Gli enti o privati che intendono prestare opera di vigilanza o di custodia di proprietà mobiliari od immobiliari per conto di terzi devono chiedere al Prefetto il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività (l'autorizzazione è necessaria anche per lo svolgimento di particolari altre tipologie di servizio: ad esempio trasporto e scorta valori).
Competente a rilasciare e rinnovare l'autorizzazione è il Prefetto della provincia ove è fissata la sede dell'istituto di vigilanza privata.
Chi può fare la richiesta
La domanda per ottenere il rilascio della licenza (personale) deve essere firmata dall'interessato.
Nel caso in cui il richiedente sia amministratore e rappresentante legale di una società, la domanda - nel rispetto delle previsioni normative vigenti - va sottoscritta dalla stessa persona fisica rivestente la qualità.
Cosa fare
La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve in genere essere presentata o inviata alla Prefettura ove è fissata la sede dell' istituto di vigilanza privata
Riferimenti normativi
R.D. 18.06.1931,n.773, artt.133 e seguenti (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
R.D. 06.05.1940, n.635, artt. 257 e seguenti ( Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.).
Legge 6 giugno 2008, n. 101 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153 Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata (pubblicato su G.U. serie generale n. 234 del 6/10/2008).
Attesa la vasta articolazione e complessità della materia, che, come noto, dopo l'intervento della Corte di Giustizia della Comunità Europea, con sentenza del 13 dicembre 2007 - che ha deliberato che la normativa italiana recante l'ordinamento della sicurezza privata e, in particolare, le disposizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (artt. da 133 a 141) e quelle corrispondenti del relativo regolamento di esecuzione (artt. da 249 a 260) sono in contrasto con gli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità Europea concernenti, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi - è stata a suo tempo adeguata agli innovativi principi comunitari, per eventuali istanze o esigenze conoscitive sui sotto indicati procedimenti amministrativi, si ritiene opportuno e necessario un diretto contatto con il Dirigente dell'Area I:
- rilascio licenza che abilita all'esercizio dell'attività di vigilanza dei beni mobili ed immobili
- rinnovo annuale della licenza per la gestione dell'Istituto di Vigilanza privata
- tabella delle operazioni, con le relative tariffe, che l'Istituto intende svolgere
- approvazione delle divise e/o dei distintivi che devono essere indossati dalle guardie giurate particolari dipendenti dall'Istituto
- cambio della sede legale e /operativa dell'Istituto di vigilanza privata
- modifica dell'organico dell'Istituto di vigilanza privata
- modifica dei Comuni nei quali l'Istituto svolge l'attività