Gli enti o privati che intendono eseguire investigazioni, ricerche, raccogliere informazioni per conto di terzi devono chiedere al Prefetto il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività (art. 134 T.U.L.P.S.). Le recenti normative intervenute in materia prevedono che detta licenza sia necessaria, ad eventuale richiesta del titolare dell'istituto di investigazione e ricerche, anche per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente la specifica attività.
Il Prefetto è competente anche a rilasciare la distinta autorizzazione individuale - soggetta a diversa disciplina rispetto alla licenza di cui sopra - per poter effettuare attività investigativa specificatamente tesa alla ricerca e all'individuazione di elementi di prova da far valere nel contesto del processo penale (art. 327 bis del Codice di procedura Penale).
La licenza ha validità annuale.
Chi può fare la richiesta
La domanda per ottenere il rilascio della licenza deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale che richiede il rilascio della licenza ovvero, nel rispetto delle previsioni normative vigenti, dal legale rappresentante, ove trattasi di società.
Cosa fare
La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata in genere alla Prefettura ove è fissata la sede dell'attività.
Riferimenti normativi
- R.D. 18/06/1931, n. 773, artt. 8, 9, 10,11, 13, 134 e seguenti
- R.D. 06/05/1940, n. 635, artt. 257 e seguenti
- Art. 327 bis c.p.p.
- Art. 222 delle norme di attuazione, coordinate e transitorie nel c.p.p., approvate con il D.Lgs.vo 28/07/1989 n. 271, come specificato dalla legge 7 dicembre 2000, n.397.
- R.D. 18.06.1931,n.773, artt.133,134,136,137,138 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
- legge 6 giugno 2008, n. 101 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto
- legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153 Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata (pubblicato su G.U. serie generale n. 234 del 6/10/2008).
Attesa la vasta articolazione e complessità della materia, che, peraltro, dopo l'intervento della Corte di Giustizia della Comunità Europea, con sentenza del 13 dicembre 2007 - che ha deliberato che la normativa italiana recante l'ordinamento della sicurezza privata e, in particolare, le disposizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (artt. da 133 a 141) e quelle corrispondenti del relativo regolamento di esecuzione (artt. da 249 a 260) sono in contrasto con gli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità Europea concernenti, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi - è stata recentemente adeguata agli innovativi principi comunitari, per eventuali istanze o esigenze conoscitive sui sotto indicati procedimenti amministrativi, si ritiene opportuno e necessario un diretto contatto con il Dirigente dell'Area I:
- rilascio delle licenze
- rinnovo annuale delle licenze
- tabella delle tariffe e delle operazioni svolte
- approvazione delle modifiche di ambito operativo delle licenze
- cambio di sede