Sequestro del veicolo - Informazioni generali

Per le sanzioni più gravi al C.d.S. può intervenire la misura del sequestro del mezzo.

Uno dei casi più frequenti può avvenire per mancanza della copertura assicurativa (R.C.) e/o per mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo o altre ipotesi previste dal codice.

Come comportarsi

Nel caso di mancata copertura assicurativa, il dissequestro del veicolo può effettuarsi a seguito di:

  • pagamento della sanzione registrata sul verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta);
  • pagamento del premio assicurativo (il premio assicurativo deve avere il contratto annuale e il periodo di copertura assicurativa deve essere minimo di sei mesi)
  • pagamento di eventuali spese di custodia 

L'istanza deve essere presentata dal trasgressore (intestatario del verbale di contestazione) oppure dal proprietario del veicolo al Comando accertatore.

L'interessato può avanzare richiesta di rottamazione del mezzo al Comando che ha riscontrato l'infrazione entro trenta giorni dalla data della contestazione della violazione;  per demolire il mezzo a proprie spese si dovrà versare una cauzione pari all'importo indicato sul verbale. La cauzione versata, decurtata di un quarto, verrà restituita dopo la distruzione del veicolo. Le spese di rottamazione e di custodia verranno addebitate all'interessato. In caso di rottamazione non è richiesto il pagamento del premio assicurativo.

In tutti i casi di fermo o sequestro amministrativo il veicolo può essere affidato in custodia al proprietario o al trasgressore o a persona scelta dal proprietario a condizione che l'affidatario abbia un luogo idoneo dove tenerlo. Per luogo idoneo si intende un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.

La richiesta, in carta semplice, di affido in custodia deve essere presentata al Comando che ha effettuato il sequestro o il fermo. Il trasporto e il deposito sono interamente a carico dell'interessato.

IMPORTANTE Se entro 60 giorni dalla data di contestazione della violazione non viene presentato ricorso e non viene effettuato il pagamento della sanzione amministrativa la  Prefettura avvia la procedura esecutiva sul mezzo  (confisca o acquisizione al Demanio, cessione al depositario).

SEQUESTRO CICLOMOTORE :

Il sequestro del ciclomotore può avvenire per mancanza di copertura assicurativa (art.193, 1° e 2° comma C.d.S.) o a causa delle modifiche tecniche (art.97, 6° comma C.d.S.) apportate allo stesso. Quest'ultima ipotesi comporta automaticamente la confisca del mezzo che viene disposta dal Prefetto, insieme al pagamento di una sanzione; la sanzione della confisca è intimata anche nelle ipotesi di reato commesse con motociclo (es.guida senza patente).

Elenchi dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati - art. 215 bis  C.d.S.

Gli elenchi dei veicoli e le ulteriori informazioni inerenti la procedura stabilita dal'articolo 215bis del Codice della Strada, sono contenuti nella pagina raggiungibile cliccando sul collegamento presente nella sezione Pagine correlate a lato di questa pagina.

Area III: Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio
Dirigente
Dott. Giorgio COLLU
Nome ufficio
Sequestri
Addetto
Sig. Simone Porcu
Telefoni
Orari di ricevimento
  • Martedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Giovedì dalle 09:00 alle 12:00

Ultimo aggiornamento
Lunedì 24 Giugno 2024, ore 09:40