Il Prefetto dispone i provvedimenti di revoca, ritiro e sospensione della patente di guida nei casi e con le modalità previste dal Codice della Strada "C.d.S." (Decreto Leg. 30 Aprile 1992 n. 285).

Revoca

La patente di guida può essere revocata per:

  • carenza dei requisiti morali (art. 120 C.d.S.)
  • violazione a norme di comportamento al codice della strada (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi")
  • sentenza di condanna (art. 224 C.d.S)

REVOCA PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI ( art. 120 del C.d.S.)

La patente di guida è revocata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 120 C.d.S. ( assenza dei requisiti morali ):

  • ai delinquenti abituali , professionali o per tendenza
  • a coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali (es. libertà vigilata, casa di lavoro, ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario)
  • a coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione (misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con o senza obbligo di soggiorno)
  • a coloro che sono stati condannati per i reati di cui agli artt.73 e 74 del D.P.R. 309/90 con sentenza divenuta irrevocabile nell'ultimo triennio
  1. Nel solo caso di accoglimento di ricorso in appello (da parte della Corte di Appello ) avverso il provvedimento con cui il Tribunale Penale ha irrogato la misura di prevenzione può essere annullato il provvedimento di revoca della patente.
  2. In tutti gli altri casi, il Prefetto, trascorsi tre anni dalla notifica dell'ordinanza di revoca e previa verifica di taluni requisiti , può concedere il nulla osta per il conseguimento ex novo della patente di guida .

A tal fine occorre infatti esibire

  • nel caso di delinquenti abituali, professionali o per tendenza , il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza relativo alla revoca della declaratoria di abitualità nel reato
  • nel caso di coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali , il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza relativo alla revoca di tali misure
  • nel caso dei sottoposti alle misure di prevenzione , specifica attestazione di fine misura (rilasciata dall'Autorità di Polizia che ha curato la corretta applicazione della misura)

 

  • Inoltre, nei primi due casi suddetti (e nel caso di condanna per i reati di cui agli artt.73 e 74 del D.P.R. 309/90), occorre esibire anche provvedimento di riabilitazione rilasciato dall' Ufficio di sorveglianza
  • Nel terzo caso , occorre esibire anche provvedimento di riabilitazione rilasciato dalla Corte di appello, IV sezione.

Per tutti i casi va esibito il certificato generale del casellario giudiziale per la verifica di eventuali ulteriori motivi morali ostativi.

 

  1. Avverso il provvedimento prefettizio di revoca della patente ex art.120 C.d.S. è ammesso

ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno , in carta legale , entro 30 giorni dalla

notifica , che dovrà pervenire entro il suddetto termine a questa Prefettura-U.T.G. - Area III

quater per il successivo inoltro al Ministero competente.

In alternativa, è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica della revoca della patente.

Si fa inoltre presente che, a partire dal dicembre 2014, mediante apposita procedura informatica, il rilascio della patente di guida (esame pratico) è subordinato al preventivo esame dei requisiti di cui all'art.120 CdS. Se l'istruttoria si conclude con il diniego al rilascio, avverso il relativo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell' Interno oppure ricorso al TAR.

REVOCA PER VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi").

  • Revoca per guida con patente sospesa (art. 218 del C.d.S.)

La patente di guida può essere revocata anche nel caso di guida con patente sospesa. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la revoca della stessa.

Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto ed è provvedimento definitivo.

L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca. (art. 219, comma 3°bis  C.d.S.).

  • Revoca per servizio di piazza senza licenza (art.86 C.d.S.)

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi, senza licenza, adibisca un veicolo a servizio di piazza, ove commetta tale violazione per due volte in tre anni.

REVOCA PER SENTENZA DEL GIUDICE (art. 224 del C.d.S.)

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria.

E' ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Possibilità di Ricorso

Avverso il provvedimento di revoca, è ammesso entro il termine di 30 giorni dalla notifica, ricorso al Ministro dell'Interno (in bollo da 14,62 euro), che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o alternativamente ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni.

Ritiro

Il ritiro della patente è previsto per due tipi di violazioni:

  • Guida con patente scaduta di validità (art.126 C.d.S)
  • Guida con patente estera da parte di conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno (art.136 C.d.S.)

RITIRO  PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA (ART. 126 C.d.S..)
Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.
La patente scaduta viene inviata dall'organo di polizia alla  Prefettura U.T.G. del luogo della commessa violazione e viene restituita dall'Ufficio Patenti della stessa dietro esibizione del certificato medico che conferma l'idoneità del soggetto a condurre veicoli.
Come comportarsi
Il titolare (o altra persona munita di delega in carta semplice, sottoscritta dal titolare) deve recarsi in Prefettura U.T.G. ed esibire una certificazione medica attestante l'idoneità alla guida.
Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata restituita, accompagnata dal certificato medico attestante l'idoneità, in attesa che gli pervenga il previsto adesivo inviato dal Ministero dei Trasporti.
RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA DA PARTE DI CONDUCENTI CHE RISIEDONO IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO (art. 136 C.d.S.)
I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) non possono circolare oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata.
I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera .
Cosa fare
La patente ritirata, se convertibile, non verrà restituita al suo titolare, ma potrà essere inviata all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri ex M.C.T.C. per la sua conversione in una patente italiana.
Per conoscere l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti vai al sito
http://www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=cm&o=vd&id=2035


Riferimenti normativi:

  Nuovo Codice della Strada (artt.126 e 136) 

Sospensione

Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesione, ai sensi delle disposizioni del titolo IV, capo I, sezione II del C.d.S. D.Legsl. 30.04.1992 n.285.

 

SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.)

La violazione di alcune norme del C.d.S. comporta, come sanzione accessoria , la sospensione del documento di guida .

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento di sospensione della patente e indica il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S.

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/1)

La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio .

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/2)

In alcuni casi la violazione di norme del C.d.S. riveste un carattere penale. La sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria e cautelare .

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/3)

  

2a/1 )    ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Articolo del C.d.S. Contenuto della violazione
Art.6 Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto.
Art.10 Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell' autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme.
Art.86 Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista
Art.117 Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S.(solo per i neopatentati)
Art.125 Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta.
Art.142/9 Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h(neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate)
Art.143 Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate
Art. 148 Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9,10,11,12,13,14.
Art.168 Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose
Art.176 Invertire il senso di marcia in autostrada,  percorrere il senso di marcia opposto oppure circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma.
Art.179 Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti.
Art. 213 Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro.
Art. 214 Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Art. 217 Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione.

 

2a/2 )  ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE COMMESSE ALMENO IN DUE OCCASIONI NEL CORSO DI UN BIENNIO

Articolo Contenuto della violazione
Art.145 Violare gli obblighi relativi alla precedenza.
Art. 146 Non osservare il segnale del semaforo o dell'agente del traffico che vietano la marcia.
Art.147 Violare le norme di comportamento da osservare in presenza di un passaggio a livello
Art.148 Effettuare una manovra di sorpasso violando le modalità previste dal comma 3.
Art.149 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza.
Art.150 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade di montagna.
 Art.172 Mancato uso delle cinture di sicurezza.
 Art. 173 Uso apparecchio cellulare

 

 

2a/3 )   ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE

Articolo Contenuto della violazione
Art. 9,9 bis e 9 ter Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate.
Art.186 Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica (sospensione aggravata per i recidivi)
Art.187 Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti
Art.189 Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali
Art. 116 Guida senza patente

Come comportarsi

Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente, se in corso di validità, viene restituita dal Prefetto.

Si consiglia di contattare la Prefettura-U.T.G. per le modalità di restituzione della patente.

La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)

  

PERMESSO DI GUIDA IN FASCE ORARIE PRESTABILITE 

L'art. 218, comma 2, prevede per le violazioni indicate negli elenchi 2a/1 e 2a/2 che "il conducente a cui è stata sospesa la patente, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ritiro, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al Prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie e, comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora l'istanza sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso." (art. 218/2 C.d.S.) 
  
N.B. Il permesso orario di guida non può essere concesso in presenza di violazioni che costituiscono reato ai sensi dell'art.223 del C.d.S. (art. 9 ter; art. 186/2 lett. b e c e 186/7; art.187; 189/1,6,7), o nel caso in cui dalla violazione commessa sia derivato un incidente. 
  

MODALITA' PER RICHIEDERE IL PERMESSO DI GUIDA AI SENSI DELL'ART.218 C.d.S. 
 L'istanza deve essere presentata alla Prefettura entro 5 giorni dal ritiro della patente secondo le seguenti modalità:

-         via P.E.C.  all'indirizzo:   protocollo.prefnu@pec.interno.it 
-         a mezzo raccomandata (nel qual caso fa fede la data del timbro postale); 
-         a mano presso gli sportelli di questa Prefettura, secondo gli orari di apertura al pubblico 

Senza emissione dell'ordinanza di sospensione della patente contenente l'autorizzazione alla guida il conducente non può guidare. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della validità della patente incorrerà nella sanzione accessoria della revoca della patente ai sensi dell'art. 218/6 del C.d.S. 
Il Modulo richiesta permesso orario di guida è reperibile nella sezione allegati.
 

SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI  COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (art.223 C.d.S)

La patente di guida è sottoposta a sospensione quando, da una violazione delle norme del Codice della Strada, a seguito di incidente stradale, derivino lesioni alle persone

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, sentito il parere del competente Ufficio del Ministero dei Trasporti, in presenza di elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida, fino al massimo di un anno.

Come comportarsi

Avverso il provvedimento di sospensione della patente (art. 223 comma 2) è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti, entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento.

 

SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA DEL GIUDICE (art.224C.d.S)

Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall' autorità giudiziaria.

Come comportarsi

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205) per vizi propri del provvedimento di sospensione.

Area III: Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio
Dirigente
Dott. Giorgio COLLU
Nome ufficio
Patenti
Descrizione
Ufficio Patenti Ricezione chiamate telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 13:30
Orari di ricevimento
  • Martedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Giovedì dalle 09:00 alle 12:00

Ultimo aggiornamento
Venerdì 21 Giugno 2024, ore 17:48
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