Il Prefetto è individuato quale Autorità amministrativa competente alla comminazione delle sanzioni espressamente previste da alcune Leggi speciali, tra le quali si segnalano:

  • L. 212/56 e L. 515/93 - Affissione abusiva propaganda elettorale

  • L. 125/2001 - Vendita e somministrazione bevande alcoliche a minori

  • Artt. 8 e 9 T.U.L.P.S. - Inosservanza delle prescrizioni imposte dalle autorità di polizia

  • L. 88/2003 - Accesso stadio

  • Art. 51 L. 3/2003 – divieto di fumo

  • Art. 7 D. Lgs. 322/1989 - Omessa comunicazione dati statistici

  • L. 248/2000 e L. 633/1941 - Diritti SIAE

  • Art. 86 D.Lgs. 159/2011 – Mancata comunicazione antimafia

  • Art. 35 D.P.R. 753/1980 – trasporto merci ferroviarie pericolose

  • Legge 386/90 – emissione assegni senza autorizzazione o senza provvista

  • Art. 527 c.p. - Atti osceni in luogo pubblico

  • Art. 726 c.p. - Atti contrari alla pubblica decenza

  • Art. 688 c.p. - Ubriachezza molesta

  • Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato

  • Art. 672 c.p. - Omessa custodia animali


Procedimento
  1. accertamento, contestazione e notificazione di una violazione: in tal caso, viene redatto un verbale di contestazione con ammissione di pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla notifica; al riguardo, il trasgressore può:
    • pagare in misura ridotta entro 60 giorni, con estinzione del procedimento (fatte salve le sanzioni accessorie);
    • non pagare e presentare scritti difensivi entro 30 giorni.
  2. trasmissione atti alla Prefettura: se il verbale non viene pagato in misura ridotta nel termine di 60 giorni ovvero in caso di presentazione di scritti difensivi, l’Organo accertatore presenta il rapporto alla Prefettura che, a sua volta, potrà:
    • confermare l’accertamento e, con ordinanza (da emettere entro 5 anni dalla notifica del verbale), ingiungere il pagamento della somma dovuta per la violazione e disporre l’applicazione di eventuali sanzioni accessorie; l’ordinanza è impugnabile al Giudice di Pace oppure al Tribunale, a seconda della competenza prevista dall’art. 6 Lgs. 150/11.
    • archiviare il verbale, dandone comunicazione al trasgressore.

 

 

Ricevimento: ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO

Per fissare l’appuntamento e per eventuali richieste di informazioni, si prega di contattare il 0321/665464 tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 11:00.

Area III – Ufficio DEP.COMM.

Dirigente: Dott. Antonio MOSCATELLO 

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 3 Luglio 2024, ore 10:55