’interessato in sede di presentazione dell’istanza. In proposito, si fa presente che questa Prefettura procede alla verifica di tutte le dichiarazioni rese dagli istanti sede di autocertificazione.

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale
Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al giudice ordinario nei tempi e con le modalità indicate dal codice di procedura civile (termine di ordinaria prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 codice civile).

Documentazione richiesta

  1. ricorso in bollo da 16
  2. eventuali atti o documenti atti a dimostrare l'effettiva residenza del ricorrente

 

Allegati :

  • Ricorso contro il diniego alla cancellazione dall'anagrafe
  • Ricorso contro l'iscrizione d'ufficio
  • Ricorso contro la cancellazione d'ufficio

 

Riferimenti normativi

  • Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
  • D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223


 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 23 Agosto 2024, ore 11:25
Allegati