Procedimento

L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (a vuoto) dà luogo ad illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie.

Il Prefetto competente (in base al luogo di pagamento dell'assegno) riceve il rapporto o l'informativa da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto, e provvede alla notifica della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione.

Non è ammessa audizione personale.

La Prefettura, valutate le deduzioni eventualmente prodotte, può alternativamente:

  • emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e disporre, ove prevista, una sanzione accessoria;
  • l'archiviazione del procedimento.

 

Come contestare il provvedimento sanzionatorio.

Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Giudice di Pace competente per territorio.

L' interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria (vedi il modello B richiesta pagamento rateale della sanzione pecuniaria)

Per i soli assegni senza provvista, la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni .

La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente mediante quietanza del portatore con firma autentica ovvero con attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.

Ultimo aggiornamento
Martedì 6 Agosto 2024, ore 10:07
Allegati