L'art. 26 bis del D.L. 4.10.2018, n.113, convertito dalla Legge 1.12.2018 n. 132, ha previsto per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti esistenti o di nuova costruzione, l'obbligo di predisporre un apposito "Piano di Emergenza Interna" (PEI), nonché la predisposizione del " Piano di Emergenza Esterna "(PEE), elaborato dal Prefetto, d'intesa con le Regioni e gli enti interessati, sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi.
Con il D.P.C.M. del 27.08.2021 sono state approvate le linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza esterna relativi agli impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1), lett. aa) del D. Lgs. n. 152 del 2006, agli impianti che svolgono una o più operazioni di trattamento dei rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. s) del Testo Unico Ambientale, nonché ai centri di raccolta comunali e intercomunali, autorizzati secondo le modalità previste dalla normativa in questione.
Ai fini dell'elaborazione delle predette pianificazioni, i Gestori degli impianti sopra menzionati sono tenuti a trasmettere al Prefetto mediante l'accesso al portale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno, tramite l'utilizzo della propria identità digitale (SPID) al seguente link:
https://peerifiuti.vigilfuoco.it/peerifiuti-web/login
tutte le informazioni e i dati indicati nell'allegato 2 alle citate linee guida tramite l'apposito " modulo di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 sulle informazioni relative all'impianto, ai sensi dell'art.26, c.4 del decreto legge 4.10.2018 ".
Sul portale, una volta che il Gestore ha effettuato l'accesso con lo SPID , dovrà seguire le indicazioni per completare i "dati profilo" del Gestore e dell'Impianto e successivamente le informazioni dovute.
Nel portale sono visualizzabili le F.A.Q., un tutorial e un indirizzo e-mail per eventuali quesiti.
Tale modalità informatica sostituisce il modello cartaceo (All. C2) delle predette Linee guida). L'applicativo informatico dovrà essere usato per ogni successivo aggiornamento delle informazioni .