Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stata ricevuta la "contravvenzione", l'interessato può scegliere tra la conciliazione amministrativa (pagamento della contravvenzione nella misura indicata sul verbale di accertamento della violazione) - quando consentita - ed il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa.
Il ricorso è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione (art. 203 -204 Cod.d.Strd.)
Presentazione del ricorso:
Il proprietario o il conducente di un veicolo al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, inoltre i soggetti chiamati a rispondere ai sensi dell'art.196, possono presentare ricorso con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata purché sottoscritto con firma digitale della persona legittimata; ulteriori scritti difensivi e documenti sono presentati in carta semplice. La domanda va indirizzata all'organo accertatore o direttamente al Prefetto; deve contenere oltre le ragioni del ricorso, data e firma autografa a pena di inammissibilità. E' ammessa inoltre la rappresentanza legale.
Contenuto
Esso deve contenere le ragioni avanzate avverso il verbale, eventuali documenti comprovanti quanto affermato ; copia dell'atto impugnato (il verbale) , l'indirizzo esatto del ricorrente , data e firma. Può contenere la richiesta da parte del ricorrente di essere ascoltati (richiesta di audizione)
Termini di presentazione: Il verbale di contravvenzione può essere impugnato dall'interessato (ricorso) entro sessanta giorni dalla contestazione . Si ricorda che per "contestazione" - notifica - si intende sia la consegna immediata del verbale da parte dell'agente, sia l'invio per posta dello stesso verbale. Preavviso di violazione : Nei confronti del cd. preavviso di violazione - che ha valore di avvio del procedimento e consente l'oblazione al minimo indicato - non è ammesso il ricorso al Prefetto; l'interessato deve attendere la notifica del verbale.
Nel caso di ricorso, prima di pagare la sanzione si deve attendere la decisione del Prefetto.
In alternativa al ricorso amministrativo è possibile esperire, negli stessi termini, opposizione al giudice di pace competente per territorio.
Decisione
I termini entro cui deve emettersi ordinanza ingiunzione è di complessivi 210 giorni (120 dalla data in cui pervengono dall'organo accertatore il verbale gli atti e le informazioni utili alla decisione); eventuale richiesta di audizione dell'interessato comporta un ulteriore dilazione per la definizione.
Il provvedimento deve essere inoltre notificato entro 150 giorni dalla sua adozione all'indirizzo indicato in ricorso.
Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alle prove in esso contenute.
- Ricorso non accolto: il Prefetto emette una ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria e ingiunge un pagamento almeno pari al doppio della sanzione originale (la multa raddoppia) oltre le spese di notifica;
- Ricorso accolto: il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie.
E' bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla "fiducia preferenziale" che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali.
Ricorso all'ordinanza prefettizia
Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.
Riassumendo si può chiedere l'intervento del Giudice di Pace o subito in alternativa al ricorso al Prefetto o dopo il decreto ingiuntivo del Prefetto. Nel primo caso si contesta il verbale di violazione nel secondo caso si contesta il decreto del Prefetto.
Il pagamento in misura ridotta non è consentito :
- quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
- quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione;
- per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
- per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
- per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
- in caso di guida senza patente o con patente revocata, ritirata o sospesa;
- in caso di guida con patente estera non emessa da Stato dell'UE scaduta di validità;
- per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;
In questi casi, il verbale viene trasmesso entro 10 giorni al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette ( entro cinque anni ex art.28 L.689/1981) una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l'ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile.
Per la guida instato di ebbrezza ed altri reati commessi alla guida di veicoli è competente l'autorità giudiziaria.
Casi particolari: Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, in base a quanto previsto all'art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile inviare - con raccomandata con ricevuta di ritorno -all'autorità che ha emesso il verbale una lettera con fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della misura certificazione del Pubblico Registro Automobilistico dell'avvenuta trascrizione. In questo caso l'autorità deve infatti provvedere all'autoannullamento della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo proprietario.
Riferimenti normativi:
- Legge 24.11.1981, n. 689
- Codice della Strada D. Legsl. 30/04/1992 n. 285
- Legge n.241/1990 sul procedimento amministrativo
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