Con le modifiche realizzate con il decreto del 22 novembre 2019 dei ministeri dell'Interno e della Giustizia, in collaborazione con il ministero dell'Economia e delle Finanze (G.U. n.18 del 23 gennaio 2020) lo Stato riconosce adeguamenti nel solco dell'attuazione delle politiche contro la violenza di genere e a tutela delle vittime, recepite con la firma della convenzione di Istanbul (consiglio d'Europa).
- euro 50 mila per il reato di omicidio;
- euro 60 mila solo per i figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona legata da relazione affettiva;
- euro 25 mila per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza della minore gravità (art. 609 bis, comma 3, codice penale);
- euro 25 mila per le lesioni personali gravissime (art. 583, comma 2, codice penale);
- euro 25 mila per la deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, codice penale).
Gli importi possono essere incrementati, fino ad un massimo di 10 mila euro, di una ulteriore somma per spese mediche e assistenziali documentate. Per i delitti diversi, invece, è erogato, fino a massimo di 15 mila euro, un indennizzo solo per spese mediche e assistenziali documentate.
CHI PUÒ' PRESENTARE LA DOMANDA
Può presentare la domanda di indennizzo:
- l'interessato che non si trovi in alcune delle condizioni di cui all'art 12 della L. 7 luglio 2016, n. 122;
- gli aventi diritto in caso di morte.
MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di accesso al Fondo è presentata direttamente o tramite posta elettronica certificata ovvero inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al Prefetto della provincia nella quale il richiedente ha residenza o in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza (art. 9 D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60).
La domanda, presentata dall'interessato o dagli aventi diritto personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere corredata dai seguenti documenti (art. 13 Legge 7 luglio 2016, n. 122):
1. a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati previsti dalla predetta legge ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
2. b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui sia stata accertata la sua responsabilità, oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o lo è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza ;
3. c ) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'assenza delle seguenti condizioni ostative:
- 1. che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 12, lett. d) Legge 7 luglio 2016, n. 122);
- 2. che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme di importo superiore a 5.000 euro erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati (art. 12, lett. e) Legge 7 luglio 2016, n. 122);
4. d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.
La domanda deve essere presentata nel termine di centoventi giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.
Con l'entrata in vigore della Legge 24 novembre 2023, n. 168, sono state introdotte delle modifiche alla legge 7 luglio 2016, n. 122. Infatti l'art. 17 della nuova legge introduce l'art. 13 bis (P rovvisionale) di cui si riporta di seguito il testo:
" 1. La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere una provvisionale, da imputare alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell 'art. 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo.
- L a provvisionale è corrisposta alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 1-bis, e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente, nel Fondo di cui all'articolo 14. È comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.
- L'istanza è presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:
a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della presente legge;
c) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'art. 433 del codice civile.
- Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.
- Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. La provvisionale può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 11, comma 3.
- Il Comitato di cui al comma 5 dichiara la decadenza dal beneficio della provvisionale e dispone la ripetizione di quanto erogato nei seguenti casi:
a) qualora non sia presentata domanda di indennizzo nel termine di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile;
b) qualora, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisionale e con cadenza biennale per gli anni successivi, in assenza delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo, non sia prodotta autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla mancata percezione di somme in connessione al reato".
Il Prefetto invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria al Comitato di solidarietà antimafia, unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo ed alla informativa circa l'eventuale avvenuta concessione all'istante, per lo stesso danno, di un altro indennizzo o risarcimento sentenza (art. 9 D.P.R. 19 febbraio 2014,. n. 60).
Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, ricevuta la domanda delibera sulla richiesta di risarcimento entro 60 giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda da parte della prefettura competente (art. 12 D.P.R. 19 febbraio 2014,. n. 60).
Si rappresenta che con Decreto Legge 29.09.2023, n. 132, convertito in legge 27.11.2023, n. 170 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze per le vittime di un reato intenzionale violento, commesso dal 30 giugno 2005 al 22 luglio 2016, fino al 31 dicembre 2025, purché i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016 siano pienamente integrati alla data del 31 ottobre 2025.