Per combattere il fenomeno dell'estorsione la legge ha previsto l'istituzione di un Fondo di solidarietà. Grazie a tale Fondo è concessa una elargizione in denaro (che non deve essere restituita) agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani ed ai liberi professionisti vittime di estorsione.
Chi può fare la richiesta
Colui che ha assunto la veste di parte offesa in un procedimento penale per il reato di estorsione , per il tramite del Prefetto della provincia ove si è consumato il delitto ovvero si è verificato l'evento lesivo.
Deve trattarsi di soggetti esercenti un'attività economica e/o professionale.
L'elargizione, però, può essere altresì concessa ai soggetti, anche diversi da quelli indicati, che abbiano subito lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà o sui quali vantino un diritto reale di godimento. L'elargizione a tali soggetti è concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente l'attività.
Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali. Se in conseguenza dei delitti previsti dai precedenti punti i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione è concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza : a) coniuge e figli; b) genitori; c) fratelli e sorelle; d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona.
Fermo restando l'ordine indicato dal punto precedente, nell'ambito delle categorie previste dalle lettere a), b) e c), l'elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
L'elargizione è comunque concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.
I beneficiari entro 12 mesi devono produrre idonea documentazione comprovante che le somme corrisposte siano state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale.
Requisiti per l'elargizione :
- La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 120 giorni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari siano emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue ad un delitto commesso per finalità estorsive
- in caso di intimidazione ambientale, la domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia
- i termini di cui ai precedenti punti sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di ritorsione, il P.M. abbia disposto le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive
Condizioni per la concessione dell'elargizione
La concessione dell'elargizione è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.
1) L'elargizione è concessa a condizione che l'istante:
- non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive
- non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del c.p.p.
- non risulti sottoposto a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione né destinatario di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze
- abbia riferito all'Autorità Giudiziaria tutti i particolari di cui era a conoscenza
2) l'elargizione è, altresì, concessa a condizione che l'istante non sia condannato per un delitto al quale consegua l'inabilità all'esercizio dell'attività economica e/o professionale
3) l'elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1990
Tipologia del danno:
Le vittime di richieste estorsive possono beneficiare del ristoro relativo ai danni a beni mobili o immobili, mancato guadagno e lesioni personali. Nel caso in cui l'istante abbia aderito alle richieste estorsive, viene ristorato il danno successivo alla denuncia ed a quello relativo a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia gli appartenenti ad associazioni di solidarietà beneficiano del ristoro del danno a beni mobili o immobili ovvero lesioni personali. Se esercenti attività economica anche il danno da mancato guadagno i soggetti non previsti dai due casi sopracitati beneficiano del ristoro del danno per lesioni personali ovvero a beni mobili o immobili per i seguenti soggetti superstiti (coniuge e figli; genitori; fratelli e sorelle; convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati prima, conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona) vengono applicate le stesse previsioni di cui ai precedenti punti.
L'elargizione è corrisposta in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore ad euro 1.549.370,70. Può essere richiesta una provvisionale nella misura massima del 70%.
Cosa fare
La domanda è presentata al Prefetto della provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il delitto.
Eventuali istanze presentate con modalità diverse saranno restituite al mittente con invito a ripresentarle utilizzando il portale per la compilazione e l'invio on line delle domande.
In favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione della elargizione, è prevista ai sensi dell'art. 20 della legge 44/99 la proroga per la durata di gg 300 dei termini di scadenza ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo dei ratei di mutui bancari e ipotecari nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva nonché dei termini di prescrizione e perentori comportanti decadenze nonché l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili. Sono altresì prorogati per la durata di anni 3 gli adempimenti fiscali .
Tale beneficio è concesso con provvedimento del Procuratore della Repubblica, cui deve essere indirizzata specifica istanza.
Documentazione richiesta:
La documentazione necessaria per la presentazione della domanda è puntualmente indicata nella piattaforma informatica nel corso della procedura on-line di presentazione delle istanza. Si seguano le istruzioni del manuale utente.
Revoca dell'elargizione:
La concessione dell'elargizione è revocata:
- se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte
- se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima
- se la condizione che la vittima abbia aderito o cessato di aderire alle richieste estorsive non permane nel triennio successivo al decreto di concessione
- ai terzi danneggiati non si applicano le previsioni di cui ai punti 1) e 3)
Per ulteriori approfondimenti si potrà visitare la
Riferimenti normativi
- Legge 23 febbraio 1999 n. 44 " Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura"
- D.P.R. 19 febbraio 2014 n.60
Ufficio
ORDINE PUBBLICO
Si riceve su appuntamento il Martedì dalle ore 9.00 alle 12.00
Responsabile del procedimento: Dirigente Area I : dr. Giorgio Spezzaferri
Addetto: sig.Nello Cocco - tel. 0376235487
Orari di ricevimento: Il Martedì dalle 09:00 alle 13:00
Ubicazione dell'Ufficio: Secondo piano a sinistra - suonare alla porta
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