Gli Enti Pubblici che bandiscono appalti per l'esecuzione di opere pubbliche o per la fornitura di servizi nonché le imprese, individuali o costituite in forma societaria, aggiudicatarie degli appalti medesimi o di eventuali sub-appalti di importo pari o superiore a euro 51.645,69 IVA inclusa, erano tenuti a compilare ed a trasmettere al Prefetto il modello "GAP".

 

Con circolare n. 1101/119/20(8) del 16/05/2014 il Ministero dell'Interno ha ritenuto abrogato l'obbligo dell'invio dei modelli G.A.P. che venivano trasmessi alle Prefetture.

Ultimo aggiornamento
Venerdì 24 Maggio 2024, ore 11:25