Ai termini degli articoli 203 e 207 C.d.S. i verbali non oblati costituiscono titolo esecutivo; l'amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro). Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.

Ex. Art. 390 Regolamento al Codice della Strada, la Prefettura può esaminare doglianze avverso i ruoli esercitando il potere di autotutela.

I verbali redatti dalla Polizia Stradale , Carabinieri e Guardia di Finanza , se non oblati nei termini, diventano titolo esecutivo ai fini dell'esazione delle somme tramite cartella esattoriale per una cifra che corrisponde al metà del massimo edittale, maggiorata del 10% per ogni semestre successivo alla notifica del titolo iscritto a ruolo, oltre alle spese di procedimento.

L'iscrizione a ruolo viene curata dalla Polizia Stradale per i verbali di sua competenza e dalla Prefettura per quelli contestati da Carabinieri e Guardia di Finanza .
Il termine per la predisposizione dei ruoli è di 5 anni dalla notifica del verbale di accertamento.
Il decorrere del predetto termine prescrizionale si interrompe e ricomincia nuovamente a decorrere per intero nel caso in cui prima dell'emissione della cartella esattoriale venga notificato un altro atto (es. ordinanza ingiunzione) con il quale si richiede il pagamento della sanzione pecuniaria.

Avverso le cartelle esattoriali è ammesso ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dal ricevimento della stessa per motivi inerenti vizi propri della cartella o mancata notificazione dei verbali o al competente tribunale negli altri casi.

E' possibile richiedere informazioni presso gli Uffici dell'Area III, dopo aver verificato che a pag. 4 della cartella (dati identificativi della cartella) che i codici tributo siano quelli di competenza dell'ufficio ( 5010 e 5011 ) presentandosi in orario di ufficio. Si informa che per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei confronti di conducente e proprietario, che rispondono solidalmente delle infrazioni comminate ai sensi dell'art.196 del C.d.S., non pagati nel termine previsto dalla vigente normativa, l'iscrizione a ruolo viene richiesta in solido, nei confronti di conducente e proprietario, ai sensi dell'art. 1292 del C.C., cosicché vengono emesse due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario del mezzo che servì a compiere la violazione, relative ad un unico procedimento, delle quali una sola deve essere pagata. Se per errore vengono pagate da entrambi i contribuenti, il secondo pagante può presentare domanda di  rimborso alla Società Concessionaria.

SGRAVIO CARTELLE ESATTORIALI

I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale possono richiedere, entro 30 giorni dalla notifica, l'annullamento direttamente in Prefettura, per i ruoli predisposti da quest'ultima, nei seguenti casi:
- quando risultano vizi di notifica relativi agli atti del procedimento sanzionatorio (verbale, ordinanza ingiunzione);
- quando la cartella si riferisce ad una sanzione già pagata (in questo caso, se il pagamento è avvenuto oltre i termini, si effettua un discarico parziale);
- quando il trasgressore è deceduto;
- quando avverso il verbale o all'ordinanza era stato presentato ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace e quest'ultimo non è stato ancora definito, oppure è stato già accolto;
- quando la cartella si riferisce a verbale o ad ordinanza notificata più di 5 anni prima.


Documentazione richiesta:

- Domanda
- Documentazione probatoria necessaria a verificare la fondatezza della richiesta di annullamento della cartella esattoriale di pagamento.

La rateazione della cartella esattoriale non è possibile, né giuridicamente, né tecnicamente, in quanto il ruolo, una volta formato, non può essere modificato, come, peraltro, prevede, l'art. 206 C.d.S.: "I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal Prefetto o dall'Ente all'Intendente di Finanza competente, il quale dà incarico all'Esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione".

Per quanto riguarda il preavviso di iscrizione del fermo amministrativo, trattandosi di atto ascrivibile all'ambito preliminare e strumentale alla esecuzione immobiliare, è di competenza del Tribunale in composizione monocratica, ai sensi degli artt. 9 e 26 del c.p.c.

Pertanto, nessun atto di annullamento può essere adottato dalla Prefettura.

Alternativamente alla richiesta di sgravio in autotutela presso la Prefettura, avverso la cartella esattoriale può essere proposto, sempre entro 30 giorni dalla notifica, ricorso innanzi D.L. Giudice di Pace competente per il luogo della commessa violazione.

L'opposizione davanti al Giudice di Pace può essere proposta solo per mancata notifica e non per intervenuta prescrizione (Cass. n. 20441 del 21.9.2006).
 

Riferimenti normativi:

Art. 27 l. 689/1981, D.P.R. 16.12.1992, N. 495 

Area III: Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio
Dirigente
Dott.ssa Michela ATZORI
Nome ufficio
Cartelle esattoriali
Addetto
Sig.ra Giovanna Prontu
Telefoni
Orari di ricevimento
  • Martedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Giovedì dalle 09:00 alle 12:00

Ultimo aggiornamento
Venerdì 21 Giugno 2024, ore 16:51
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