I cittadini, portatori di interessi legittimi riconosciuti rilevanti,  possono proporre ricorso gerarchico al Prefetto avverso una serie di atti  non definitivi adottati da Questore della provincia, quali : 

  1. i provvedimenti di diniego di nulla osta a detenere, acquistare ed ereditare armi
  2. i provvedimenti di diniego o di revoca di porto di fucile per uso sportivo o per uso caccia
  3. l'irrogazione dell'avviso orale, del foglio di via obbligatorio ovvero il divieto di soggiorno in una o più località
  4. l'irrogazione del "divieto di assistere ad avvenimenti sportivi" (più noto come D.A.SPO.).

Chi può fare ricorso 

Chiunque abbia interesse ad annullare o riformare l'atto del Questore. 

Cosa fare 

Il ricorso deve essere proposto  nel termine di trenta giorni dalla data della notifica o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento del Questore e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 

Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione. 

Il Prefetto può: 

  • dichiarare inammissibile il ricorso se riconosce che non poteva essere proposto
  • assegnare al ricorrente un termine per la regolarizzazione, ove ravvisi una irregolarità sanabile
  • dichiarare il ricorso improcedibile, ove il ricorrente non provveda alla regolarizzazione
  • respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
  • accogliere per motivi di legittimità o di merito ed annullare o riformare l'atto impugnato

La decisione adottata viene notificata agli interessati. 

Documentazione richiesta 

  1. ricorso in bollo da € 14,62
  2. eventuali atti o documenti a supporto dei motivi del ricorso
     

Riferimenti normativi 

  • T.U.L.P.S.
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199     
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 22 Maggio 2024, ore 18:20