L'Ordinamento prevede l'attribuzione del particolare status di "Vittima del Dovere" agli appartenenti ad alcune categorie di dipendenti pubblici che abbiano subito lesioni significative e permanenti della propria integrità psico-fisica nell'espletamento del proprio servizio e a causa dell'avverarsi dei particolari rischi connessi allo stesso, riconoscendogli l'erogazione di sussidi economici e altri vantaggi.

In particolare, sono considerate vittime del dovere gli operatori di Polizia, delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine, della Magistratura, i dipendenti pubblici deceduti in attività di servizio per effetto diretto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose, in servizio di ordine pubblico, ovvero in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva, o all'espletamento di attività di soccorso.

Sono considerate vittime del dovere altresì gli altri dipendenti pubblici che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

  • nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  • nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  • nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  • in operazioni di soccorso;
  • in attività di tutela della pubblica incolumità;
  • a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

L'attribuzione di tale peculiare status è prevista anche per i familiari superstiti dei predetti soggetti, nell'ipotesi di decesso. 

Le Prefetture ricevono le istanze finalizzate all'attribuzione dello status e istruiscono le relative pratiche, in raccordo con gli Uffici Centrali del Ministero dell'Interno, che assumono le determinazioni finali, e con gli altri organismi competenti.

Chi può presentare l’istanza

La domanda per il riconoscimento dello status di vittime del dovere, per il conseguimento dei relativi benefici previsti dalla normativa vigente, può essere presentata:

  • dalla vittima;
  • dai familiari superstiti (coniuge e figli, genitori, fratelli e sorelle se conviventi a carico (art. 6, Legge 466/1980);
  • dai conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento (art. 4, Legge 302/1990);
  • dai conviventi more uxorio (art. 4, Legge 302/1990);
  • in mancanza di tali soggetti, in qualità di unici superstiti, dagli orfani, dai fratelli o sorelle o infine dagli ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico (art. 82, comma 4, Legge 388/2000).

Modalità di presentazione dell’istanza

La domanda, corredata dalla prescritta documentazione, deve essere presentata esclusivamente in via telematica, accedendo alla piattaforma informatica dedicata (ViD) al seguente link: https://vittimedeldoveredipartimentops.interno.gov.it/, ove è possibile consultare lo stato di avanzamento. 

L’accesso al portale sarà consentito unicamente tramite SPID, o CIE, al diretto interessato o ai familiari superstiti. 

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 7 Agosto 2024, ore 11:48