L'articolo 23-bis del decreto-legge n. 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132/2018, ha introdotto l'articolo 215-bis ("Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati") del codice della strada.
La norma prevede che le Prefetture effettuino un censimento semestrale dei veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1982 a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e fermo amministrativo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro; restano invece esclusi da tale censimento i veicoli interessati da:
a) da procedimenti penali oppure da ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa non ancora giunti a definizione;
b) dalle procedure di alienazione straordinaria di cui agli articoli 1, commi 444 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e 38 del decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
I mezzi individuati e, pertanto interessati dal censimento, sono inseriti in un apposito elenco - pubblicato in calce alla presente pagina del sito internet istituzionale di questa Prefettura - nel quale vengono riportati i dati identificativi del veicolo.
Dal momento della pubblicazione di tale elenco, ed entro trenta giorni successivi alla stessa, il proprietario (o uno degli altri soggetti individuati dall'articolo 196 del codice della strada) può assumere la custodia del veicolo, corrispondendo contestualmente alla depositeria le somme dovutele, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dell'Erario.
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, i veicoli oggetto di fermo, sequestro o dissequestro sono da ritenersi abbandonati e quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati.
In tali ultimi casi, la Prefettura comunica gli estremi dei veicoli per i quali non è stata assunta la custodia all'Agenzia del Demanio, che provvede a gestirli con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 189/2001.