La patente di guida può essere revocata per:
- carenza dei requisiti morali (art. 120 C.d.S.)
- violazione a norme di comportamento al codice della strada (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi")
- sentenza di condanna (art. 224 C.d.S)
REVOCA PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI ( art. 120 del C.d.S.)
La patente di guida è revocata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 120 C.d.S. ( assenza dei requisiti morali ):
- ai delinquenti abituali , professionali o per tendenza
- a coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali (es. libertà vigilata, casa di lavoro, ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario)
- a coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione (misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con o senza obbligo di soggiorno)
- a coloro che sono stati condannati per i reati di cui agli artt.73 e 74 del D.P.R. 309/90 con sentenza divenuta irrevocabile nell'ultimo triennio
- Nel solo caso di accoglimento di ricorso in appello (da parte della Corte di Appello ) avverso il provvedimento con cui il Tribunale Penale ha irrogato la misura di prevenzione può essere annullato il provvedimento di revoca della patente.
- In tutti gli altri casi, il Prefetto, trascorsi tre anni dalla notifica dell'ordinanza di revoca e previa verifica di taluni requisiti , può concedere il nulla osta per il conseguimento ex novo della patente di guida .
A tal fine occorre infatti esibire
- nel caso di delinquenti abituali, professionali o per tendenza , il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza relativo alla revoca della declaratoria di abitualità nel reato
- nel caso di coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali , il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza relativo alla revoca di tali misure
- nel caso dei sottoposti alle misure di prevenzione , specifica attestazione di fine misura (rilasciata dall'Autorità di Polizia che ha curato la corretta applicazione della misura)
- Inoltre, nei primi due casi suddetti (e nel caso di condanna per i reati di cui agli artt.73 e 74 del D.P.R. 309/90), occorre esibire anche provvedimento di riabilitazione rilasciato dall' Ufficio di sorveglianza
- Nel terzo caso , occorre esibire anche provvedimento di riabilitazione rilasciato dalla Corte di appello, IV sezione.
Per tutti i casi va esibito il certificato generale del casellario giudiziale per la verifica di eventuali ulteriori motivi morali ostativi.
- Avverso il provvedimento prefettizio di revoca della patente ex art.120 C.d.S. è ammesso
ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno , in carta legale , entro 30 giorni dalla
notifica , che dovrà pervenire entro il suddetto termine a questa Prefettura-U.T.G. - Area III
quater per il successivo inoltro al Ministero competente.
In alternativa, è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica della revoca della patente.
Si fa inoltre presente che, a partire dal dicembre 2014, mediante apposita procedura informatica, il rilascio della patente di guida (esame pratico) è subordinato al preventivo esame dei requisiti di cui all'art.120 CdS. Se l'istruttoria si conclude con il diniego al rilascio, avverso il relativo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell' Interno oppure ricorso al TAR.
REVOCA PER VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi").
- Revoca per guida con patente sospesa (art. 218 del C.d.S.)
La patente di guida può essere revocata anche nel caso di guida con patente sospesa. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la revoca della stessa.
Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto ed è provvedimento definitivo.
L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca. (art. 219, comma 3°bis C.d.S.).
- Revoca per servizio di piazza senza licenza (art.86 C.d.S.)
Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi, senza licenza, adibisca un veicolo a servizio di piazza, ove commetta tale violazione per due volte in tre anni.
REVOCA PER SENTENZA DEL GIUDICE (art. 224 del C.d.S.)
Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria.
E' ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Possibilità di Ricorso
Avverso il provvedimento di revoca, è ammesso entro il termine di 30 giorni dalla notifica, ricorso al Ministro dell'Interno (in bollo da 14,62 euro), che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o alternativamente ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni.