Per combattere efficacemente il fenomeno, sono previsti due fondi: di prevenzione e di solidarietà. 

Il Fondo di prevenzione , istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mette a disposizione dei Confidi (strutture consortili e cooperative formate, a livello locale, da rappresentanti delle categorie economiche e produttive) e delle Fondazioni antiusura somme di denaro con le quali fornire alle banche garanzie sui prestiti concessi ai soggetti in difficoltà: operatori economici da una parte, singoli e famiglie dall'altra. In particolare, gli operatori economici (artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, ecc...) possono rivolgersi ai Confidi che abbiano costituito i fondi speciali antiusura. Le famiglie ed i singoli possono, invece, indirizzarsi alle Fondazioni antiusura, riconosciute ed iscritte in un appositi elenco del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Fondo di solidarietà offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che hanno denunciato gli usurai, l'occasione di reinserirsi nell'economia legale: un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni, il cui  importo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati e, in casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subiti.

Chi può fare domanda

  1. I soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino altresì parti offese nel relativo procedimento penale;
  2. Il soggetto dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, - da acquisire, a cura della Prefettura, ai fini della concessione del beneficio economico - a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del R.D. n. 267/1942, ovvero per delitti contro la P.A., la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, , a   meno   di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice  penale.

Condizioni per ottenere i benefici di legge

Il mutuo è concesso a condizione che:

  1. il soggetto non sia stato condannato per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposto a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 159/2011;
  2. il soggetto non abbia reso dichiarazioni false o reticenti nel procedimento penale in cui risulta parte offesa ed in relazione al quale ha proposto la domanda di mutuo.

 

Cosa possono chiedere le vittime

La vittima di usura che esercita un'attività economica può chiedere la concessione di un mutuo senza interessi rimborsabile in dieci anni.

L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura  per  effetto  degli  interessi  e  degli  altri vantaggi usurari corrisposti all'autore  del  reato. 

Il Fondo  può erogare un  importo  maggiore  quando,  per  le  caratteristiche  del prestito  usurario,  le  sue  modalità  di  riscossione  o  la   sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla  vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o  mancati guadagni.

In caso di documentata urgenza, previo parere favorevole del pubblico ministero, il mutuo può essere concesso anche nel corso delle indagini preliminari, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime (concessione in via provvisoria).

 

Termini di presentazione della domanda

La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura, per il tramite della Prefettura-U.T.G. della Provincia ove è avvenuto il reato, nel termine di  24 mesi  dalla data della denuncia dell'usuraio o dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini.

 

Modalità di presentazione della domanda

Le istanze di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di usura ai sensi della Legge 108/96 devono essere obbligatoriamente presentate utilizzando il portale per la compilazione e l'invio on line delle domande per l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura, collegandosi al seguente indirizzo: https://antiracketusura-domanda.interno.gov.it/ ed attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la trasmissione della domanda contenute nel "Manuale utente" e nel "Manuale multimediale". Ivi è anche reperibile la normativa fondamentale di riferimento.

La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative Antiracket ed Antiusura.

A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione del mutuo può essere accordata la sospensione, fino a un massimo di due anni, dei termini degli adempimenti amministrativi per il pagamento dei ratei e mutui bancari ed ipotecari nonché ogni altro atto avente efficacia esecutiva, con scadenza entro un anno dalla data dell'evento lesivo. I termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali possono essere prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.

La documentazione necessaria per la presentazione della domanda è indicata nella piattaforma informatica, nel corso dell'espletamento della procedura on line di presentazione dell'istanza.

 

NOTA

Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione di mutuo e della provvisionale, nonché al recupero delle somme già erogate nei seguenti casi: 

  • se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione;
  • se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo;
  • se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo.

 

Per ulteriori approfondimenti visita il sito del Ministero dell'Interno

 

 

Ultimo aggiornamento
Giovedì 18 Luglio 2024, ore 12:24