Droga
Il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.
La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa (art. 75 D.P.R. 309/90 innovato dalla legge 49/06).
Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito amministrativo.
Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.
Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste dalla legge (art. 75 comma 13 del D.P.R. 309/90, innovato dalla legge 49/2006).
A CHI E' RIVOLTO IL SERVIZIO
La persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti è convocata presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (NOT) della Prefettura - U.T.G. per un colloquio che si svolgerà con l'ausilio dell'esperienza professionale di un assistente sociale.
Se il soggetto è minorenne sono invitati al colloquio anche i genitori, al fine di fornire loro una corretta informazione sulle sostanze stupefacenti e sulle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenze.
E' competente ad applicare le sanzioni amministrative, il Prefetto del luogo di residenza della persona segnalata, o, in mancanza, del domicilio, e, ove questi siano sconosciuti, del luogo dove è stato commesso il fatto.
Iter del procedimento a carico del detentore di sostanze stupefacenti
La persona che illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'art. 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione B e C, fuori delle condizioni di cui all'art. 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
L'interessato, inoltre, ricorrendo i presupposti è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'art. 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116.
Qualora il programma rieducativo, avrà esiti positivi, il Prefetto adotterà nei confronti dell'interessato il provvedimento di revoca delle sanzioni, con la comunicazione al Questore e al Giudice di pace competente, ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi.
Per quanto riguarda, invece, i casi di particolare tenuità della violazione, qualora ricorrano elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta il Prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.
I dati relativi alle varie fasi del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 309/90 a seguito delle segnalazioni al Prefetto da parte delle Forze dell'Ordine concernente i soggetti segnalati per consumo personale di sostanze stupefacenti vengono trasmessi, per fini statistici, alla Direzione Centrale per la Documentazione del Ministero dell'Interno.
Attività del N.O.T.
L'attività svolta dal Nucleo Operativo Tossicodipendenza (N.O.T.) risponde alle finalità previste dalla normativa vigente in materia di tossicodipendenza, la L.162 del 26/06/90 approvata dal T.U. D.P.R.309/90 innovata dalla L.49/2006 che è ispirata a motivazioni sociali e tende a promuovere una vasta azione di prevenzione, riabilitazione e recupero, mirando a:
1. prevenire l'uso da parte di coloro che non sono assuntori di droga;
2. impedire o ridurre l'uso di quanti sono abituali consumatori;
3. favorire il recupero di consumatori abituali e di tossicodipendenti;
4. sanzionare la condotta illecita.